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Famiglia - Pacs: Solo il matrimonio può essere riconosciuto giuridicamente
24|Dic 2011Scritto da: admin
Solo il matrimonio può essere riconosciuto giuridicamentedi Giacomo Samek Lodovici
Alcune Regioni (e alcune proposte di legge) stanno equiparando il matrimonio alle unioni di fatto e a quelle omosessuali.
Tre argomentazioni per respingere questo tentativo.
Nei mesi scorsi le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche, guidate da giunte di centrosinistra, hanno elaborato un nuovo Statuto regionale, che contiene, tra l’altro, l’equiparazione giuridica tra la famiglia fondata sul matrimonio e altre forme di convivenza, come le cosiddette «unioni di fatto» e come, sebbene in modo meno esplicito, le unioni omosessuali. A nulla sono valse le centinaia di lettere di protesta inviate per iniziativa, in particolare, del benemerito sito www.fattisentire.net. Mentre scrivo questo articolo, da un lato il Governo ha già meritoriamente impugnato gli statuti di Toscana e Umbria, dall’altro simili proposte di legge stanno per essere discusse anche in Parlamento.
Nelle brevi righe che seguono cercherò di svolgere alcune (non tutte) delle critiche razionali, accessibili mediante la sola ragione, che si possono muovere all’equiparazione suddetta. Preciso che non rivendico un intervento dello Stato nelle scelte private di coloro che praticano queste forme di unione; piuttosto voglio criticare il riconoscimento pubblico di queste scelte private. In altri termini, le coppie di fatto e le unioni omosessuali non devono essere né punite dalla Stato, né legittimate pubblicamente.
1) Lo Stato deve riconoscere e promuovere quelle attività e forme di vita che contribuiscono al bene comune, come, anzitutto, la procreazione e l’educazione dei figli, che assicurano la continuazione stessa e la sopravvivenza di una società. Ora, non c’è dubbio che il contesto più propizio per la nascita e la crescita di un nuovo essere umano è una forma di vita associata caratterizzata dall’amore, dalla stabilità e dalla coesione dei suoi membri. A questi requisiti risponde solo la famiglia fondata sull’unione eterosessuale, perché le unioni di fatto sono deliberatamente a tempo determinato e per loro stessa natura caratterizzate dalla volubilità: infatti le persone che le compongono non si impegnano con alcun vincolo a rimanere unite. Per la loro strutturale instabilità, le unioni di fatto non possono perciò garantire ai figli l’ambiente adatto all’educazione ed alla crescita. Non a caso, secondo recenti ricerche sociologiche, condotte negli USA da un gruppo di ricercatori della Rutgers University, tre bambini su quattro nati da coppie di fatto sperimentano la rottura della loro famiglia prima dei 16 anni di età e si ritrovano in una famiglia monoparentale. S.L. Brown ha appurato che i figli delle coppie conviventi patiscono più facilmente disordini psicologici rispetto ai figli delle coppie sposate: asocialità, depressione, difficoltà di concentrazione. Anche il tasso di violenza domestica è molto più alto nella famiglie di fatto che fra le persone sposate ed è tre volte maggiore l’incidenza della depressione tra i conviventi che fra gli sposati. Questo è uno dei motivi che può spiegare quanto W.D. Manning e D. Lichter hanno rilevato, vale a dire che i figli dei conviventi hanno risultati scolastici in media più scadenti; essi inoltre vivono mediamente in condizioni di povertà maggiore (tutti questi dati sociologici sono citati in Casadei 2003 e Risè 2003, cfr. bibliografia).
Quanto alle unioni omosessuali, è anzitutto chiaro che esse non possono generare nuovi esseri umani che continuino una società. E dare in adozione figli a queste coppie, significa, quanto meno, privarli volutamente della figura paterna o materna (una donna resta pur sempre donna e non può sostituire un padre, e lo stesso vale per un uomo, che non può sostituire una madre). Per ora non ci sono dati sufficienti, ma i pochi che ci sono indicano che l’affidamento di bambini a queste coppie comporta loro dei problemi psicologici molto gravi (van den Aardweg 1998). Questo per la carenza di un padre o di una madre o anche perché il tasso di violenza nel mondo omosessuale è molto elevato e perché la brevità delle unioni omosessuali è clamorosa: per esempio, un ampio studio (Bell & Weinberg 1978) svolto su un campione americano, mostrava che su 574 uomini omosessuali soltanto tre avevano avuto un unico partner, l’1 % ne aveva avuti 3-4, il 2 % 5-9, il 3 % 10-14, l’8 % 25-49, il 9 % 50-99, il 15 % 100-249, il 28 % 1000 (mille) e più.
Qualcuno potrebbe obiettare che nemmeno il matrimonio offre una garanzia totale di stabilità, visto che ci sono matrimoni che falliscono. Ma a ciò si può replicare che il matrimonio è quanto di più vicino ad una garanzia che la società abbia saputo inventare. Una tale cerimonia è senz’altro più degna di fede di qualunque promessa privata sussurrata in segreto. Una promessa privata non è sufficiente quando si acquista una casa o si entra nell’esercito; in questi casi occorre firmare ed impegnarsi pubblicamente. È fondamentale chiedere che chi si sposa si impegni davanti alla società e davanti a Dio (se è credente) a rispettare le responsabilità che si assume.
Inoltre l'antropologia culturale dimostra che ogni ritualizzazione (come la celebrazione delle nozze) di un impegno assunto, riconosciuta dalla società, aumenta la capacità di rimanere fedeli a quell'impegno.2) Nel matrimonio i coniugi si assumono delle responsabilità in modo pubblico e formale, si assumono dei doveri verso il coniuge e verso i figli, il cui rispetto può essere esigito giuridicamente. Invece nelle altre unioni l’adempimento degli obblighi viene lasciato alla totale arbitrarietà dei conviventi. Perciò se lo Stato riconosce queste unioni opera un atto giuridico a senso unico: mentre si assume delle obbligazioni nei confronti dei conviventi, essi non si assumono alcuna obbligazione, mentre riconosce dei diritti e concede incentivi economici (per esempio quelli per comprare la casa), in cambio non esige i doveri che invece esige dai coniugi.
3) Perché lo Stato dovrebbe riconoscere giuridicamente queste unioni e non altre forme di cooperazione e di convivenza, come quella di due o più amici, di una persona anziana con un nipote, di due fratelli anziani che si sostengono mutuamente, ecc.? Perché il requisito per ottenere il riconoscimento dev’essere la presenza della relazione sessuale, che non sussiste nelle altre forme di convivenza? Perché non può bastare la semplice presenza di una relazione affettiva? E poi, come verificare che tale relazione sessuale sussista realmente e non sia in realtà soltanto dichiarata, in modo da poter accedere ai diritti che il riconoscimento giuridico di queste unioni garantirebbe? È chiaro che l’equiparazione si presterebbe facilmente agli abusi e alle truffe di coloro che volessero garantirsi alcuni diritti e benefici senza assumersi alcun dovere.
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Famiglia - Pacs: Omosessualita' e diritti civili
16|Dic 2011Scritto da: admin
Congregazione per la Dottrina della FedeAlcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali
in L’Osservatore Romano, del 24-7-1992Introduzione
Da qualche tempo la Congregazione per la dottrina della fede è stata interessata alla questione di proposte di legge avanzate in varie parti del mondo in merito al problema della non-discriminazione delle persone omosessuali.
Lo studio della questione ha portato alla preparazione di una serie di osservazioni che potrebbero essere di aiuto a coloro che sono interessati nella formulazione di una risposta cattolica a tali proposte di legge. Dette osservazioni offrono alcune considerazioni fondate sui passi più rilevanti della Lettera dei vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, pubblicata dalla Congregazione nel 1986, e forniscono alcune applicazioni che ne potrebbero derivare.
Poiché la questione è particolarmente urgente in certe parti degli Stati Uniti, dette considerazioni erano state fatte pervenire ai vescovi di quella nazione, tramite i buoni uffici del Pro-Nunzio Apostolico, per l’aiuto che essi ne avrebbero potuto ricevere. Si deve notare che con quelle osservazioni non si intendeva esprimere un giudizio sulle risposte che eventualmente i vescovi locali o le Conferenze nazionali avessero già dato in merito a tali proposte di legge. Esse non erano quindi da intendersi come una istruzione pubblica e ufficiale della Congregazione sulla materia, ma come uno strumento di base per offrire un certo aiuto a coloro che potrebbero trovarsi in dovere di valutare progetti di legislazione riguardanti la non-discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.
Ritenendo che la pubblicazione delle osservazioni potrebbe essere di qualche utilità, è stata curata una lieve revisione del testo che ha portato a una seconda versione.
Nel frattempo sono apparsi sui mezzi di comunicazione sociale diversi riferimenti e citazioni delle suddette osservazioni. Per offrire una accurata informazione sulla questione, il testo rivisto di Alcune considerazioni concernenti la Risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali è stato quindi consegnato per la pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Premessa
Recentemente, in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che renderebbe illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. In alcune città le autorità municipali hanno reso accessibile un’edilizia pubblica, per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed eterosessuali non sposate). Tali iniziative, anche laddove sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti civili
fondamentali che con indulgenza nei confronti dell’attività o di uno stile di vita omosessuale, possono di fatto avere un impatto negativo sulla famiglia e sulla società.
Ad esempio, sono spesso implicati problemi come l’adozione di bambini, l’assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte di autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case nel selezionare potenziali affittuari.
Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza di proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di natura generale che dovrebbero essere presi in considerazione dal coscienzioso legislatore, elettore, o autorità ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.
La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la dottrina della fede. La seconda sezione tratterà della loro applicazione.
A. Passi significativi della Lettera della Congregazione per la dottrina della fede
1. La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione per la dottrina della fede "teneva conto della distinzione comunemente operata fra condizione o tendenza omosessuale e atti omosessuali"; questi ultimi sono "intrinsecamente disordinati" e "non possono essere approvati in nessun caso" (n. 3).
2. Dal momento che "nella discussione che seguì la pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni eccessivamente benevole della condizione omosessuale, tanto che qualcuno si spinse fino a definirla indifferente o addirittura buona", la Lettera prosegue precisando che la particolare inclinazione della persona omosessuale "benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte,
verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata.
Pertanto coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile" (n. 3).
3. "Come accade per ogni altro disordine morale, l’attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio.
Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità, la chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità della persona, intese in modo realistico e autentico" (n. 7).
4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la Lettera afferma: "Una delle tattiche usate è quella di affermare, con toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita, è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione" (n. 9).
5. "È pertanto in atto in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di pressione, secondo cui l’omosessualità è almeno una realtà perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica dell’omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non desistono dalla loro azione e rifiutano di prendere in considerazione le proporzioni del rischio, che vi è implicato" (n. 9).
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Famiglia - Pacs: Matrimonio tra omosessuali?
09|Dic 2011Scritto da: admin
Matrimonio tra omosessuali?FRANCESCO D’AGOSTINO
Ordinario di Filosofia del Diritto
Università degli Studi di Roma Tor Vergata1. Per quanto teoricamente e storicamente insostenibile (e efficacemente confutata da molti e molti anni), l’immagine del giurista come quella di un tecnico al servizio dell’operato del legislatore, come quella di colui che comincia ad agire solo dopo che tutti i giochi sono stati giocati, quando cioè la volontà normativa di chi detiene il potere legislativo si è definitivamente cristallizzata in un testo di carattere assolutamente formale, è ben dura a morire. Non è facile individuarne la ragione, tanto è riduttiva e obiettivamente poco esaltante questa immagine: a meno che non si voglia pensare che, in un’epoca di crisi come la nostra, il giurista "medio" proprio a questo in realtà aneli con tutto il suo essere, cioè a lavorare all’ombra del potere e ad elaborare di conseguenza un’immagine rassicurante di se stesso, come di colui che, in quanto del potere è servitore, viene in contraccambio efficacemente protetto dal potere stesso (traendone così indubbi, anche se ben poco nobili vantaggi).
2. Questa premessa è indispensabile per capire perché in uno dei dibattiti più accesi del nostro tempo, quello sul riconoscimento giuridico di nuove forme di vita familiare, e in particolare del matrimonio tra omosessuali, i giuristi di oggi sembra che entrino malvolentieri, o che addirittura non vogliano entrare affatto, quasi che stessero rispettosamente aspettando il maturare di una decisione che non a loro competerebbe, ma esclusivamente ai "politici" e che una volta maturata essi sarebbero prontissimi a recepire rispettosamente. Di conseguenza, non c’è da meravigliarsi se a loro volta i politici, deprivati dell’indispensabile sussidio dei giuristi, si muovono male, prestando frettolosissime attenzioni a qualunque istanza ideologica, anche alla più incredibile, che venga elaborata in seno alla società civile, lanciando proposte che il più delle volte durano l'espace d’un matin, e che servono solo a rivelare quanto sia in genere profonda (e colpevole) la loro ignoranza dei vincoli strutturali che tengono insieme il sistema giuridico (con i suoi sottosistemi, primo tra tutti quello dei rapporti familiari); vincoli che, una volta alterati, producono inevitabilmente perturbazioni a catena, dolorosamente laceranti e ben difficilmente sanabili. La situazione è davvero sconfortante.
È necessario che in un dibattito estremamente complesso come quello sul matrimonio e sulla famiglia, un dibattito nel quale necessariamente si intrecciano istanze non solo etiche, ma proprie di pressoché tutte le scienze umane, i giuristi tornino a far ascoltare la loro voce. Ne va non solo del matrimonio e più in generale del diritto; ne va, né più né meno che dell’uomo.
