Ru486: L’obiezione di coscienza del farmacista

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(Tratto da; http://umbriafamiglia.blogspot.com/2006/10/pillola-del-giorno-dopo-obiezione-di_12.html )


AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

In questi giorni ? stata recapitata a tutti i farmacisti iscritti all?albo della provincia di Perugia la circolare prot. N. 944 ? n. 5/2006 dell?Ordine dei Farmacisti, nella quale ? tra le altre notizie ? si legge un capoverso intitolato “Pillola del giorno dopo”: obiezione di coscienza, secondo cui sarebbe stato ribadito da parte della Regione Umbria l?obbligo del farmacista di procedere alla vendita della cosiddetta “pillola del giorno dopo”.
Il Forum delle Associazioni Familiari e il Movimento per la Vita ? prescindendo da qualsiasi considerazione ideologica o religiosa, ma restando ancorati alle emergenze giuridiche, scientifiche e alla logica della ragione ? hanno inviato ai competenti organi della Regione Umbria e agli Ordini dei Farmacisti di Perugia e Terni una comunicazione dettagliata ? che pu? essere consultata nella versione integrale sul sito
www.umbriafamiglia.com – per ricordare a tutti che:
A) L?ordinamento giuridico in vigore oggi in Italia riconosce e tutela il diritto all?esistenza del concepito.
B) Il principio attivo Levonogestrel, contenuto nei prodotti Norlevo e Levonelle, qualora assunto dopo il concepimento, pu? interrompere lo sviluppo del concepito, provocandone l?eliminazione.
C) Ogniqualvolta sia in gioco quantomeno il dubbio circa il diritto all?esistenza del concepito costituzionalmente tutelato e garantito ? ? senza dubbio da accogliersi la possibilit? per l?esercente la professione sanitaria di rifiutare la prescrizione o la somministrazione del principio potenzialmente letale.
D) Ogni diversa raccomandazione, o peggio intimidazione, da parte di organi regionali, ? pertanto giuridicamente illegittima e infondata sia sotto il profilo della competenza sia nel merito. Come tale deve pertanto esser ritenuta priva di qualsiasi efficacia e non pu? in alcun modo costituire un vincolo per la Pubblica Amministrazione e per gli esercenti la professione sanitaria.
Il Forum e il Movimento per la Vita prendono atto con disappunto che l?Ufficio per la
Programmazione Socio Sanitaria dell?Assistenza di Base ed Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico della Regione Umbria ha scelto di affrontare una questione cos? sensibile e delicata in modo tanto inattendibile e sbrigativo, arrogandosi oltretutto funzioni che esulano dalla propria competenza.
Il Forum e il Movimento per la Vita invitano i farmacisti, i medici, tutti gli altri esercenti la professione sanitaria e i loro ausiliari a rifiutare inaccettabili diktat e a continuare a seguire la propria coscienza confortati dalla autorevole tutela costituzionale del loro diritto.
Il Forum e il Movimento per la Vita infine mettono a disposizione i propri consulenti legali per qualsiasi chiarimento e per eventuali esigenze difensive.

Perugia, 12 ottobre 2006

Forum delle Associazioni Familiari dell?Umbria
Movimento per la Vita Umbro


Al Presidente della Regione Umbria
Al Direttore Regionale
Sanit? e Servizi Sociali
Ai Responsabili del Servizio
Farmaceutico delle ASL
Ai Presidenti degli Ordini dei Farmacisti di
Perugia e Terni

In questi giorni ? stata recapitata a tutti i farmacisti iscritti all?albo della provincia di Perugia la circolare prot. N. 944 ? n. 5/2006 dell?Ordine dei Farmacisti, nella quale ? tra le altre notizie ? si legge un capoverso intitolato “Pillola del giorno dopo”: obiezione di coscienza. Proseguendo nella lettura si apprende che la Regione Umbria avrebbe emanato in data 24/08/06 una nota a firma dell?avv. Marina Balsamo, in cui sarebbe stato ribadito l?obbligo del farmacista di procedere alla vendita della cosiddetta “pillola del giorno dopo” (1) .
Sulla legittimit? amministrativa
Esaminando meglio la documentazione ? tenuta a disposizione degli associati dall?Ordine dei Farmacisti ? e prescindendo da considerazioni di merito che meglio saranno esaminate nel prosieguo, sono riscontrabili ictu oculi alcune difformit? rispetto a quanto erroneamente indicato nella circolare emarginata; in particolare:
1. Contrariamente a quanto indicato, la nota dell?avv. Balsamo (2) nulla dice circa l?obbligo o meno per il farmacista di vendere il Norlevo, limitandosi a trasmettere al Dirigente del Servizio Programmazione Socio Sanitaria dott. Carlo Romagnoli un parere redatto dalla Sezione attivit? di studio e consulenza giuridica nella persona del dott. Bruno Fuoco.
2. L?atto amministrativo non porta pertanto la firma dell?avv. Balsamo ma quella del dott. Fuoco e ? per inciso ? ? privo di data e numero di protocollo.
3. Il parere ? per stessa ammissione del suo redattore ? “pu? rilevare esclusivamente ai fini dell?esercizio delle funzioni regionali in materia” ed ? pertanto stato reso ad uso esclusivamente interno, essendo la materia ricompresa nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
4. La decisione di utilizzare ad extra tale parere inoltre non ? riconducibile all?avv. Balsamo ma al dott. Romagnoli, che con nota in data 06/09/2006 (3) lo ha trasmesso ai responsabili del servizio farmaceutico delle ASL e ai presidenti degli Ordini dei Farmacisti di Perugia e Terni