3. Che cosa propriamente chiedono coloro che auspicano una riforma così radicale del diritto di famiglia, come quella che dovrebbe aprirlo al riconoscimento formale delle coppie omosessuali? Essi chiedono che l’ordinamento giuridico prenda sul serio il fatto che l’omosessualità non può più essere intesa come una malattia; di conseguenza, che non è possibile continuare a gestire la questione omosessuale come si è fatto fin’ora, cioè attraverso un’attenta miscela di tolleranza privata e disapprovazione pubblica.
Proprio in quanto non sono soggetti malati, gli omosessuali — ma su questo, si noti bene, non c’è chi non sia d’accordo — hanno il diritto a non subire alcuna discriminazione a causa della loro identità. Potrà e dovrà continuare ad essere combattuta l’omosessualità che si manifesterà in forma violenta, ma non diversamente peraltro da come può e deve essere repressa ogni pratica sessuale violenta posta in essere da eterosessuali.
Ma una pratica omosessuale liberamente e consapevolmente accettata deve ormai — così si sostiene — avere lo stesso riconoscimento di una pratica eterosessuale. Poiché dunque esistono serie e rispettabili convivenze omosessuali, che presuppongono nei conviventi profondi impegni reciproci di affettività e solidarietà, bisogna procedere nei loro confronti ad una vera e propria forma di riconoscimento legale, secondo modalità normative sostanzialmente analoghe a quelle che governano le coppie coniugate.
In una prima generica approssimazione, sembra che tutto quindi si condensi in una richiesta che pare avere dalla sua una certa ragionevolezza: la ragionevolezza di chi insiste che bisogna prendere atto di un dato che ormai appartiene alla realtà del nostro tempo. Se però cerchiamo di andare al di là di questa prima approssimazione e vogliamo mettere a fuoco l’essenziale del dibattito in materia quale si è svolto in questi ultimi anni, ci accorgiamo che le cose non possono essere ridotte in termini così semplici.
Infatti, la linea dei "riformisti" (per riunire sotto quest’unica categoria tutti coloro che ritengono giunto il momento di riformare radicalmente il diritto di famiglia) non è univoca: nel loro fronte convivono almeno due diverse linee di tendenza, irriducibili di principio tra loro, che solo occasionalmente si trovano, nel nome della rivendicazione di un modello "pluralistico" di famiglia, ad essere alleate contro la prospettiva giuridica "tradizionale", quella che parla di famiglia "al singolare", come fondata su un concetto univoco di matrimonio, inteso come l’unione stabile di due individui di sesso diverso.
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Famiglia - Pacs: Pont. Cons. Fam.: Famiglia, matrimonio, unioni di fatto (2)
02|Dic 2011Scritto da: admin
Ponticio Consiglio per la FamigliaFamiglia, matrimonio, unioni di fatto
(2° parte)V – Matrimonio cristiano e unione di fatto
Matrimonio cristiano e pluralismo sociale
(30) Da alcuni anni la Chiesa insiste in maniera rinnovata sulla fiducia dovuta alla persona umana, alla sua libertà, alla sua dignità e ai suoi valori, e sulla speranza nell’azione salvifica di Dio nel mondo, che aiuta a superare ogni debolezza. Allo stesso tempo, esprime la sua profonda preoccupazione di fronte ai numerosi attentati contro la persona umana e la sua dignità, facendo notare certi presupposti ideologici propri della cultura detta “postmoderna” che oscurano i valori derivanti dalle esigenze della verità sull’essere umano, e che li rendono difficili da vivere.“Non si tratta più di contestazioni parziali e occasionali, ma di una messa in discussione globale e sistematica del patrimonio morale, basata su determinate concezioni antropologiche ed etiche. Alla loro radice sta l’influsso più o meno nascosto di correnti di pensiero che finiscono per sradicare la libertà umana dal suo essenziale e costitutivo rapporto con la verità”[70].
Quando la libertà è separata dalla verità, “viene meno ogni riferimento a valori comuni e a una verità assoluta per tutti: la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo totale. Allora tutto è convenzionabile, tutto è negoziabile: anche il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita”[71]. Questa messa in guardia può certamente essere applicata alla realtà del matrimonio e della famiglia, fonte unica e alveo pienamente umano della realizzazione di questo diritto primordiale. Questo succede quando si tollera “una corruzione dell’idea e dell’esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forma di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio egoistico benessere”[72].
(31) Allo stesso modo, la comunità cristiana ha vissuto fin dal principio l’istituzione del matrimonio cristiano come segno efficace dell’unione di Cristo con la sua Chiesa. Gesù Cristo ha elevato il matrimonio al rango di avvenimento salvifico nel nuovo ordine instaurato nell’economia della Redenzione. In altri termini, il matrimonio è un sacramento della Nuova Alleanza[73], aspetto questo essenziale per comprendere il contenuto e la portata dell’alleanza matrimoniale tra due battezzati. Dal canto suo, il Magistero della Chiesa ha precisato che “il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio”[74].
In una società spesso scristianizzata, e lontana dai valori della verità della persona umana, è necessario insistere oggi sul contenuto di questo “patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole”[75] come fu istituito da Dio “fin dal principio”[76] nell’ordine naturale della Creazione. Ciò richiede una riflessione serena, non soltanto da parte dei fedeli praticanti, ma anche di coloro che sono, in questo momento, lontani dalla pratica religiosa, di coloro che non hanno fede, o che aderiscono ad altre convinzioni, in breve da parte di ogni persona umana, donna o uomo, membro di una comunità civile e responsabile del bene comune. Occorre ricordare la natura della famiglia fondata sul matrimonio, il cui carattere non è soltanto storico e congiunturale, ma ontologico, al di là dei cambiamenti d’epoca, di luogo e di cultura, nonché la dimensione di giustizia che ne deriva.
Il processo di secolarizzazione della famiglia in Occidente
(32) All’inizio, il processo di secolarizzazione dell’istituto matrimoniale riguardava soprattutto, e quasi esclusivamente, le nozze, cioè le modalità di celebrazione del matrimonio, almeno nei paesi occidentali di tradizione cattolica. Malgrado tutto, tanto nella coscienza popolare quanto nei sistemi giuridici secolari, i principi fondamentali del matrimonio perdurarono per un certo tempo, principi quali il valore prezioso dell’indissolubilità del matrimonio, e in particolare l’indissolubilità assoluta del matrimonio sacramentale tra due battezzati, rato e consumato[77]. L’introduzione generalizzata, nei diversi sistemi legislativi, di ciò che il Concilio Vaticano II qualifica come “epidemia del divorzio”, diede origine ad un progressivo oscuramento, nella coscienza sociale, del valore di questa grande conquista dell’umanità nel corso dei secoli. La Chiesa primitiva non aveva voluto sacralizzare o cristianizzare la concezione romana del matrimonio, ma dare a questa istituzione il significato delle sue origini creazionali, secondo la volontà espressa da Gesù Cristo. Senza alcun dubbio, la Chiesa primitiva percepiva già chiaramente che il carattere naturale del matrimonio era stato concepito dal Creatore, fin dalle origini, come il segno dell’amore di Dio per il suo popolo, e dopo la venuta della pienezza dei tempi, come il segno dell’amore di Cristo per la sua Chiesa. In effetti, la prima cosa che fece, guidata dal Vangelo e dagli espliciti insegnamenti di Cristo, suo Signore, fu di ricondurre il matrimonio ai suoi principi, cosciente che “Dio stesso è l’autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini”[78]. D’altra parte, essa era cosciente del fatto che questo istituto naturale è “di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana ...”[79]. Abitualmente, coloro che si sposano seguendo le modalità stabilite (dalla Chiesa o dallo Stato, secondo i casi) possono e vogliono contrarre un vero matrimonio. La tendenza all’unione coniugale è connaturale alla persona umana, e da questa decisione derivano l’aspetto giuridico del patto coniugale e la nascita di un autentico vincolo coniugale.
Nota:Il matrimonio, istituzione dell’amore coniugale di fronte ad altri tipi d’unione
(33) La realtà naturale del matrimonio è contemplata dalle leggi canoniche della Chiesa[80]. La legge canonica descrive in sostanza lo stato matrimoniale dei battezzati, tanto in fieri – al momento del patto coniugale - quanto come stato permanente in cui si iscrivono le relazioni coniugali e familiari. A questo proposito, la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio è decisiva, e rappresenta un’autentica salvaguardia dei valori familiari. Ma i principi fondamentali dello stato matrimoniale relativi all’amore coniugale e alla sua natura sacramentale non sono sempre pienamente compresi e rispettati.
(34) Per quanto riguarda il primo punto, si dice spesso che l'amore è il fondamento del matrimonio, e che questo è una comunità di vita e d'amore, ma non si afferma sempre con chiarezza che esso è istituto coniugale, trascurando in questo modo la dimensione di giustizia propria al consenso. Il matrimonio è un'istituzione. Il non tener conto di ciò è spesso origine di una grave confusione tra il matrimonio cristiano e le unioni di fatto: quanti convivono in un'unione di fatto possono affermare che la loro relazione è fondata sull' "amore" (ma si tratta di un amore che il Concilio Vaticano II qualifica come sic dicto libero), e che formano una comunità di vita e d'amore, ma questa comunità si distingue sostanzialmente dalla communitas vitae et amoris coniugalis che è il matrimonio[81].
(35) Per ciò che riguarda i principi fondamentali relativi alla natura sacramentale del matrimonio, la questione è più complessa. I pastori della Chiesa devono in effetti tener conto dell'immensa ricchezza di grazia che emana dalla natura sacramentale del matrimonio cristiano, e dell'influenza che essa esercita sui rapporti familiari fondati sul matrimonio. Dio ha voluto che il patto coniugale originario, il matrimonio della Creazione, fosse un segno permanente dell'unione di Cristo con la Chiesa, diventando così un sacramento della Nuova Alleanza. Il problema sta nel comprendere adeguatamente che questo carattere sacramentale non va ad aggiungersi o è estrinseco alla natura del matrimonio. Al contrario, il matrimonio stesso, che il Creatore ha voluto indissolubile, è elevato al rango di sacramento dall'azione redentrice di Cristo, senza che ciò comporti la minima "snaturalizzazione" della sua realtà. Il non conoscere la peculiarità di questo sacramento in rapporto agli altri, dà spesso luogo a malintesi che oscurano la nozione di matrimonio sacramentale. Questa nozione acquista un'importanza particolare nella preparazione al matrimonio: i lodevoli sforzi per preparare i nubendi alla celebrazione di questo sacramento sarebbero inutili se essi non comprendessero chiaramente la natura assolutamente indissolubile del matrimonio che si apprestano a contrarre. I battezzati non si presentano davanti alla Chiesa soltanto per celebrare una festa secondo riti speciali, ma per contrarre un matrimonio per tutta la vita, sacramento della Nuova Alleanza. Mediante questo sacramento, essi partecipano al mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa e esprimono la loro unione intima e indissolubile[82].
VI - Linee di orientamento cristiane
Enunciato di base del problema "al principio non fu così"
(36) La comunità cristiana si sente interpellata dal fenomeno delle unioni di fatto. Le unioni sprovviste di ogni vincolo istituzionale legale - tanto civile quanto religioso -, costituiscono un fenomeno sempre più frequente al quale la Chiesa deve accordare la sua attenzione pastorale[83]. Il credente, non soltanto mediante la ragione, ma anche e soprattutto per mezzo dello "splendore della verità" che gli viene dalla fede, è in grado di chiamare le cose con il loro nome; il bene, bene, e il male, male. Nel contesto attuale impregnato di relativismo e portato a smussare ogni differenza - anche essenziale - tra il matrimonio e le unioni di fatto, bisogna far prova di una grande saggezza e di una libertà coraggiosa per evitare di prestarsi agli equivoci o ai compromessi, sapendo che "la crisi più pericolosa che può affliggere l'uomo" è “la confusione del bene e del male, che rende impossibile costruire e conservare l’ordine morale dei singoli e delle comunità”[84]. In vista di una riflessione propriamente cristiana sui segni dei tempi, e di fronte all'apparente oscumento della verità profonda dell'amore umano nel cuore di molti nostri contemporanei, è opportuno tornare alle acque pure del Vangelo.
(37) "Gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: 'È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?'. Ed egli rispose: 'Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: 'Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola'. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi!'. Gli obiettarono: 'Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via?' Rispose loro Gesù: 'Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette adulterio" (Mt 19,3-9). Queste parole del Signore sono note, come pure la reazione dei discepoli: "Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi" (Mt 19,10). Tale reazione si iscrive visibilmente nella mentalità dominante dell'epoca, una mentalità che aveva voltato le spalle al progetto originale del Creatore[85]. La concessione fatta da Mosè traduce la presenza del peccato, che riveste la forma della duritia cordis. Oggi, forse, più ancora che in altri tempi, bisogna tener conto di questo ostacolo dell'intelligenza, sclerosi della volontà, fissazione delle passioni, radice nascosta di molti fattori di fragilità che contribuiscono all'attuale diffusione delle unioni di fatto.
Unioni di fatto, fattori di fragilità e grazia sacramentale
(38) Grazie alla presenza della Chiesa e del matrimonio cristiano, la società civile ha riconosciuto nel corso dei secoli il matrimonio nella sua condizione originaria, quella a cui allude Cristo nella sua risposta[86]. La condizione originaria del matrimonio è sempre d'attualità, come lo è anche la difficoltà di riconoscerla e di viverla, come intima verità nella profondità del proprio essere, propter duritiam cordis. Il matrimonio è un'istituzione naturale le cui caratteristiche essenziali possono essere riconosciute dall'intelligenza, al di là delle culture[87]. Questo riconoscimento della verità sul matrimonio è anche d'ordine morale[88]. Ma non bisogna dimenticare che la natura umana, ferita dal peccato e redenta da Cristo, non arriva sempre a distinguere chiaramente le verità che Dio ha iscritto nel suo cuore. Il messaggio cristiano della Chiesa e del suo Magistero devono essere un insegnamento e una testimonianza vivente nel mondo[89]. A questo proposito, occorre mettere l'accento sull'importanza della grazia, che dona alla vita matrimoniale la sua autentica pienezza[90]. Nel discernimento pastorale della problematica delle unioni di fatto, bisogna tener conto anche della fragilità umana e dell'importanza di una esperienza e di una catechesi veramente ecclesiali, che orientino verso una vita di grazia, verso la preghiera e i sacramenti, in particolare quello della Riconciliazione.
(39) Bisogna distinguere diversi elementi tra i fattori di fragilità che sono all'origine delle unioni di fatto, caratterizzate dall'amore cosiddetto "libero" che omette o esclude il legame proprio e caratteristico dell'amore coniugale. Bisogna inoltre distinguere, come abbiamo visto in precedenza, tra le unioni di fatto alle quali alcuni si ritengono come obbligati a causa di situazioni difficili, e quelle che sono volute per se stesse, in “un atteggiamento di disprezzo, di contestazione o di rigetto della società, dell’istituto familiare, dell’ordinamento socio-politico, o di sola ricerca del piacere”[91]. Bisogna infine considerare il caso di coloro che sono spinti a un'unione di fatto “dall’estrema ignoranza e povertà, talvolta da condizionamenti dovuti a situazioni di vera ingiustizia, o anche da una certa immaturità psicologica, che li rende incerti e timorosi di contrarre un vincolo stabile e definitivo”[92].
Di conseguenza, il discernimento etico, l'azione pastorale e l'impegno cristiano nella realtà politica devono tener conto della molteplicità delle situazioni che ricopre il termine generale di "unioni di fatto", descritte prima[93]. Qualunque siano le cause, tali unioni comportano “ardui problemi pastorali, per le gravi conseguenze che ne derivano, sia religiose e morali (perdita del senso religioso del matrimonio, visto alla luce dell’Alleanza di Dio con il suo popolo; privazione della grazia del sacramento; grave scandalo), sia anche sociali (distruzione del concetto di famiglia; indebolimento del senso di fedeltà anche verso la società; possibili traumi psicologici nei figli; affermazione dell’egoismo)”[94]. Per questo la Chiesa è particolarmente sensibile al proliferare di questi fenomeni delle unioni non matrimoniali, data la dimensione morale e pastorale del problema.
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Famiglia - Pacs: Pont. Cons. Fam.: Famiglia, matrimonio, unioni di fatto
25|Nov 2011Scritto da: admin
1° PartePresentazione
Uno dei fenomeni oggi più diffusi e che interpellano fortemente la coscienza della comunità cristiana, è il numero crescente delle unioni di fatto nell’insieme della società, con la conseguente disaffezione per la stabilità del matrimonio che ne deriva. Nel suo discernimento dei “segni dei tempi”, la Chiesa non poteva dunque mancare di prestare attenzione a questa realtà.
Consapevole delle gravi ripercussioni sociali e pastorali di questa situazione, il Pontificio Consiglio per la Famiglia ha organizzato, nel corso del 1999 e nei primi mesi del 2000, una serie di riunioni di studio cui hanno partecipato eminenti personalità e prestigiosi esperti di tutto il mondo, al fine di analizzare adeguatamente questo delicato problema, di così vasta portata per la Chiesa e per il mondo.
Il presente documento è frutto di questo lavoro. Esso affronta una problematica attuale e difficile, che tocca da vicino il nucleo centrale delle relazioni umane, la questione più delicata dell’intima unione tra famiglia e vita, le zone più sensibili del cuore umano. Allo stesso tempo, di fronte all’innegabile portata pubblica dell’attuale congiuntura politica internazionale, si rende necessaria e urgente una parola di orientamento, diretta soprattutto a quanti hanno responsabilità in questa materia. Sono loro, in effetti, che, nelle loro attività legislative, possono dare consistenza giuridica all’istituzione matrimoniale o, al contrario, diminuire la consistenza del bene comune che questa istituzione naturale protegge, partendo da una visione dei problemi personali che non corrisponde alla realtà.
Queste riflessioni sono dirette altresì ai pastori d’anime, che devono accogliere e guidare tanti cristiani d'oggi, e accompagnarli in un itinerario di apprezzamento del valore naturale, protetto dall’istituto matrimoniale e confermato dal sacramento cristiano. La famiglia fondata sul matrimonio corrisponde al disegno del Creatore “fin da principio” (Mt 19,4). Nel Regno di Dio non può essere seminato altro seme di quello della verità già iscritta nel cuore umano, l’unica capace di “produrre frutto con la perseveranza” (Lc 8,15); una verità che si fa misericordia, comprensione e invito a riconoscere in Gesù la “luce del mondo” (Gv 8,12) e la forza che libera dai vincoli del male.
Questo documento intende inoltre contribuire in modo positivo al dialogo al fine di mettere in luce la verità delle cose e le esigenze che procedono dallo stesso ordine naturale, partecipando al dibattito socio-politico e alla responsabilità verso il bene comune.
Voglia Dio che queste considerazioni, serene e responsabili, condivise da tanti uomini di buona volontà, siano di beneficio per quella comunità di vita, necessaria per la Chiesa e per il mondo, che è la famiglia.
Città del Vaticano, 26 luglio 2000
Festa di San Gioacchino e Sant’Anna, Genitori della S.ma Vergine MariaCard. Alfonso López Trujillo
PresidenteS.E.Mons. Francisco Gil Hellín
SegretarioIntroduzione
(1) In questi ultimi anni le cosiddette "unioni di fatto" hanno acquisito un rilievo particolare nella società. Ci sono iniziative che reclamano il loro riconoscimento istituzionale e perfino la loro equiparazione alle famiglie nate dall'impegno matrimoniale. Di fronte a una questione di una tale importanza, che può avere tante ripercussioni future sull'intera comunità umana, il Pontificio Consiglio per la Famiglia si propone, attraverso le riflessioni che seguono, di attirare l'attenzione sui pericoli che scaturirebbero da un tale riconoscimento ed equiparazione per l'identità dell'unione matrimoniale e sul grave deterioramento che ne deriverebbe per la famiglia e per il bene comune della società.
Dopo aver esaminato l'aspetto sociale delle unioni di fatto, i loro elementi costitutivi e le loro motivazioni esistenziali, il presente documento affronta il problema del loro riconoscimento e della loro equiparazione giuridica, rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio e all'insieme della società. Considera poi la famiglia come bene sociale, insistendo sui valori oggettivi da stimolare e sul dovere di giustizia che la società ha di difendere e promuovere la famiglia fondata sul matrimonio. Esamina quindi in maniera approfondita alcuni aspetti di questa rivendicazione in rapporto al matrimonio cristiano. Presenta infine alcuni criteri generali di discernimento pastorale per orientare le comunità cristiane.
Le considerazioni qui esposte non si rivolgono soltanto a quanti riconoscono espressamente nella Chiesa cattolica "la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità" (1 Tim 3,15), ma a tutti i cristiani delle diverse Chiese e comunità cristiane, come pure a quanti sono sinceramente impegnati a favore del bene prezioso della famiglia, cellula fondamentale della società. Come insegna il Concilio Vaticano II, “la salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. Perciò i cristiani, assieme con quanti hanno alta stima di questa stessa comunità, si rallegrano sinceramente dei vari sussidi grazie ai quali gli uomini oggi progrediscono nel favorire questa comunità di amore e nel rispetto della vita: sussidi che sono di aiuto a coniugi e genitori nella loro preminente missione”[1].
I - Le "unioni di fatto"
Aspetto sociale delle "unioni di fatto"
(2) L'espressione "unione di fatto" abbraccia un insieme di realtà umane molteplici ed eterogenee, che hanno come elemento comune quello di essere delle convivenze (di tipo sessuale) senza matrimonio. Le unioni di fatto sono caratterizzate precisamente dal fatto che esse ignorano, rimandano o perfino rifiutano l'impegno coniugale. Da ciò derivano gravi conseguenze.
Con il matrimonio si assumono pubblicamente, mediante il patto d'amore coniugale, tutte le responsabilità che derivano dal vincolo così stabilito. Da questa assunzione pubblica di responsabilità risulta un bene non solo per i coniugi e i figli nella loro crescita affettiva e formativa, bensì anche per gli altri membri della famiglia. La famiglia fondata sul matrimonio è così un bene fondamentale e prezioso per l'intera società, le cui fondamenta riposano solidamente sui valori che si concretizzano nei rapporti familiari e che trova la propria garanzia nel matrimonio stabile. Il bene generato dal matrimonio è ugualmente essenziale per la Chiesa, che riconosce nella famiglia la "Chiesa domestica"[2]. Tutto ciò si trova minacciato dall'abbandono dell'istituzione matrimoniale, abbandono implicito nelle unione di fatto.
(3) Può succedere che si desideri fare o che si faccia un uso della sessualità diverso da quello iscritto da Dio nella natura umana e nella finalità specificamente umana dei suoi atti. In questo modo viene negato il linguaggio interpersonale dell'amore e gravemente compromesso, mediante un disordine oggettivo, il dialogo autentico di vita disposto dal Creatore e Redentore del genere umano. Essendo la dottrina della Chiesa cattolica ben conosciuta dall'opinione pubblica, non è necessario tornarvi in questa sede[3]. La dimensione sociale del problema richiede tuttavia uno sforzo supplementare di riflessione per mostrare, specialmente a coloro che detengono responsabilità pubbliche, la non auspicabilità di elevare queste situazioni private al rango di pubblico interesse. Con il pretesto di regolamentare un quadro di convivenza sociale e giuridica, si cerca di giustificare il riconoscimento istituzionale delle unioni di fatto, che diventano istituzioni sanzionate a livello legislativo da diritti e da doveri, a detrimento della famiglia fondata sul matrimonio. Le unioni di fatto vengono poste così ad un livello giuridico simile a quello del matrimonio. Una tale convivenza viene qualificata pubblicamente di "bene", elevandola ad una condizione simile, o perfino equiparandola al matrimonio, a pregiudizio della verità e della giustizia. In questo modo, si contribuisce fortemente al deterioramento di questa istituzione naturale, assolutamente vitale, fondamentale e necessaria all’insieme del corpo sociale, che è il matrimonio.
Elementi costitutivi delle unioni di fatto
(4) Le unioni di fatto non hanno tutte la stessa portata sociale né le stesse motivazioni. Quando si cerca di determinare le loro caratteristiche positive, oltre ai loro punti comuni negativi che consistono nel rimandare, ignorare o rifiutare l'unione matrimoniale, risaltano alcuni elementi. Anzitutto, il carattere puramente pratico (fattuale) di un tale rapporto. È opportuno precisare che esso suppone una coabitazione accompagnata da una relazione sessuale (il che le distingue da altri tipi di convivenza) e da una relativa tendenza alla stabilità (che le distingue dai legami con coabitazioni sporadiche o occasionali). Le unioni di fatto non comportano diritti e doveri matrimoniali, né pretendono una stabilità basata sul vincolo matrimoniale. Si distinguono per la ferma rivendicazione di non implicare alcun vincolo. L'instabilità costante, dovuta alla possibilità di interrompere la vita in comune è, di conseguenza, caratteristica delle unioni di fatto. Esiste anche un certo "impegno", più o meno esplicito, di "fedeltà" reciproca, per così dire, fintanto che dura la relazione.
(5) Alcune unioni di fatto sono chiaramente la conseguenza di una scelta ben precisa. L'unione di fatto "ad esperimento" è frequente tra coloro che progettano di sposarsi nel futuro, ma che condizionano il loro matrimonio all'esperienza di un'unione senza vincolo matrimoniale. Essa costituisce in qualche modo una "tappa condizionata" al matrimonio, paragonabile al matrimonio "per esperimento"[4], però, a differenza di questo, aspira ad un certo riconoscimento sociale.
Alcune persone che convivono giustificano la loro scelta con motivi economici o per evitare difficoltà legali. Molte volte i veri motivi sono più profondi. Non è raro che questo genere di pretesti nasconda una mentalità che valorizza poco la sessualità. È una mentalità che porta l’impronta del pragmatismo, dell'edonismo e di una concezione dell'amore senza alcuna responsabilità. Permette di evitare l'impegno di stabilità, le responsabilità, i diritti e i doveri, inerenti all’amore coniugale autentico.
In altri casi, le unioni di fatto vengono stabilite tra persone divorziate. Rappresentano allora un'alternativa al matrimonio. Con la legislazione divorzista il matrimonio tende spesso a perdere la propria identità nella coscienza individuale. A questo proposito bisogna sottolineare che la sfiducia verso l'istituzione matrimoniale nasce a volte dall'esperienza negativa e traumatica di un divorzio precedente, o dal divorzio dei propri genitori. Questo preoccupante fenomeno comincia ad essere socialmente rilevante nei paesi economicamente sviluppati.
Non è raro che le persone che convivono in una unione di fatto rifiutino esplicitamente il matrimonio per motivi ideologici. Si tratta allora della scelta di un'alternativa, di un modo ben preciso di vivere la propria sessualità. Queste persone considerano il matrimonio inaccettabile, contrario alla propria ideologia, una "violenza inammissibile al loro benessere personale" o perfino la "tomba dell'amore selvaggio", espressioni queste che denotano un’errata conoscenza della vera natura dell'amore umano, della sua oblatività, nobiltà e bellezza nella costanza e nella fedeltà dei rapporti umani.