Nel merito
Il parere (4) reso dal dott. Fuoco si apre con una premessa mediante la quale si tenta di distinguere l?aspetto etico da quello giuridico della questione, dichiarando di voler trattare solo quest?ultimo. L?argomentazione tuttavia non ? sorretta da logica interna posto che ? lo stesso redattore a qualificare l?aspetto etico come “concernente l?eventuale sussistenza del diritto a non adempiere agli obblighi di legge” e ricadendo pertanto ? anche sotto questo profilo, nell?ambito del diritto positivo.
Dopo la premessa il dott. Fuoco si limita a citare la norma di cui all?art. 38 del RD 1706/38 che impone al farmacista di vendere o procurare specialit? medicinali dietro ricetta medica, trascurando volutamente di esaminare norme di rango costituzionale e ordinario che ? direttamente o indirettamente ? si occupano della questione.
Nel seguito ? allo scopo di sostenere una insussistenza del diritto all?obiezione ? il redattore incorre in un infortunio, citando completamente a sproposito la sentenza n. 12384/2002 TAR Lazio sez. III che si occupa di tutt?altra materia (la sentenza vieta la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso privato).
Probabilmente la sentenza cui il dott Fuoco voleva far riferimento ? la n. 8465/2001 TAR Lazio sez. I, nella quale tuttavia ? contrariamente a quanto congetturato – non si fa alcun riferimento al diritto o meno all?obiezione di coscienza in favore del personale sanitario.
Tale citazione si risolve anzi a danno delle argomentazioni svolte dal redattore del parere, visto che fu proprio la sentenza in parola a vietare la vendita del prodotto “Norlevo” poich? “ai sensi dei principi sanciti dalla l. n. 74 del 1992 e dal d.lg. n. 541 del 1992″ la casa farmaceutica titolare e la concessionaria non avrebbero ” tenuto conto della insufficienza del foglio illustrativo del prodotto al fine di una adeguata informazione circa le indicazioni terapeutiche in relazione alle diverse e successive fasi del processo biologico della procreazione, in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi sul momento iniziale della vita”.
In seguito a tale sentenza le societ? farmaceutiche hanno dovuto integrare il foglio illustrativo del prodotto, indicando chiaramente che lo stesso ? idoneo a impedire “l?impianto dell?ovulo eventualmente fecondato (5) “.
Il parere si chiude riportando il testo in lingua francese della decisione n. 49853/99 del “10/02/2001” della Corte Europea dei Diritti dell?Uomo che avrebbe pronunziato “condanna dei farmacisti per rifiuto nella vendita di contraccettivi” (6) .
Anche in questo caso tuttavia si deve ritenere la citazione erronea sotto un duplice profilo formale e sostaziale: in primo luogo la sentenza non ? del 10/02/2001 ma del 02/10/2001
La stessa inoltre non pronunzia alcuna condanna a carico di chicchessia, limitandosi a qualificare come irricevibile ? dunque senza entrare nel merito – il ricorso presentato da alcuni farmacisti transalpini che erano stati condannati sulla base della normativa ? diversa dalla nostra ? all?epoca in vigore in Francia.
Tale decisione della Corte Europea deve dunque ritenersi del tutto ininfluente e anodina rispetto alla vicenda che ne occupa.
Con questo si crede di aver sgombrato il campo da quella che negli intenti della Sezione Consulenze Giuridiche voleva essere una bozza di comunicazione ad uso interno ed ? stata invece trasformata in un clamoroso esempio di disinformazione ad opera della burocrazia regionale.
Stante la delicatezza della materia, pu? forse essere utile presentare alcune brevi considerazioni pro veritate, ragionevoli e giuridicamente fondate, circa il problema della c.d “contraccezione di emergenza” e delle sue implicazioni con riguardo all?esercizio della professione sanitaria.
1. La prima delle questioni da affrontare ? quella relativa al momento iniziale della gravidanza e della vita umana secondo le risultanze scientifiche e giuridiche.
2. In seguito sar? opportuno indicare le norme e le pronunzie giurisprudenziali che regolano la materia senza dimenticare i principi costituzionali e generali posti a tutela della vita e dell?integrit? della persona.
3. Si tatter? nel seguito l?argomento dell?obiezione di coscienza, con particolare riferimento alla professione del farmacista.
4. Infine si trarranno le logiche conclusioni di quanto illustrato.
* * *
1. Il momento iniziale della gravidanza e della vita umana
Cominciando la disamina della questione da notazioni di carattere meramente linguistico si osserva che per gravidanza si intende normalmente “nei mammiferi la condizione fsiologica della femmina fecondata” (7) ove il riferimento alla fecondazione e non al successivo impianto dell?ovulo fecondato fornisce con chiarezza il momento iniziale della gravidanza stessa. Su altro vocabolario di pari autorevolezza la gravidanza ? definita ” Periodo necessario allo sviluppo completo del feto, dal concepimento al parto” (8) . La lingua italiana non lascia dunque dubbi circa il momento iniziale della gravidanza.