(6) Tuttavia non sempre le unioni di fatto sono il risultato di una chiara scelta positiva: a volte le persone che convivono in queste unioni mostrano di tollerare o subire questa situazione. In alcuni paesi, la maggior parte delle unioni di fatto è dovuta ad una disaffezione al matrimonio, non per motivi ideologici, bensì per l’assenza di una formazione adeguata alla responsabilità, prodotta della situazione di povertà e di emarginazione dell'ambiente in cui vivono. La mancanza di fiducia nel matrimonio, può essere ugualmente dovuta a condizionamenti familiari, soprattutto nel Terzo Mondo. Inoltre le situazioni di ingiustizia e le strutture di peccato rappresentano un fattore non trascurabile, di cui bisogna tenere conto. La predominanza culturale di atteggiamenti machisti o razzisti contribuisce ad aggravare notevolmente queste situazioni di difficoltà.
In questo contesto non è raro trovare unioni di fatto in cui sia espressa, fin dall'inizio, un volontà di convivenza, in principio autentica, in cui i conviventi si considerano uniti come se fossero marito e moglie, e si sforzano di assolvere obblighi simili a quelli del matrimonio[5]. La povertà, risultato spesso di squilibri nell'ordine economico mondiale, e le lacune strutturali in materia di istruzione, rappresentano per loro gravi ostacoli alla formazione di una vera famiglia.
Altrove, è più frequente che ci sia coabitazione (per periodi di tempo più o meno lunghi) fino al concepimento o alla nascita del primo figlio. Questi costumi corrispondono a pratiche ancestrali e tradizionali, particolarmente forti in certe regioni dell'Africa e dell'Asia, legate a quello che viene chiamato "matrimonio a tappe". Sono pratiche contrarie alla dignità umana, difficili da sradicare, e che configurano un deterioramento negativo, con una problematica sociale caratteristica e ben definita. Questo tipo di unioni non deve essere classificato tra le unioni di fatto di cui ci occupiamo qui (che si manifestano al di fuori di un'antropologia culturale di tipo tradizionale) e rappresentano una sfida per l'inculturazione della fede nel terzo millennio dell'era cristiana.
La complessità e la diversità della problematica delle unioni di fatto, appaiono chiaramente se si considera, ad esempio, che a volte la loro causa più immediata può corrispondere a motivi assistenziali. È il caso, ad esempio, nei sistemi più sviluppati, di persone in età avanzata che stabiliscono relazioni solo di fatto per paura che il matrimonio comporti maggiori carichi fiscali o la perdita della pensione.
I motivi personali e il fattore culturale
(7) E' importante interrogarsi sui motivi profondi che, nella società contemporanea, sono all’origine della crisi del matrimonio, tanto nella sua dimensione religiosa quanto in quella civile, e delle iniziative per ottenere il riconoscimento delle unioni di fatto e la loro equiparazione. In questo modo, situazioni instabili che si definiscono più per il loro aspetto negativo (l'omissione del vincolo matrimoniale), che per quello positivo, sembrano collocate ad un livello simile a quello del matrimonio. Effettivamente, tutte queste situazioni si consolidano in forme diverse di relazione, ma tutte sono in contrasto con una vera e totale donazione reciproca, stabile e socialmente riconosciuta. La complessità dei motivi di ordine economico, sociologico e psicologico, iscritti in un contesto di privatizzazione dell'amore e di soppressione del carattere istituzionale del matrimonio, suggerisce l’opportunità di esaminare più approfonditamente la prospettiva ideologica e culturale a partire dalla quale si è andato progressivamente sviluppando ed affermando il fenomeno delle unioni di fatto, così come lo conosciamo oggi.
La progressiva diminuzione del numero dei matrimoni e delle famiglie riconosciute come tali dalla legge di diversi Stati, e l'aumento in alcuni paesi del numero di coppie non sposate conviventi, non possono essere sufficientemente spiegati da un movimento culturale isolato e spontaneo, bensì rispondono a cambiamenti storici intervenuti nelle società contemporanee, in questo momento culturale che alcuni autori chiamano "post-moderno". È certo che la minore incidenza del mondo agricolo, lo sviluppo del settore terziario dell'economia, l'aumento della durata media di vita, l'instabilità dell'impiego e delle relazioni personali, la riduzione del numero dei membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto, la globalizzazione dei fenomeni sociali ed economici, hanno avuto come risultato una maggiore instabilità della famiglia ed hanno favorito un ideale di famiglia meno numeroso. Ma basta questo a spiegare la situazione attuale del matrimonio? L'istituzione matrimoniale conosce una crisi meno forte laddove le tradizioni familiari sono più forti.
(8) In questo processo che potremmo denominare di graduale destrutturazione culturale e umana dell'istituzione matrimoniale, non deve essere sottovalutata la diffusione di una certa ideologia di "gender". L’essere uomo o donna non sarebbe determinato fondamentalmente dal sesso, bensì dalla cultura. Tale ideologia attacca le fondamenta della famiglia e delle relazioni interpersonali. Occorre fare alcune considerazioni al riguardo, data l'importanza di questa ideologia nella cultura contemporanea, e la sua influenza sul fenomeno delle unioni di fatto.
Nella dinamica integrativa della personalità umana, un fattore molto importante è quello dell'identità. Durante l’infanzia e l’adolescenza, la persona acquisisce progressivamente coscienza del proprio “io”, della propria identità. Tale coscienza della propria identità si iscrive in un processo di riconoscimento di sé e, di conseguenza, della propria dimensione sessuale. È pertanto una coscienza di identità e di differenza. Gli esperti sono soliti distinguere tra identità sessuale (cioè la coscienza di identità psico-biologica del proprio sesso, e della differenza rispetto all'altro sesso) e identità di genere (cioè la coscienza dell’identità psico-sociale e culturale del ruolo che le persone di un determinato sesso svolgono nella società). In un processo di integrazione armonico e corretto, l'identità sessuale e di genere si complementano, poiché le persone vivono in società in modo concorde ai modelli culturali corrispondenti al proprio sesso. La categoria di identità sessuale di genere ("gender") è pertanto d'ordine psico-sociale e culturale. Essa corrisponde armonicamente all'identità sessuale, d'ordine psico-biologico, quando l'integrazione della personalità si accompagna al riconoscimento della pienezza della verità interiore della persona, unità d'anima e corpo.
Nel decennio 1960-70, si sono affermate alcune teorie (che oggi gli esperti qualificano generalmente come "costruzioniste") secondo le quali l'identità sessuale di genere ("gender") sarebbe non solo il prodotto dell'interazione tra la comunità e l'individuo, ma anche indipendente dall'identità sessuale personale. In altri termini, nella società i generi maschile e femminile sarebbero esclusivamente il prodotto di fattori sociali, senza alcuna relazione con la dimensione sessuale della persona. In questo modo, ogni azione sessuale sarebbe giustificabile, inclusa l'omosessualità, e spetterebbe alla società cambiare per fare posto, oltre a quello maschile e femminile, ad altri generi nella configurazione della vita sociale[6].
L'ideologia di "gender" ha trovato nell'antropologia individualista del neo-liberalismo radicale un ambiente favorevole[7]. La rivendicazione di uno statuto analogo, per il matrimonio e per le unioni di fatto (incluse quelle omosessuali) è oggi generalmente giustificato facendo ricorso a categorie e termini derivanti dall'ideologia di "gender"[8]. Esiste così una certa tendenza a designare come "famiglia" ogni tipo di unioni consensuali, ignorando la naturale inclinazione della libertà umana alla donazione reciproca, e le sue caratteristiche essenziali, che sono la base di questo bene comune dell'umanità che è l'istituzione matrimoniale.
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Famiglia - Pacs: Lexicon: «Matrimonio» di omosessuali
19|Nov 2011Scritto da: admin
Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche«Matrimonio» di omosessuali
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA,
8 dicembre 2002Siamo passati, con una rapidità sorprendente, da una rivendicazione a un'altra da parte dei gruppi omosessuali. Il crescendo è stato ben orchestrato e pare non cozzare se non contro una vaga opposizione, che teme di essere tacciata di «omofobismo» e votata per ciò stesso alla gogna. Dopo la loro rottura con la psicanalisi e gli psicanalisti, all'indomani della Seconda guerra mondiale, i gruppi omosessuali non hanno mai cessato di proclamare, in modo spesso sproporzionato, se non addirittura aggressivo, la loro «normalità». In questo esercizio di autogiustificazione, la richiesta del «non-logorio» e dei «diritti all'omosessualità» ha rapidamente assunto la forma di una richiesta di legittimazione civile. Per questo la proposta di «contratti» o di «patti» è diventata un cavallo di battaglia dei gruppi omosessuali. Oggi si arriva alla richiesta di un «matrimonio» omosessuale, a cui si concederebbero gli stessi diritti del vero matrimonio. Or non è molto, alcuni paesi hanno inserito nelle loro leggi un «matrimonio» del genere. Già da oggi delle «coppie» omosessuali reclamano il diritto di adottare dei bambini. L'idea stessa di un «matrimonio» omosessuale è una mistificazione che contraddice l'essenza stessa del matrimonio. In un'epoca in cui la protezione dell'istituzione familiare dovrebbe stare al primo posto nelle preoccupazioni dei governi dei paesi ricchi, stretti nella morsa dell'inverno demografico e della criminalità crescente dei giovani nati dalle famiglie spezzate e dalle «famiglie» ricomposte, la proposta di un «matrimonio» omosessuale e il fatto che essa sia presa sul serio dai governanti dimostra un profondo disordine nelle menti di questi paesi. (Cf. le altre voci del Lexicon: Discriminazione della donna e CEDAW; Identità e differenza sessuale; Omosessualità e omofobia; Uguaglianza di diritti tra uomini e donne; Unioni di fatto)
Introduzione
A qualunque studioso del matrimonio e della famiglia l'espressione «matrimonio» tra omosessuali potrebbe risultare incomprensibile. Tale espressione, tuttavia, conosce oggi un'ampia circolazione sociale. La storia recente dell'approvazione legale del «matrimonio» tra omosessuali, in diversi paesi, costituisce una delle chiavi esplicative più rilevanti di questo paradosso.
Il diritto procede in fretta, ma sicuro. Il diritto va dietro alla vita, ma prima o poi finisce che esso la raggiunga e la regoli.
Solo che «sicurezza» e «regolazione» possono andare contro la vita stessa. È ciò che succede quando non si rispetta l'essenza della persona, quando non si tiene in considerazione la natura umana. In quest'ultimo caso, il diritto offre un basso servigio alla persona, o meglio, in un certo modo le va contro. Questo fenomeno provoca lo svuotamento di senso del diritto e rende un basso servigio al diritto stesso.
Dalle «coppie di fatto» si è passati alla legge del «registro delle coppie» (ne sono esempi il «contratto di vita in comune» e la «legge di convivenza registrata», in Olanda; il «patto di interesse comune», il «contratto di unione sociale» e il «patto civile di solidarietà», in Francia; la «legge delle unioni stabili di coppia» e il «contratto di unione civile», in Spagna ecc.). Poco dopo si è passati alla legalizzazione della vita di coppia degli omosessuali («matrimonio» tra omosessuali). Infine, si sta cercando oggi di fare un passo ulteriore per dare soddisfazione a certe «rivendicazioni» di alcuni gruppi sociali minoritari, per quanto riguarda l'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. L'esempio della pressione sociale si espande — e ne è prova, soprattutto, il comportamento attivo, a tal riguardo, di certi omosessuali — mentre la resistenza dei legislatori è appena percettibile.
Il divario che si sta aprendo tra coloro che hanno il compito di legiferare non fa che ingrandirsi e approfondirsi ogni giorno di più. Non dovrà stupire, perciò, se a partire dalle nuove legislazioni nasceranno anche nuove richieste - da parte dei transessuali, per esempio - di chi crede di aver diritto al «matrimonio».
Le recenti proposte legislative in Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda e Spagna, principalmente, oltre che in altri paesi, come il Canada, costituiscono esempi molto eloquenti di ciò che si è appena detto. Le tappe descritte prima scandiscono oggi l'iter giuridico lungo il quale sembrano avviati alcuni parlamentari europei.
Oggi è possibile trovare la causa, o almeno la fonte di ispirazione, delle recenti opzioni legislative. Si ricordi, a tale proposito, che nella risoluzione del Parlamento europeo Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali dell'8 febbraio 1984, vale a dire quasi vent'anni fa, si facevano agli Stati membri le due seguenti raccomandazioni (n. 14): a) di «eliminare la proibizione di contrarre matrimonio o di accedere a regimi giuridici equivalenti alle coppie dì lesbiche o di omosessuali»; b) di «porre fine a ogni restrizione dei diritti delle lesbiche e degli omosessuali a essere genitori, ad adottare o educare figli».
Tuttavia, nonostante queste raccomandazioni, non si è ancora stabilita una legislazione specifica, a riguardo, in Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. Per il momento, solo nei paesi a cui si è accennato all'inizio si applica a queste coppie il diritto della famiglia, sebbene con alcune sfumature e, naturalmente, in nessun caso in modo pieno. Per quanto riguarda il diritto di adozione, per il momento, continua a essere negato.
Comunque, una cosa sono le proposte dei legislatori, un'altra, completamente diversa, è l'applicazione di queste da parte dei giudici. Non deve stupire se su questo punto magistrati e giudici sono in disaccordo. Sembrerebbe che i giudici non si trovino d'accordo sul sesso, in questioni di matrimonio e di famiglia.
Vista l'ostinazione dei recenti episodi legislativi e delle inevitabili conseguenze che recano, la coscienza dei cittadini deve essere ben informata — e sufficientemente formata — affinché ognuno sappia come intendere queste serie questioni. A tal fine, non e niente di meglio che ricordare in cosa consista il matrimonio cristiano.
Cos'è il matrimonio
Per matrimonio si intende, in accordo con il Codice di diritto canonico (CIC, in seguito), «il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole» (CIC 1055,1). «L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana» (CIC 1057,1); «il consenso matrimoniale è l'atto della volontà, con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio» (CIC 1057,2); «dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo» (CIC 1134).
Dal punto di vista del diritto canonico, il termine matrimonio designa in maniera indistinta l'atto mediante il quale l'uomo e la donna consegnano e accettano reciprocamente il diritto perpetuo ed esclusivo sui rispettivi corpi in ordine agli atti diretti alla procreazione, e la società permanente che nasce tra i due come conseguenza del precedente impegno.
La natura contrattuale del matrimonio cristiano affonda le proprie radici nel libero consenso che le «persone giuridicamente abili» (l'uomo e la donna) si dichiarano mediante l'apposita dichiarazione delle rispettive volontà.
L'espressione del consenso nel matrimonio cristiano assume anche la regola romana, secondo la quale «nuptias non concubitus sed consensus facit». Non è, dunque, il fatto della copula («concubitus») a fondare il matrimonio, ma il consenso («consensus»), in un senso nuovo. In questo caso, il consenso non si limita alla manifestazione della volontà concorde e duratura che si ha come marito e moglie, ma comprende anche la dichiarazione libera di compiere la legge divina della procreazione. E la procreazione, ovviamente, esige la copula tra uomo e donna. Ciò significa che per il compimento del matrimonio —- e dei suoi fini — è indispensabile che l'unione avvenga tra persone di sesso diverso.
Altrimenti, risulterebbe impossibile il contratto, a causa dello stralcio della prima delle sue condizioni, la quale stabilisce che i contraenti siano «persone abili» secondo diritto, vale a dire un uomo e una donna.
Anche, perciò, il «fatto» della copula tra persone dello stesso sesso, «qua talis», non può garantire il matrimonio. Altra cosa, ben diversa, è volersi appellare a questo «fatto» della copula, per metterlo alla base delle cosiddette «unioni di fatto». Ma cosi come un «fatto» di questa natura - poco importa se isolato o reiterato nel tempo - non è capace di fondare o identificarsi con il consenso — e con i fini dell'atto contrattuale che costituiscono la natura stessa del matrimonio —, cosi è impossibile che il contratto e la società che nascono spontaneamente dal consenso possano fondarsi in modo esclusivo sulla semplice copula. Ecco perché quelli che erroneamente vengono chiamati «matrimoni» tra omosessuali non possono essere considerati un'alternativa all'istituzione del matrimonio, né qualcosa che di suo sia equiparabile a quella. Semplicemente perché non si può stabilire nessuna analogia, per impropria che sia, tra le due cose.
Ci si rende conto a fatica, o non ci si rende conto affatto, che dal 1981 si sta legiferando affinché vengano equiparati il matrimonio tra uomo e donna, su cui si fonda la famiglia, e il «matrimonio» tra omosessuali. Non può essere ammessa in nessun modo un'analogia tra le due cose, per quanto la seconda prenda la prima come «analogatum princeps» e si ispiri ad essa cercando, senza dubbio, di esserle pari.Una questione semantica preliminare
Il concetto di matrimonio, cosi come è stato definito qualche riga sopra, è stato da sempre molto chiaro. Tuttavia, oggi qualcosa è cambiato. In realtà, il concetto di matrimonio ha acquisito un carattere ambiguo e polisemico, che non gli appartiene affatto. Ecco il perché della confusione. Date le circostanze, è opportuno fare un'indagine semantica.
Perché il concetto di matrimonio risulta oggi tanto confuso? Come è stato preparato questo recinto ideologico in cui è così facile «generare» confusione?
È possibile che si tratti di un tentativo di svuotare di senso il concetto di matrimonio; che il termine matrimonio sia incapace di significare da solo qualcosa in particolare e, di conseguenza, sia costretto ad accompagnarsi a qualche aggettivo. Ma questo avviene a un concetto quando gli vengono attribuiti troppi contenuti contraddittori e, significando troppe cose diverse, finisce per non significarne nessuna. Ecco anche qui una chiave semantica che giustificherebbe di eliminare espressioni come quella di «matrimonio» tra omosessuali, che non si sarebbero mai dovute ammettere, né usare nel linguaggio colloquiale.
In realtà, pare che oggi si sia optato, più che per il matrimonio, per i cosiddetti «modelli di matrimonio». Tale opzione non sarebbe stata possibile se prima non si fosse ammessa socialmente un'opzione parallela rispetto alla famiglia. Più che di famiglia, si parla oggi, anche in questo caso, di «modelli di famiglia». Troviamo cosi denominazioni che l'uso rende relativamente affini o equivalenti, tra cui, per esempio, «famiglia ricostituita», «famiglia monoparentale», «unioni di fatto», «coppia sentimentale», «unioni permanenti con relazioni affettive» ecc.
Se si ammette la nuova terminologia, la famiglia smette di essere ciò che è sempre stata, ciò che è per sua natura. Ecco perché, in contrapposizione ai vari «modelli di famiglia» disponibili ai nostri giorni, sarebbe necessario ripristinare il concetto di famiglia - concetto senz'altro univoco e con un significato molto preciso - con cui è sempre stato chiamato un tipo specifico e molto chiaro di relazione: quella che si stabilisce in modo esclusivo tra uomo e donna, e con la quale si configura il vincolo speciale che li unisce.
Purtroppo, la famiglia in quanto istituzione naturale, la famiglia di sempre, ha ricevuto anche un'etichetta peggiorativa, quando al concetto si è affiancato l'aggettivo «tradizionale» («famiglia tradizionale»). E, si sa, il tradizionale non è attuale, non è ciò che va di moda, specialmente in questa epoca postmoderna, che tanto in fretta sembra rifuggire da tutto ciò che significhi o faccia riferimento alla storia. Una volta sedimentata l'espressione «famiglia tradizionale» attraverso l'uso, è molto più facile riqualificare questo tipo di famiglia in termini di obsolescenza, mancanza di validità sociale e, di conseguenza, tentare di escludere dall'uso sociale questo inconfondibile e inequivocabile tipo di unione tra l'uomo e la donna.
Nonostante tali tentativi, non si spiega, tuttavia, l'attuale resistenza e la potente vitalità di molte famiglie, che intendono e vivono con gioia questa istituzione, cosi come è sempre stato. Da dove proviene alla famiglia questo vigore capace di resistere ai numerosi attacchi che ha subito durante tutta la sua storia plurisecolare? P una domanda sulla quale bisognerebbe riflettere.
Alcuni autori, alla metà del secolo scorso, avevano pronosticato la «morte della famiglia». Ma più di mezzo secolo dopo, e benché si trovi effettivamente in crisi, la famiglia continua a essere anche oggi un'istituzione fortemente consolidata, sana e ricca di travolgente vitalità, nonostante i numerosi tentativi intrapresi per eliminarla.
Qualunque osservatore, per poco avvezzo che sia al tema, non dovrebbe ignorare che talvolta tale vigore della famiglia è dovuto a qualcosa che è spontaneo e specifico della persona, e che risiede nella natura della condizione umana; e ciò a dispetto di tutte le polemiche del caso.
Ebbene, se come abbiamo osservato è stato questo il tortuoso e problematico percorso semantico del concetto di famiglia, è logico che avvenga qualcosa di simile con il matrimonio. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la famiglia si fonda su di esso. Quindi, la confusione intorno al significato di famiglia non può che riflettersi sul significato di matrimonio.
A quanto pare, i «modelli» di matrimonio guardano ai «modelli» di famiglia come a ciò che realmente sono: il loro prolungamento naturale. In funzione della formulazione di questi, quelli si definiscono. Abbiamo visto fin qui quelli che potremmo considerare gli effetti della manipolazione e del plagio del linguaggio. Per mettere fine a questi effetti, sarebbe consigliabile non usare - né verbalmente, né per iscritto ~ alcuni termini che, senza dubbio alcuno, sono molto confusi, e che tradiscono il significato del matrimonio e della famiglia (termini come «il matrimonio» tra omosessuali; il matrimonio tra virgolette, «matrimonio»; la «famiglia tradizionale» ecc.).
Questo uso dovrebbe estendersi anche all'espressione verbale di questi termini, dato che la fonetica - la comunicazione non scritta - trascina con sé il significato della scrittura e lo priva di senso. Poi, con l'uso colloquiale, l'articolazione fonetica di tale termine si identifica con la grafia del termine scritto, che finisce per perdere le virgolette («matrimonio» tra omosessuali), non distinguendosi più dal termine senza virgolette (matrimonio, semplicemente), di modo che il risultato, il senso e il significato delle due espressioni finisce per coincidere.
Quindi, la designazione con questo termine delle unioni tra omosessuali fa si che l'unione assuma un significato nuovo: il significato esclusivo del matrimonio cristiano. Dopo di che in nulla, o in quasi nulla, i significati dei due diversi concetti potranno essere distinti, a prescindere dal fatto che l'unione sia etero o omosessuale.
Differenze antropologiche tra l'unione coniugale e altri tipi di unione
Vediamo alcune delle caratteristiche che distinguono l'unione coniugale da qualunque altro tipo di unione, cosi come emergono dalle rispettive antropologie implicite su cui tali unioni si fondano. Nelle righe che seguono ci soffermeremo in particolare sulle caratteristiche proprie dell'unione coniugale propria del matrimonio.
L'antropologia implicita all'unione coniugale stabilisce che tale unione debba avvenire tra un uomo e una donna.
L'antropologia implicita all'unione coniugale sostiene l'uguale dignità dell'uomo e della donna, e contemporaneamente assume le differenze tra i due, dovute alle peculiarità dei rispettivi esseri psicologici, e, quindi, la loro complementarità.
L'antropologia implicita all'unione coniugale prevede che ci sia un'attrazione naturale tra l'uomo e la donna — ordinata alla procreazione — sulla quale si articola il volere della libera volontà di entrambi di donarsi e accettarsi, reciprocamente, nell'interezza delle loro persone.
L'antropologia implicita all'unione coniugale stabilisce che questa volontà degli sposi si faccia più esplicita nel patto coniugale, configurandosi questo come un consenso, un vincolo, un impegno stabile, irrevocabile e definitivo.
Tale impegno si fa pubblico, sotto forma di un contratto che regola ciò che a ogni coniuge è dovuto in giustizia, attraverso la nuova relazione stabilita tra loro. La manifestazione pubblica di tale impegno sottolinea la dimensione sociale del matrimonio. In questo modo, il vincolo matrimoniale è reso evidente agli occhi della società intera.
L'amore vero e libero tra uomo e donna, a partire dal matrimonio, risulta trasformato nella sua propria natura. In un certo modo, a partire dall'unione coniugale smette di essere un «amore elettivo» per divenire un «amore dovuto» in giustizia, così come è stato reso pubblico nel momento del libero consenso.
l:impegno tra gli sposi che nasce in questo momento non è solo morale, ma anche giuridico. Tale impegno è la manifestazione di un amore efficace, in quanto vigila sulla propria durata a beneficio di entrambi i coniugi, della prole e della società stessa.
L'amore fondato sul matrimonio non è la mera espressione dell'affettività, né è limitato alla versatilità e alla confusione delle emozioni. L'amore nel matrimonio esige la presenza e l'impegno corporale e sessuale, aperto alla trasmissione della vita, dell'uomo e della donna. La sessualità nel matrimonio non è semplicemente un caso, né una forma alternativa qualsiasi con cui gli sposi possano trovare la loro soddisfazione. La sessualità nel matrimonio procede dalla reciproca consegna degli sposi e dall'atto della volontà in virtù del quale ognuno dei due decide liberamente di darsi in giustizia all'altro, in modo reciproco.
L'amore coniugale che sorge dal matrimonio è aperto alla fecondità e alla generazione dei figli, come a qualcosa di dovuto in giustizia.
Il consenso relativo a questi impegni è incancellabile ed esige l'unità, l'esclusività e la fedeltà. Queste caratteristiche dell'unione coniugale hanno origine nella natura stessa dell'amore tra uomo e donna. Quando un uomo e una donna si amano, vogliono stare sempre insieme (unità); non vogliono condividere le loro vite, i loro corpi o la loro intimità con altri (esclusività); e vogliono rimanere uniti per sempre (fedeltà). P qui che nasce la volontà di donarsi in giustizia all'altro; l'assunzione del fatto che l'amore tra loro dopo il matrimonio si trasforma in un amore dovuto in giustizia.
Il matrimonio fonda un'unione in cui le due volontà vogliono condividere tutto il progetto della loro vita, ovvero, ciò che hanno, ciò che sono e ciò che avranno o saranno in futuro.
Il matrimonio è quindi l'istituzione sociale per antonomasia. In effetti, in nessun'altra istituzione sociale si può trovare un impegno cosi radicale, forte e definitivo; tanto radicale che l'amore stesso si trasforma — paradossalmente — in qualcosa di dovuto, anche da un punto di vista giuridico. È ovvio che ciò avvenga, visto che è dalla famiglia fondata sul matrimonio che nasce l'intera società. Ecco perché il matrimonio è l'istituzione sociale originaria della persona e origina, per antonomasia, l'intera società.