Secondo l?embriologia la gravidanza ha il suo inizio con la fecondazione dell?ovocita: sul testo di embriologia normalmente in uso presso le facolt? di medicina e chirurgia si legge infatti che “l’impianto del prodotto del concepimento nella parete uterina avviene durante il primo periodo della gravidanza” 9 .
Alcuni tuttavia sostengono che la gravidanza abbia il suo inizio con l?attecchimento dell?ovulo fecondato nell?utero materno. Secondo costoro dunque il Levonogestrel non causerebbe l?interruzione della gravidanza, impedendone l?inizio. Ci? sottrarrebbe l?assunzione dei prodotti farmaceutici in questione dalla disciplina di cui alla legge sull?aborto.
Il problema ? che merita certamente un approfondimento – tuttavia non ? ora in discussione, in quanto non si vuole trattare della commercializzazione del Norlevo ma dell?obiezione di coscienza.
Ci? che qui interessa non ? dunque quale sia l?inizio della gravidanza, ma l?individuazione del momento iniziale della vita umana. E? dunque indispensabile ? per non lasciare il terreno della ragionevolezza – verificare quali siano le norme in vigore nel nostro ordinamento giuridico.
Ci? che ci interessa pu? essere rintracciato ? tra l?altro – nel Codice Civile, nella legge 194/1978 e nella legge 40/2004.
Quanto al primo, ? noto che l?art. 1 comma 2 (10) del Codice Civile ? nel Titolo I dedicato non a caso alle “Persone fisiche” – si occupa del concepito; quest?ultimo dunque ? considerato a tutti gli effetti quale persona fisica, anche se la norma subordina all?evento nascita i diritti che gli sono pur tuttavia riconosciuti, quali ad esempio la capacit? di succedere. (11) ovvero di beneficiare di donazioni (12) . Il Codice fa esplicito riferimento al concepimento (e non certo al successivo annidamento nell?endometrio) quale momento rilevante per il diritto ai fini dell?individuazione dell?inizio della persona fisica.
Quanto alla legge 194/78, all?art. 1 si sancisce la tutela della vita umana dal suo inizio, senza distinguere tra concepimento o annidamento.
Quanto alla legge 40/2004, particolarmente interessante per quel che qui ne occupa ? il suo art. 1 comma 1 (13) , che indica il concepito quale soggetto i cui diritti debbono godere di adeguata tutela. In questo modo la norma qualifica il concepito come soggetto del diritto, confermando quanto a suo tempo stabilito dal Codice Civile, e lo identifica chiaramente come portatore di diritti, meritevoli di tutela.
Per quello che qui interessa dunque ? fuor di dubbio che ? secondo il diritto positivo attualmente in vigore in Italia ? la persona umana ha il suo inizio con il concepimento, vale a dire con la fecondazione dell?ovocita da parte dello spermatozoo.
2. La tutela della vita umana
Individuato dunque quello che per l?ordinamento giuridico italiano ? il momento iniziale della vita umana, non resta che trarne le logiche conseguenze. Norme di rango costituzionale quali l?art. 2 e l?art.32 della Costituzione tutelano il diritto all?esistenza e alla salute dell?uomo. La legge 194/1978, oltre al gi? citato art. 1, nei successivi articoli da 17 a 20 punisce chiunque cagioni l?interruzione della gravidanza fuori dalle circostanze e dalle procedure indicate dalla legge stessa (stato di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ricorso al consultorio o al medico curante, ospedalizzazione in strutture autorizzate etc.).
Anche la Giurisprudenza costituzionale si ? occupata spesso della questione. Basilare resta fra tutte la sentenza n. 27 del 1975, con la quale la Corte, nel dichiarare la illegittimit? costituzionale parziale dell’art. 546 del codice penale del 1930, ebbe modo di affermare i princip? di ordine costituzionale in materia. Disse la Corte ? tra le altre cose – che “ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale”
Con successiva sentenza n. 35 del 1997 la medesima Consulta ha stabilito che nel citato articolo 1 della legge n. 194/78 ” ? contenuta la base dell’impegno delle strutture pubbliche a sostegno della valutazione dei presupposti per una lecita interruzione volontaria della gravidanza, ma ? ribadito il diritto del concepito alla vita. La limitazione programmata delle nascite ? infatti proprio l’antitesi di tale diritto, che pu? essere sacrificato solo nel confronto con quello, pure costituzionalmente tutelato e da iscriversi tra i diritti inviolabili, della madre alla salute e alla vita.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra riportate deve pertanto ritenersi assolutamente certo che il diritto alla vita dell?essere umano trova nel nostro ordinamento costituzionale e legislativo una precisa e organica tutela fin dal concepimento.
3. L?obiezione di coscienza
La legittimit? del decreto autorizzativo alla vendita dei prodotti farmaceutici a base di Levonogestrel e il suo eventuale contrasto con la legge sull?interruzione di gravidanza ? stata presa in esame dal TAR Lazio, che con una sentenza del 2001 ? dunque anteriore all?entrata in vigore della legge 40/2004 – ha per un verso ritenuta legittima la commercializzazione del prodotto, considerando quale prevalente la sua azione contraccettiva. D?altro canto ha tuttavia imposto ? come gi? visto ? che il foglio illustrativo indicasse chiaramente “le indicazioni terapeutiche in relazione alle diverse e successive fasi del processo biologico della procreazione, in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi sul momento iniziale della vita” (14) . La sentenza in ogni caso nulla dice circa la legittimit? o meno di un?obiezione di coscienza.
Le case farmaceutiche si sono adeguate e il prodotto ? stato riamesso in commercio. E? noto in letteratura e ammesso dalle stesse case produttrici che gli effetti clinici del Levonogestrel, principio attivo dei prodotti Norlevo e Levonelle, possono realizzarsi mediante due diversi meccanismi, riportati dai relativi fogli illustrativi. Il principio pu? agire in via preventiva, inibendo o ritardando l?evento ovulatorio e impedendo dunque la fecondazione, ma vi ? la possibilit? che in altre condizioni il Levonogestrel interferisca con lo sviluppo embrionale quando – essendosi determinata la fecondazione – modifichi “la mucosa dell?utero rendendola inadatta all?impianto di un ovulo fecondato” (15) , ovvero “impedendo l?impianto dell?ovulo eventualmente fecondato” (16) .
E? dunque pacificamente riconosciuto che tra i possibili effetti del prodotto ? ove assunto dopo il concepimento – vi sia l?interruzione dello sviluppo del concepito e la sua conseguente eliminazione.
Sollecitato sul punto, il Comitato Nazionale di Bioetica, all?unanimit?, si ? pronunziato in favore dell?obiezione di coscienza, anche in assenza di peculiari normative in proposito (17) . Secondo l?autorevole organo, ogniqualvolta sia in gioco quantomeno il dubbio circa il diritto all?esistenza del concepito – costituzionalmente tutelato e garantito ? ? senza dubbio da accogliersi la possibilit? per il medico e dunque anche per l?esercente la professione sanitaria (18) di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di Levonogestrel.
Ed ? fuor di dubbio (19) che il farmacista sia da considerarsi esercente la professione sanitaria.
Il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare, ovvero il farmacista che non intenda vendere o procurare (20) il principio attivo in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione ha comunque il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l?astensione (cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame tra le quali il citato art. 38 R.D. 1706/38.
Il riferimento alla “clausola di coscienza” riflette, d?altra parte, quanto gi? previsto dal Codice Deontologico della FNOMCeO del 1998, che all?articolo 19 recita “Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico pu? rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita”, e per quanto concerne il farmacista non deve essere dimenticata la norma di cui all?art. 1 lett. B del vigente Codice Deontologico dei farmacisti ove si legge che “Il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita” (21)
Entrambe le norme ribadiscono, per la coscienza, uno spazio di espressione maggiore di quello che le risulti esplicitamente attribuito da singole disposizioni di legge.
A questo si aggiunga che, nel caso di specie, potrebbe senza dubbio trovare applicazione, in favore dell?obiettore, l?art. 54 del Codice Penale, che prevede la non punibilit? di chi abbia commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessit? di salvare s? o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”. Qualora infatti, in coscienza e conformemente al diritto positivo, si ritenga di non voler partecipare alla possibile soppressione del concepito, la circostanza di esclusione della pena dovr? essere sempre valutata in favore dell?obiettore (22) .
4. Conclusioni
In conclusione ? prescindendo da qualsiasi considerazione ideologica o religiosa, ma restando ancorati alle emergenze giuridiche, scientifiche e alla logica della ragione ? si pu? affermare che:
A) L?ordinamento giuridico in vigore oggi in Italia riconosce e tutela il diritto all?esistenza del concepito.
B) Il principio attivo Levonogestrel, contenuto nei prodotti Norlevo e Levonelle, qualora assunto dopo il concepimento, pu? interrompere lo sviluppo del concepito, provocandone l?eliminazione.
C) Ogniqualvolta sia in gioco quantomeno il dubbio circa il diritto all?esistenza del concepito – costituzionalmente tutelato e garantito ? ? senza dubbio da accogliersi la possibilit? per l?esercente la professione sanitaria di rifiutare la prescrizione o la somministrazione del principio potenzialmente letale.
D) Ogni diversa raccomandazione, o peggio intimidazione, da parte di organi regionali, ? pertanto giuridicamente illegittima e infondata sia sotto il profilo della competenza sia nel merito. Come tale deve pertanto esser ritenuta priva di qualsiasi efficacia e non pu? in alcun modo costituire un vincolo per la Pubblica Amministrazione e per gli esercenti la professione sanitaria.