Il matrimonio è una società naturale tra uomo e donna. Tale naturalità è provata da sempre: 1) dalla naturale attrazione sessuale tra uomo e donna; 2) dalla naturale derivazione delle persone (i figli) dall'uomo e dalla donna; 3) dalla naturale esigenza di complementarità tra uomo e donna; 4) dalla naturale necessità dei figli di costruire la loro identità personale; 5) per le molte e varie necessità naturali che hanno i figli di cura, sicurezza, protezione, affetto ed educazione da parte dei genitori, Quando l'uomo e la donna assumono liberamente per il loro amore gli aspetti elencati, scelgono anche in modo naturale il fatto di donarsi l'uno all'altro, la capacità di esigere dall'altro l'adempimento di quanto precedentemente assunto. Quando questo avviene a spese dell'amore umano, il carico può risultare eccessivo. Ma se voluto da dentro, dalla natura stessa della relazione, si scopre che si tratta di un'esigenza soddisfabile che deriva dalla naturale unione coniugale. L'amore tra uomo e donna trasforma l'attrazione che esiste tra loro in una fusione di persone senza confusione; le vite quotidiane personali in convivenza; l'esistenza di ognuno in coesistenza; e l'unione tra loro in comunione «una sola carne»).
Ecco le caratteristiche che contraddistinguono l'unione coniugale. Osserviamo ora cosa avviene nelle unioni omosessuali. -
Famiglia - Pacs: Lexicon: Unioni di fatto
08|Nov 2011Scritto da: admin
Lexicon.
Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni eticheLe cosiddette
Unioni di fattoPONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA,
8 dicembre 2002Il riconoscimento e la conseguente registrazione, sul piano legale, in un numero crescente di paesi, delle «unioni di fatto», sotto forma di «contratti» tra le parti interessate che accordano a tali unioni uno statuto e dei vantaggi sociali simili oppure alternativi a quelli riservati ai matrimoni, ha provocato una reazione, talvolta indignata, da parte delle popolazioni alle quali erano imposte senza il loro consenso, e senza che ci fosse stato un reale dibattito pubblico preliminare. Ha anche portato, per contraccolpo, a una riflessione nuova, e salutare, su ciò che costituisce il matrimonio, e fa sì che nessun «patto», fosse pure «civico» e «di solidarietà» (ad esempio il PACS francese), può pretendere di sostituirsi a questa istituzione naturale, con cui un uomo e una donna si danno l'uno all'altra per la vita, in un'unione permanente ed esclusiva, aperta alla procreazione.
Premessa
Le unioni di fatto, fenomeno che negli ultimi anni si è diffuso nella società, soprattutto in quella occidentale, interpellano la coscienza di tutte le persone che credono alla famiglia fondata sul matrimonio come un bene per la persona e per la società umana. La Chiesa, più intensamente negli ultimi tempi, ha fatto uno sforzo per ricordare la fiducia dovuta alla persona umana e alla sua libertà, dignità e valori, nonché la speranza che proviene dall'azione salvifica di Dio nel mondo, la quale aiuta la persona a superare ogni debolezza. Allo stesso tempo, ha manifestato la sua grande preoccupazione di fronte ai diversi attentati alla persona umana e alla sua dignità, rendendo noti anche alcuni presupposti ideologici propri della cultura «postmoderna», che rendono difficile comprendere e vivere i valori che esige la verità sulla persona umana. Non si tratta più di contestazioni parziali e occasionali, ma di una messa in discussione globale e sistematica del patrimonio morale, basata su determinate concezioni antropologiche ed etiche. Alla loro radice sta l'influsso più o meno nascosto di correnti di pensiero che finiscono per sradicare la libertà umana dal suo essenziale e costitutivo rapporto con la verità[1].Quando si produce questo svincolamento tra libertà e verità, viene meno ogni riferimento a valori comuni e a una verità assoluta per tutti: la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo totale. Allora tutto è convenzionabile, tutto è negoziabile: anche il primo dei diritti fondamentali, quello alla vita[2]. Certamente, si tratta di una messa in guardia anche per quanto riguarda la realtà del matrimonio e la famiglia, unica fonte e cammino pienamente umano di realizzazione della propria tendenza sessuale mediante la fondazione di un rapporto proprio in quanto si è uomo e donna, il quale richiede un'adeguata comprensione della libertà umana, contro quella frequente corruzione dell'idea e dell'esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio egoistico benessere[3].
Nel contesto di una società frequentemente lontana dai valori della verità della persona umana, tenteremo ora di sottolineare precisamente il contenuto di quel patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole[4], tale quale fu istituito da Dio «al principio»[5]. Vale a dire, conviene ora spiegare l'essere intimo del matrimonio in quanto realtà inerente alla persona umana e alla sua modalizzazione sessuale, nonché i presupposti antropologici sui quali si basa la realtà matrimoniale.
Soltanto in questo modo si potrà capire la radicale e non soltanto formale o culturale differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio e le cosiddette «unioni di fatto», siano queste eterosessuali od omosessuali[6].
Sin dalla sua fondazione, la Chiesa ha fatto sentire la sua voce circa gli aspetti morali della sessualità umana, e di conseguenza ha affermato l'immoralità oggettiva degli atti sessuali avuti fuori dall'unione matrimoniale e, pertanto, l'immoralità delle diverse unioni o modi di coabitazione sessuale al di fuori del vincolo matrimoniale[7].
Ciononostante, la cultura odierna ci pone di fronte a una nuova sfida: infatti, la mentalità contemporanea ha portato a considerare socialmente e giuridicamente uguali - o, almeno, equiparabili - codeste unioni di fatto nei confronti della vera unione matrimoniale.Di fronte a queste pretese, conviene ricordare la natura della famiglia fondata sul matrimonio, il carattere soprastorico di cui è rivestita, al di sopra dei cambiamenti temporali, di luogo e di cultura, nonché la dimensione di giustizia che scaturisce dallo stesso essere della famiglia e dalle relazioni che la costituiscono[8].
Le unioni di fatto e la loro disfunzione sociale
Alla luce della verità sul matrimonio come l'unico cammino degno della persona umana per stabilire una relazione che implichi la donazione della propria condizione sessuale, e quindi dell'identità propria della famiglia fondata sul matrimonio, analizzeremo il fenomeno delle unioni di fatto, descrivendo gli elementi che le caratterizzano, siano esse omosessuali o eterosessuali. In questo modo, attraverso una valutazione razionale, e non confessionale o tanto meno ideologica, si potranno costatare le differenze abissali che distinguono l'una e l'altra realtà (matrimonio e unioni di fatto) e, quindi, l'ingiustizia che comporterebbe la loro equiparazione giuridica, cosi come i mali sociali - per l'intera comunità umana - che deriverebbero dal riconoscimento pubblico di tali unioni non matrimoniali. Partiremo dall'analisi dell'espressione del matrimonio come frutto dell'esperienza giuridica plurisecolare della Chiesa, per poi vedere il graduale svuotamento che questa realtà ha subito negli ultimi secoli e, infine, il modo in cui il fenomeno delle unioni di fatto e i diversi tentativi di riconoscimento è stato affrontato dal magistero più recente della Chiesa.
La necessità di un'adeguata comprensione dell'espressione canonica del matrimonio
Prima di addentrarci nell'analisi della complessa realtà delle unioni di fatto, è d'obbligo un seppur breve riferimento all'espressione canonica del matrimonio o, detto con altre parole, al modo in cui è contemplata la realtà naturale del matrimonio nella legge vigente della Chiesa. La legge descrive nella sua sostanza l'essere naturale del matrimonio, tanto nel suo momento in fieri - il patto coniugale - quanto nella sua condizione di realtà permanente - chiamata dalla tradizione matrimonio in facto esse - nella quale si inseriscono vincolarmente non soltanto la relazione coniugale ma anche le altre relazioni propriamente familiari. In questo senso, la giurisdizione sul matrimonio che compete alla Chiesa è, in questi momenti, decisiva come baluardo e salvaguardia dei valori intrinsecamente matrimoniali e familiari.Ciononostante, certe prassi pastorali - e alcune decisioni giudiziarie - non comprendono adeguatamente i principi nucleari dell'essere del matrimonio, almeno in queste due aree di conoscenza: quella dell'amore coniugale e quella della sacramentalità del matrimonio cristiano. Per quanto riguarda la prima, si parla frequentemente dell'amore come base del matrimonio, e di questo quale comunità di vita e di amore, ma non di rado non si capiscono convenientemente queste espressioni, dimenticando di metterle in connessione con la coniugalità come elemento intrinseco, lasciando anche fuori dalla definizione dell'amore coniugale la sua dimensione di giustizia. Questo fa si che per questa via si tralascino gli argomenti possibili contro le unioni di fatto, e persino che queste espressioni possano servire alle unioni di fatto come «alibi» per affermare la loro «identità»: anche coloro che difendono l'unione di fatto potrebbero dire che la loro unione è fondata sull'amore, o che costituisce una comunità di vita e di amore. Il problema è, invece, che non può essere tale se non è, realmente e intrinsecamente, «coniugale», cioè, unione nella propria condizione maschile e femminile, dovuta in giustizia, e per la sua stessa natura fedele, indissolubile e aperta alla vita.
Nei confronti della sacramentalità, la questione è più complessa, perché i pastori della Chiesa non possono mettere in disparte l'immensa ricchezza che scaturisce dall'essere sacramentale del matrimonio tra battezzati. Dio ha voluto che il patto coniugale «del principio», il matrimonio della creazione, fosse segno permanente dell'unione di Cristo e la sua Chiesa, e fosse perciò vero sacramento della Nuova Alleanza. Il problema risiede nel comprendere adeguatamente che la sacramentalità non è qualcosa di sopraggiunto o qualcosa di estrinseco all'essere naturale del matrimonio, bensì lo stesso matrimonio voluto dal Creatore, il quale viene elevato alla dignità di sacramento mediante l'azione redentrice di Cristo, senza che questo supponga uno snaturamento della realtà naturale. A causa della mancata comprensione del significato della sacramentalità e della peculiarità di questo sacramento nei confronti degli altri sacramenti della Nuova Alleanza, appaiono delle imprecisioni, persino terminologiche, che finiscono per oscurare l'essenza del matrimonio e, di conseguenza, l'essenza della propria sacramentalità. Questo ha una speciale importanza nella preparazione al matrimonio: i lodevoli sforzi nel formare i fidanzati, per la celebrazione del sacramento, possono lasciare in ombra una chiara comprensione di quello che è il matrimonio che stanno per contrarre, senza che pertanto si rendano conto che non si presentano dinanzi alla Chiesa primariamente per celebrare il sacramento mediante determinati riti, ma per contrarre un matrimonio che è sacramento in virtù dell'inserzione nella Nuova Alleanza di Cristo e la Chiesa che si è attuata mediante il battesimo di coloro che per il patto coniugale divengono coniugi[9].
Una siffatta visione della sacramentalità, in qualche modo estrinseca e legata a determinati riti sacri, in non poche occasioni spinge i contraenti che non hanno fede alla celebrazione del matrimonio civile o, persino, alla costituzione di un'unione di fatto, la quale verrebbe percepita come un modo alternativo di unirsi, e nella quale la differenza essenziale con il matrimonio cristiano sarebbe soltanto la mancata osservanza di determinati requisiti formali. Da lì l'importanza di recuperare una visione unitaria e intrinseca della sacramentalità del matrimonio dei battezzati[10].
Il graduale svuotamento dell'istituto matrimoniale negli ordinamenti secolari
Questa espressione canonica del matrimonio, che era patrimonio comune della cultura occidentale, ha subito grandi mutamenti nei sistemi giuridici moderni.Per capirne il perché, prima di analizzare l'evoluzione degli ordinamenti statuali sul matrimonio, conviene soffermarsi sulla comprensione culturale del diritto al matrimonio che è alla base delle grandi trasformazioni delle leggi riguardanti il matrimonio.
Il diritto di contrarre il matrimonio non può essere interpretato come un semplice diritto di libertà, senza tener conto della verità sul matrimonio e sulla famiglia. Non è un diritto alla libertà nell'esercizio della sessualità, bensì il diritto a contrarre matrimonio come l'unica strada umana e umanizzante nell'uso della sessualità, che non è un istinto corporale, ma una tendenza che ha il suo fondamento nella persona umana sessuata e, quindi, nella complementarità tra persona-uomo e persona-donna, e che implica tutta la persona nei suoi diversi elementi: corporale, degli affetti e spirituale.
La concezione del diritto al matrimonio come un frutto della cultura, suscettibile perciò di superamento, ha fatto sì che questo diritto sia stato inteso in modo sbagliato. Più che un diritto alla realizzazione della vocazione all'amore nel matrimonio, è stato inteso come diritto alla libertà assoluta di scelta - senza nessun rapporto con la verità dell'uomo - nell'esercizio della sessualità.
Questa impostazione, d'accordo con l'imperante concezione della libertà - libertà come assenza assoluta di determinazioni o di finalità, anziché come capacità di scegliere il bene, di autodeterminazione verso il bene - ha portato gravi conseguenze. Tutti i successi dei difensori dell'amore libero, del divorzio, dell'unione tra omosessuali, sono stati impostati come una vittoria della libertà contro le imposizioni della cultura di un determinato momento storico, ormai superate. Partendo da una visione del matrimonio come un frutto della cultura, nel quale poco o nulla avrebbe da dire la natura, oggi è frequente una visione secondo la quale se, per la cultura e la morale classiche dell'occidente, il matrimonio era l'unione di un uomo e una donna per sempre, unione peraltro aperta alla fecondità, la cultura odierna avrebbe smontato, a uno a uno, i fondamenti di questa concezione del matrimonio.
Il primo elemento a subire questo assalto è stata l'indissolubilità: perché solo per sempre? Dovremmo avere il diritto a un'unione transitoria, non solo fino a che la morte ci separi, ma finché vi sia l'amore, inteso come un sentimento. La conseguenza di questa prospettiva è stata l'introduzione del divorzio. Nella stragrande maggioranza delle legislazioni questo atteggiamento ha portato non soltanto a una modificazione del contenuto del diritto al matrimonio, nel senso che le persone avrebbero il diritto a contrarre un matrimonio che si può dissolvere, ma ha portato anche al diniego dell'autentico diritto al matrimonio di molte persone, nel senso che lo Stato non ha voluto riconoscere il diritto a contrarre il matrimonio cosi come esso si intende, e cioè uno, indissolubile e aperto alla vita[11].
Un'ulteriore tappa in questo svuotamento - sebbene molti lo intendano come una conquista - è stata la mentalità contraccettiva, che ha portato alla scissione tra sessualità e fecondità. Non sarebbe più un'unione tra uomo e donna aperta alla fecondità, ma un'unione con una qualunque finalità, che cercherebbe soltanto di soddisfare il desiderio di piacere e di realizzazione: un altro passo nel cammino verso l'intendimento dello ius connubii come semplice diritto di libertà nell'esercizio della sessualità. La situazione è più grave nei paesi in cui lo Stato obbliga i coniugi a regolare la natalità o impone e promuove campagne di sterilizzazione o, ancora più grave, di aborto come mezzo di controllo delle nascite. Lo stesso si potrebbe dire della possibilità di separare la filiazione dalla sua dimensione coniugale, mediante l'utilizzo dei metodi di fecondazione artificiale che non tengono conto dell'inseparabilità tra coniugalità e procreazione, o con il dilagare dell'aborto, che fa perdere l'idea basilare del figlio come un dono e della famiglia come la cornice nella quale la vita concepita, frutto della coniugalità, si dovrebbe trovare più protetta.
L'ultimo passo, al quale abbiamo assistito con la risoluzione del Parlamento europeo sul diritto al «matrimonio» fra gli omosessuali[12], è stata la negazione dell'esigenza della eterosessualità: perché uno con una, solo un uomo con una donna? Respingere il diritto al matrimonio a due uomini o a due donne, affermano, sarebbe negare l'esercizio del diritto al matrimonio. È questo l'ultimo gradino nello svuotamento dello ius connubii, che non sarebbe più un diritto con un contenuto determinato dalla stessa natura dell'uomo e del matrimonio, ma un semplice diritto di libertà, intesa questa come libertà assoluta di scelta. Più che di diritto a contrarre matrimonio, si dovrebbe parlare di diritto di contrarre: che cosa? Nessuno lo sa.
Contro questa impostazione del diritto al matrimonio, conviene ritrovare una visione conforme alla verità sull'uomo e sul matrimonio, che tiene conto della natura della sessualità umana come essenzialmente diversa da quella animale in tutti i suoi piani o livelli. Lo ius connubii ha un contenuto che va specificato - più che limitato - dalla stessa natura umana. Quello che ha fatto il sistema giuridico matrimoniale della Chiesa durante i secoli, e che era stato accolto dalla cultura e dai sistemi giuridici occidentali, è stato delineare questo diritto, sempre nel rispetto del suo contenuto naturale, anche tenendo conto della condizione di persona-fedele dei contraenti del matrimonio tra cristiani.
In questo modo, possiamo affermare che il diritto al matrimonio, dal punto di vista del suo contenuto essenziale, determinato dalla sua natura, implicherebbe le seguenti realtà:
a) diritto a contrarre matrimonio uno, indissolubile e aperto alla fecondità, e al riconoscimento, difesa e promozione di questo diritto da parte della comunità ecclesiastica e civile;
b) diritto di fondare una famiglia. Il diritto al matrimonio e il suo riconoscimento sarebbero la prima manifestazione di una realtà: la sovranità della famiglia in quanto realtà in se stessa[13];
c) diritto di strutturare la propria famiglia secondo le proprie convinzioni. Il diritto al matrimonio è diverso da altri diritti individuali, ma è in stretto rapporto con essi: la libertà religiosa, la libertà delle coscienze, la libertà di pensiero, la libertà di educazione ecc.;
d) diritto della famiglia di essere riconosciuta come parte del bene comune e come soggetto del dialogo sociale.Alla luce di questi principi, possiamo ora analizzare le trasformazioni della comprensione del matrimonio e della famiglia negli ordinamenti secolari. Agli esordi del cosiddetto processo di secolarizzazione dell'istituzione matrimoniale, la prima e quasi unica cosa che venne secolarizzata furono le nozze o forme di celebrazione del matrimonio, almeno nei paesi occidentali di radice cattolica. Furono mantenuti negli ordinamenti secolari, almeno per un certo tempo, i principi basilari del matrimonio, tra i quali il principio vincolare indissolubile.
L'introduzione generalizzata in questi ordinamenti di quello che il concilio Vaticano Il denomina «la piaga del divorzio» diede origine a un progressivo allontanamento da quello che costituì durante secoli una grande conquista dell'umanità, grazie allo sforzo della Chiesa primitiva, non già per sacralizzare o cristianizzare la nozione romana del matrimonio, bensì per restituire questa istituzione alle sue origini creazionali, alla «verità del principio». È vero che nella coscienza di quella Chiesa primitiva c'era la chiara persuasione che l'essere naturale del matrimonio era stato pensato da Dio creatore per essere il segno dell'amore di Dio verso il suo popolo e, nella pienezza dei tempi, dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Ma la prima cosa che fa la Chiesa, guidata dal vangelo e dagli espliciti insegnamenti di Cristo, «è quella di ricondurre il matrimonio ai suoi principi, consapevole che è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini; tutti quanti di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana»[14].
Man mano che trascorre il tempo, il principio consensuale perde vigore in quanto causa effettiva di un vincolo giuridico, fino a diventare una mera formalità, circondata di alcuni riti che danno alle nozze, al fatto di sposarsi, una qualche solennità e riconoscimento pubblico, la quale culminerebbe con l'iscrizione in un registro civile. Con la scomparsa graduale di impedimenti importanti, gli ordinamenti secolari si allontanano ogni giorno di più da quello che è l'essere naturale del matrimonio, avvicinandosi invece a quello che sarebbe una mera unione di fatto. Secondo questo modo di capire il matrimonio, la differenza «essenziale» tra il matrimonio e l'unione di fatto sarebbe che il primo è stato celebrato con i requisiti di forma e le solennità richieste dalla legalità vigente ed è stato iscritto nel registro ufficiale, ricevendo quindi il «nome» di matrimonio, mentre le unioni di fatto non si legherebbero a nessuna regola stabilita, oltre a quelle estrinseche dei requisiti formali per ottenere un qualche riconoscimento. Ad ogni modo, le distinzioni, nella pratica, resterebbero molto vaghe, soprattutto nella misura in cui l'equiparazione fosse più forte. Da un lato, nelle unioni di fatto riconosciute vi è una qualche formalizzazione. D'altro lato - come si preciserà di seguito - si mantiene una differenza di nomen iuris, la quale ha non poca importanza di fatto nei confronti della volontà reale delle parti. Inoltre, nelle unioni di fatto riconosciute, la tendenza è quella di stabilire una qualche procedura di «divorzio» - altrimenti il caos giuridico sarebbe insostenibile - e quindi ci sarebbe una certa «stabilità» riconosciuta.
Con questo si vuol dire che la proliferazione di certe unioni di fatto, lasciando a parte le argomentazioni antropologiche e ideologiche, trova un buon terreno di crescita nel declino progressivo che hanno subito le leggi matrimoniali statuali nei confronti di quella che è la sostanza del matrimonio e della famiglia. Ciò non significa, però, che chi si sposa secondo le formalità stabilite dalla legge dello Stato non possa o non voglia contrarre un vero matrimonio, perché la tendenza all'unione coniugale è inerente alla persona umana sessualmente differenziata, e nella sua decisione sovrana - e non nelle leggi dello Stato - trova il suo fondamento la giuridicità del patto coniugale e la nascita di un vero vincolo coniugale. Sposarsi in questo modo, cioè con le solennità richieste e con l'esigenza dell'iscrizione registrale, conferisce al patto coniugale la dimensione pubblica e sociale inerente alla sua natura, il che non succede con le cosiddette «unioni di fatto». Qui risiede in buona parte la ragione di fondo della necessità di distinguere tra il matrimonio e la famiglia fondata sul matrimonio - con gli effetti giuridici sociali che il suo riconoscimento pubblico implica - e le unioni di fatto, che per la loro propria natura deliberatamente intendono mantenersi al di fuori del sistema legale.
Qualunque sia la valutazione morale o etica del fatto, è certo che in una società come quella attuale è difficile pensare a una restrizione della libertà di convivere o coabitare privatamente, incluso more uxorio, delle persone che cosi lo desiderino. Cosa ben diversa è che a queste unioni gli si trasferisca il nome di matrimonio e gli si riconosca uno status giuridico identico - o almeno analogo - con il matrimonio e con la famiglia d'origine matrimoniale.
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Minacce - Eutanasia: Il secondo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia
01|Nov 2011Scritto da: admin
La Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento apportando notevoli modifiche al testo già licenziato dal Senato della Repubblica.
Il Comitato Verità e Vita ha già espresso un giudizio sintetico, ribadendo la propria contrarietà all’approvazione di qualunque legge sul testamento biologico e riaffermando che una legge di questo tipo, se approvata definitivamente, sarebbe il secondo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia, dopo il primo costituito dall’uccisione di Eluana Englaro autorizzata dai Giudici.
Occorre però un’analisi approfondita del testo del provvedimento: è probabile, infatti, che si tratti del testo definitivo della futura legge (difficilmente il Senato apporterà ulteriori modifiche). Il giudizio deve essere meditato e non affrettato o emotivo; dobbiamo cogliere il contenuto effettivo del progetto (in parte nascosto da coloro che lo promuovono) e capire gli effetti pratici prodotti nell’ordinamento giuridico e sulla vita delle persone e della società.
Quali timori?
Da questo progetto non temiamo solo una legalizzazione dell’eutanasia consensuale (quella richiesta da colui che vuole morire), ma soprattutto di quella non consensuale: ci opponiamo ad una legge che permetterà (di diritto o di fatto) l’uccisione (anche mediante omissione di cure e terapie) di persone che non hanno chiesto di morire e che non sono in grado di opporsi alle decisioni che possono portarle a morte.
Le leggi o le decisioni contro la vita, fino ad ora, hanno legittimato uccisioni di questo tipo: dall’aborto volontario, alla fecondazione extracorporea, alla decisione dei giudici nei confronti di Eluana Englaro. Non solo: queste leggi e queste decisioni hanno fatto emergere i criteri per individuare le vittime: la malattia o le malformazioni (aborto “terapeutico” e fecondazione in vitro con selezione degli embrioni), lo stato di salute al di sotto di una “qualità della vita” accettabile, “degna di essere chiamata vita” (il caso Englaro). È facile individuare le ulteriori “categorie” di potenziali vittime, già colpite in altre parti del mondo: i neonati malati o disabili, gli anziani in stato di demenza, i disabili in stato di incoscienza, i malati di patologie inguaribili e progressive.
I principi proclamati
L’articolo 1, intitolato “Tutela della vita e della salute” è rimasto quasi immutato rispetto al testo approvato al Senato: l’articolo proclama principi generali e ha lo scopo evidente di rassicurare coloro che difendono il diritto alla vita.
Ma ancora una volta si deve ribadire che le leggi ipocrite contengono sempre affermazioni di principio di contenuto opposto al loro reale contenuto: ben sapendo come la legge 194 del 1978 sull’aborto “tutela la vita umana dal suo inizio”, così come proclama, non possiamo certo esultare se il progetto di legge sulle DAT promette di garantire e tutelare la vita umana “anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere”!
Davvero definire la vita umana “diritto inviolabile e indisponibile” è un argine alle uccisioni fondate sul rifiuto di terapie salvavita? Sì, perché, che fosse un diritto inviolabile e indisponibile era un dato da sempre pacifico, ma dottrina e decisioni giudiziarie hanno ripetutamente affermato che il rifiuto espresso contro una terapia salvavita non è superabile dai medici, cosicché la morte può giungere su richiesta dell’interessato sulla base del principio della disponibilità della salute, mantenendo fermo il principio dell’indisponibilità della vita… (vi sembra una distinzione da azzeccagarbugli? Beh, questo è lo stato dell’arte …).
E perché dovremmo rallegrarci se la legge ribadisce la vigenza delle norme del codice penale che vietano l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio (“La presente legge … vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”)? Sappiamo bene che quelle norme penali – ingiustamente interpretate da giudici civili e penali, che le hanno svuotate dall’interno – non hanno impedito il suicidio assistito di Piergiorgio Welby, né hanno fatto argine alla volontà di Beppino Englaro di far morire la figlia.
Quanto al “divieto di ogni forma di eutanasia” (ribadito una volta di più nel testo approvato alla Camera dei Deputati): che efficacia ha se, nella legge, non si rinviene nessuna definizione di “eutanasia”? La morte procurata mediante sospensione di terapie o cure pretesa dal soggetto interessato oppure dai suoi legali rappresentanti deve considerarsi eutanasia?Il divieto di accanimento terapeutico.