Perugia, 12 ottobre 2006

Forum delle Associazioni Familiari dell?Umbria
Movimento per la Vita Umbro

1 Cfr. Circolare Ordine Farmacisti Perugia prot. N. 944 ? n. 5/2006
2 Cfr. Comunicazione Giunta regionale reg. Umbria prot. N. 0133829 del 24/08/2006
3 Cfr. Comunicazione Giunta regionale reg. Umbria prot. N. 0139330 del 06/09/2006
4 Cfr. parere Sez. Attivit? di studio e consulenza giuridica privo di N. Prot e data, a firma del dott. Bruno Fuoco e indirizzato al dott. Carlo Romagnoli e alla Direzione Degionale Sanit? e Servizi Sociali della Regione Umbria.
5 Cfr. Foglio illustrativo versione 2006 NORLEVO 750 microgrammi compresse GO3ACO3-levonogestrel
6 Cfr. parere cit. pag. 2 e 3
7 Cfr Devoto Oli “Vocabolario della lingua italiana” Le Monnier 2007
8 Cfr Zingarelli “Vocabolario della lingua italiana” Zanichelli 2006
9 Cfr. M.Barbieri, P.Carinci – Embriologia – Casa Editrice Ambrosiana, pag. 207
10 Art. 1 comma 2 Codice Civile: “I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all?evento della nascita
11 Art. 462 comma 1 Codice Civile: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell?apertura della successione.
12 Art. 784 C.C.
13 Art. 1 comma 1 L. 40/04: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit? o dalla infertilit? umana ? consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalit? previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
14 Cfr. TAR Lazio sez. I, sent. N. 8465/2001
15 Cfr Foglio Illustrativo “Levonelle”
16 Cfr Foglio illustrativo “Norlevo”
17 Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica – Nota sulla contraccezione d?emergenza – approvata il 28.05.2004
18 La legge 194/78 all?art. 9 riconosce il diritto all?obiezione al “personale sanitario ed esercente le attivit? ausiliarie”
19 Il R.D. 27/07/1934, n. 1265, al capo I, intitolato “Dell?esercizio delle professioni sanitarie”, sottopone a vigilanza (art. 99) “l?esercizio della medicina e della chirurgia, della veterinaria, della farmacia,?” riconoscendole quali professioni sanitarie.
20 Cfr. R.D. 30-09-1938, n. 1706, Regolamenti, Art. 38 “I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialit? medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialit? medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel pi? breve tempo possibile (?)”
21 Cfr. Codice deontologico dei farmacisti
22 Anche a tutto concedere, la circostanza dovr? in ogni caso essere riconosciuta, quantomeno a livello putativo (art. 59 c. 4 C.P.)