La prima norma che giustifica i timori si trova nell’articolo 1 lettera f: “La presente legge … garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”.Sembra una norma innocua, di buon senso, ma non lo è affatto: cerchiamo di capire perché.
In primo luogo: la legge stabilisce un divieto per il medico e, quindi, un diritto del paziente a non subire trattamenti “straordinari non proporzionati”.
Dove si farà valere questo diritto? Davanti ad un Giudice civile. Quando i radicali minacciano che, una volta approvata la legge, i Tribunali saranno pieni di cause intentate contro i medici, essi hanno in mente anche questa norma.
Quale sarebbe l’oggetto di questa causa? Il medico curante verrà citato in giudizio per contestare una terapia ancora in corso e per costringerlo a cambiarla o a farla cessare. Un giudice dovrà decidere sulle terapie erogate ai pazienti! Questo è l’effetto di avere trasformato una regola deontologica (quella che ciascun medico deve seguire in base ai principi della sua professione) in regola giuridica, stabilita per legge.
Chi potrà intentare la causa? Ovviamente il paziente, titolare del diritto; ma anche i suoi legali rappresentanti se si tratta di incapace: genitori di minori o tutori di interdetti. Come non ricordare Piergiorgio Welby (i giudici civili respinsero la sua domanda di sospendere le terapie, affermando che il suo diritto non era tutelato: ecco, ora lo sarà…) e Beppino Englaro (egli agiva come tutore della figlia interdetta, sostenendo che ogni terapia o cura prestata ad Eluana integrava un accanimento terapeutico…)? La legge normalizza due tipi di azione che molti avevano ritenuto al di fuori dell’ordinamento.
Non basta: chi sono i pazienti in stato di fine vita? La legge non fornisce alcuna definizione. Facciamola breve: è pacifico che i soggetti in cd. stato vegetativo (la condizione in cui si trovava Eluana Englaro) rientrano nella categoria; e come negare, ad esempio, che un anziano colpito da demenza non si trovi in stato di fine vita (in ogni caso morirà tra qualche anno…)?
Emerge una gravissima discriminazione: alcune categorie di pazienti non devono essere curati al meglio: le “condizioni cliniche” o gli “obbiettivi di cura” comportano il divieto di terapie straordinarie – quelle, cioè, che permettono alla medicina di avanzare ogni anno, scoprendo nuove terapie e raggiungendo nuovi risultati! E quali sono gli obbiettivi di cura per un soggetto in stato vegetativo persistente (“non tornerà mai più alla coscienza”) o per un vecchio malato di Alzheimer?Concludiamo, quindi, su questo punto: lo scenario prevedibile è che altri Beppino Englaro promuovano cause contro i medici che curano altre Eluana Englaro, sostenendo che le terapie erogate sono sproporzionate, straordinarie, non adeguate agli obbiettivi di cura, tenuto conto delle condizioni cliniche.
In queste cause (sicuramente ammissibili, alla luce del testo di legge) si tenterà, tra l’altro, di scardinare il divieto di sospensione dell’alimentazione e idratazione artificiali (di cui parleremo nei prossimi post), sostenendo che si tratta di terapie, se del caso mediante apposite eccezioni di costituzionalità (pensate che non si troveranno Giudici civili pronti a sollevarle?).
L’effetto sui medici volenterosi si avrà, comunque, già prima: basterà la minaccia di promuovere una causa …
Il tutto – si noti bene – non ha niente a che vedere con il divieto dell’accanimento terapeutico, che riguarda soltanto i pazienti terminali, prossimi alla morte. -
Minacce - eugenetica: L'eugenetica di Hitler è tra noi
25|Ott 2011Scritto da: admin
LA RANA CHE MORI' BOLLITA SENZA NEMMENO ACCORGERSENEOvvero: Hitler è tra noi, ma pochi se ne rendono contodi Rossella Rumore"C'era una volta una rana che saltellava tranquillamente qua e là; un giorno la acchiapparono e decisero di bollirla in un pentolone, ma, appena la immersero nell'acqua bollente, la rana per istinto saltò fuori e riuscì a scappare, salvandosi con qualche scottatura. Dopo alcuni anni delle persone gentili la trovarono nuovamente tranquilla a gracidare, ormai guarita dalle scottature, tanto da aver dimenticato quel brutto giorno, e le proposero di farsi un bel bagno rilassante in un pentolone. La rana accettò: l'acqua era tiepida, era gradevole; lentamente iniziava a scaldarsi e alla rana piaceva quel bagno caldo rilassante; la temperatura saliva ancora e la rana stava beatamente lì dentro, senza più percepire che si riscaldava ancora, si abituava al calore piano piano, si rilassava e si addormentò... Alla fine la temperatura salì così tanto che la rana morì bollita senza nemmeno accorgersene"
Forse non tutti conoscono questa storiella orientale, apparentemente senza senso; tutti però conoscono la storia e soprattutto certi orrori del secolo scorso, quali ad esempio quelli perpetrati da Hitler e i suoi seguaci nei confronti di persone innocenti, non rane.
Giustamente i suoi atti furono ritenuti crimini contro l'umanità, i capi nazisti processati e condannati, tutti inorridirono e continuano a condannare tali crimini, tali atti diabolici e folli. Ancora oggi ci si chiede come sia potuto accadere ciò, come sia stato possibile che una moltitudine di persone, tra cui anche e soprattutto uomini di cultura e scienziati, abbia seguito e assecondato le folli idee di un pazzo indemoniato, fissato con la purezza della razza ariana, senza nessuna pietà verso altri esseri umani.
Eppure filosofi e scienziati elaborarono addirittura teorie filosofiche e "scientifiche" per rendere davvero credibili quelle affermazioni sulla razza, volevano dimostrare la ragionevolezza delle loro tesi anche attraverso esperimenti "scientifici" in cui però non c'era traccia di un briciolo di umanità e razionalità, bensì soltanto di perversa follia.
Come non inorridire pensando a quello che dovettero patire tante povere donne ebree, carne da macello e non persone, in nome del "progresso" della medicina nazista? Donne ferite di proposito con armi da taglio o da sparo alle gambe, infettate con colture di batteri e, per rendere la ferita ancora più grave, scheggiate con pezzettini di vetro o legno, tutto questo per simulare le ferite da guerra e trovare la cura più adatta per i soldati tedeschi. Oppure pensando ai poveri bambini gemelli, ebrei o di qualche altra etnia scomoda, sottoposti ad esperimenti, vere e proprie torture, senza nessuna base scientifica, come ad esempio le iniezioni di metilene blu agli occhi per trasformarli da scuri ad azzurri; ai bambini venivano inflitte tali atroci sofferenze, ovviamente senza nessun risultato "scientifico", non si otteneva nessun cambiamento del colore degli occhi, in nome della razza ariana pura, di cui gli occhi azzurri erano una caratteristica.
Com'è noto, infatti, il governo nazista era molto interessato alla "politica demografica", intesa come sviluppo della popolazione tedesca e "miglioramento" della stessa, a discapito ovviamente delle "razze inferiori" (ebrei, zingari...), scomode, o comunque degli stessi cittadini tedeschi ma con "caratteri ereditari sfavorevoli e pericolosi per la razza ariana pura" ( disabili fisici o psichici).I mezzi ideati per conseguire questa politica furono: sterilizzazione, aborto, eutanasia e naturalmente i campi di concentramento, su cui tutti ovviamente concordano circa la loro disumanità e crudeltà e sperano che mai più si ripetano i crimini lì commessi. Stesso ragionamento non vale invece per sterilizzazione, aborto ed eutanasia, pratiche giudicate mostruose se pensate ed attuate dai diabolici nazisti, ma giuste, conquiste di civiltà, fondamentali diritti umani, se a legalizzarle sono i moderni stati democratici, sensibili, compassionevoli ed attenti ai bisogni delle persone, dei malati soprattutto, e non insensibili e spietati verso i disabili fisici e psichici come invece lo era la Germania hitleriana.
Solo un essere malvagio sostenuto da altrettanti esseri senza cuore e senza senno poteva giudicare quali vite fossero degne di essere vissute e quali no, riuscendo pure ad essere convincente e "ragionevole" appoggiandosi anche a studi e teorizzazioni di autorevoli studiosi come lo psichiatra Alfred Hoche e il giurista Karl Binding . Essi, nel loro libro pubblicato nel 1920, "L'autorizzazione all'eliminazione delle vite non più degne di essere vissute" , teorizzarono un'"eutanasia di Stato": lo Stato doveva farsi carico della soppressione delle vite non degne di essere vissute, affinché le risorse a loro destinate fossero poi utilizzate per le persone sane, degne di vivere; inoltre l'eliminazione del malato sarebbe stato un bene anche per lui, smettendo così di soffrire, e per la famiglia, che avrebbe avuto un peso in meno.
Calcoli economici dunque, a cui poi si aggiunsero motivazioni "scientifiche" (la salvaguardia della purezza della razza), e "pietà" verso i malati incurabili, che avrebbero così smesso di soffrire, alla base dell'ordine di Hitler del 1° settembre 1939:
"Il ReichsleiterBouhler e il dottor Brandt sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili secondo l'umano giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia".Se non fosse per la firma e la data e se non fosse un ordine, bensì una concessione, sembrerebbe quasi una moderna legge che concede liberamente il diritto all'eutanasia dei malati "incurabili", come ad esempio quella promulgata nel 2002 dal parlamento del Paese più all'avanguardia nel campo dei diritti umani, i Paesi Bassi, i primi a legalizzare l'eutanasia, a cui guardano come esempio di civiltà e grande umanità tutti i sostenitori del "diritto alla morte" anche in Italia.
Certo, penserebbe qualcuno, non si possono paragonare le leggi e le intenzioni di uno Stato totalitario come quello nazista a quelle dei democratici Paesi contemporanei che hanno a cuore la vita (e la morte) umana; le intenzioni di Hitler invece non erano buone, a lui importava portare avanti il suo diabolico piano di "igiene razziale", il progetto di eugenetica, di miglioramento della razza ariana, selezionando i caratteri ereditari favorevoli e scartando quelli sfavorevoli, ossia eliminando i portatori di tali caratteri oppure sterilizzandoli (la "Legge sulla Sterilizzazione" del 14 aprile 1933 obbligò alla sterilizzazione circa 400.000 cittadini tedeschi ritenuti portatori di malattie ereditarie). Sono ben note, ad esempio, le sterilizzazioni e le soppressioni fisiche dei malati mentali, ritenuti anch'essi dalla psichiatria tedesca portatori di malattie ereditarie, con una vita non all'altezza della dignità umana e causa solo di gravi preoccupazioni per i loro familiari e per le casse dello Stato.
Il popolo tedesco, ormai indifferente alla cultura di morte nazista, si lasciò convincere della necessità e bontà di tali pratiche grazie ad un'efficace propaganda fatta tramite mostre, riviste, film ecc... Una grande attenzione fu rivolta ai giovani, il futuro della società, per cui intensa fu la propaganda nelle scuole. I tempi son cambiati, ma non l'uomo (sempre facile ad ingannarsi), i metodi e i risultati.
Proseguendo su quella strada di "selezione artificiale", l'8 ottobre 1935 venne emanata la legge per "La salvaguardia della salute ereditaria del popolo tedesco" con la quale veniva autorizzato anche l'aborto nel caso in cui uno dei genitori fosse affetto da malattie ereditarie (ossia nel caso di "previsioni di anomalie o malformazioni del concepito"). Eugenetica dunque, sempre e comunque, oggi condannata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza, all'art. 3) e vietata anche nelle odierne leggi sull'aborto, come ad esempio in quella italiana (194/78) che all'art 1 afferma che"L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite."e non permette che vengano sterminati i pericolosi feti malati o deformati per un futile quanto crudele motivo, quale potrebbe essere "la salvaguardia della salute ereditaria del popolo italiano", ma per un motivo evidentemente più nobile agli occhi dei civili sostenitori dell'aborto quale la salvaguardia della "salute fisica e psichica della donna", che può quindi "volontariamente interrompere" la gravidanza anche"in relazione (...) a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito"(legge 194/78 art 4). Viene chiamato "aborto terapeutico", ma non è l'unico mezzo usato per "selezionare" le persone degne di esistere. Hitler e i suoi scienziati sconoscevano ancora le moderne tecniche eugenetiche incruente di fecondazione assistita con relativa diagnosi pre-impianto e ricorrevano quindi alla più semplice uccisione dei neonati deformi o affetti da gravi malattie fisiche o psichiche (rientrava nel programma eutanasico hitleriano denominato Action T4) con una iniezione di scopolamina o lasciati progressivamente morire di fame (ai genitori i medici dicevano che avrebbero curato i loro figli con un metodo sperimentale, con cui però c'era una bassa possibilità di riuscita).Le moderne scoperte scientifiche invece avrebbero permesso di manipolare il patrimonio genetico dell'embrione al fine di predeterminare le caratteristiche genetiche (come sarebbe stato contento Hitler se l'avesse potuto fare!) oppure sarebbe stata possibile la clonazione riproduttiva (fortunatamente vietata anche dalle leggi degli Stati più "aperti", mentre al contrario è permessa la clonazione "terapeutica" in alcuni Paesi come la Spagna, dov'è possibile in pratica la creazione di "bebè medicinali") o ancora si sarebbero potuti scartare sin dall'inizio gli embrioni "difettosi" e scegliere quelli sani da impiantare nell'utero tramite fecondazione artificiale, risolvendo così alla radice il problema.
Ma non si tratta di eugenetica, dicono, e gli embrioni sono solo "ammassi di cellule".










