Unioni di fatto

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Il riconoscimento e la conseguente registrazione, sul piano legale, in un numero crescente di paesi, delle ?unioni di fatto?, sotto forma di ?contratti? tra le parti interessate che accordano a tali unioni uno statuto e dei vantaggi sociali simili oppure alternativi a quelli riservati ai matrimoni, ha provocato una reazione, talvolta indignata, da parte delle popolazioni alle quali erano imposte senza il loro consenso, e senza che ci fosse stato un reale dibattito pubblico preliminare. Ha anche portato, per contraccolpo, a una riflessione nuova, e salutare, su ci? che costituisce il matrimonio, e fa s? che nessun ?patto?, fosse pure ?civico? e ?di solidariet?? (ad esempio il PACS francese), pu? pretendere di sostituirsi a questa istituzione naturale, con cui un uomo e una donna si danno l’uno all’altra per la vita, in un’unione permanente ed esclusiva, aperta alla procreazione.

Premessa
 
Le unioni di fatto, fenomeno che negli ultimi anni si ? diffuso nella societ?,
soprattutto in quella occidentale, interpellano la coscienza di tutte le persone
che credono alla famiglia fondata sul matrimonio come un bene per la persona e
per la societ? umana. La Chiesa, pi? intensamente negli ultimi tempi, ha fatto
uno sforzo per ricordare la fiducia dovuta alla persona umana e alla sua
libert?, dignit? e valori, nonch? la speranza che proviene dall’azione salvifica
di Dio nel mondo, la quale aiuta la persona a superare ogni debolezza. Allo
stesso tempo, ha manifestato la sua grande preoccupazione di fronte ai diversi
attentati alla persona umana e alla sua dignit?, rendendo noti anche alcuni
presupposti ideologici propri della cultura ?postmoderna?, che rendono difficile
comprendere e vivere i valori che esige la verit? sulla persona umana. Non si
tratta pi? di contestazioni parziali e occasionali, ma di una messa in
discussione globale e sistematica del patrimonio morale, basata su determinate
concezioni antropologiche ed etiche. Alla loro radice sta l’influsso pi? o meno
nascosto di correnti di pensiero che finiscono per sradicare la libert? umana
dal suo essenziale e costitutivo rapporto con la verit?[1].
Quando si produce questo svincolamento tra libert? e verit?, viene meno ogni
riferimento a valori comuni e a una verit? assoluta per tutti: la vita sociale
si avventura nelle sabbie mobili di un relativismo totale. Allora tutto ?
convenzionabile, tutto ? negoziabile: anche il primo dei diritti fondamentali,
quello alla vita[2]. Certamente, si tratta di una messa in guardia anche per
quanto riguarda la realt? del matrimonio e la famiglia, unica fonte e cammino
pienamente umano di realizzazione della propria tendenza sessuale mediante la
fondazione di un rapporto proprio in quanto si ? uomo e donna, il quale richiede
un’adeguata comprensione della libert? umana, contro quella frequente corruzione
dell’idea e dell’esperienza della libert?, concepita non come la capacit? di
realizzare la verit? del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come
autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio
egoistico benessere[3].
Nel contesto di una societ? frequentemente lontana dai valori della verit? della
persona umana, tenteremo ora di sottolineare precisamente il contenuto di quel
patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunit?
di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
procreazione ed educazione della prole[4], tale quale fu istituito da Dio ?al
principio?[5]. Vale a dire, conviene ora spiegare l’essere intimo del matrimonio
in quanto realt? inerente alla persona umana e alla sua modalizzazione sessuale,
nonch? i presupposti antropologici sui quali si basa la realt? matrimoniale.
Soltanto in questo modo si potr? capire la radicale e non soltanto formale o
culturale differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio e le cosiddette
?unioni di fatto?, siano queste eterosessuali od omosessuali[6].
Sin dalla sua fondazione, la Chiesa ha fatto sentire la sua voce circa gli
aspetti morali della sessualit? umana, e di conseguenza ha affermato
l’immoralit? oggettiva degli atti sessuali avuti fuori dall’unione matrimoniale
e, pertanto, l’immoralit? delle diverse unioni o modi di coabitazione sessuale
al di fuori del vincolo matrimoniale[7].
Ciononostante, la cultura odierna ci pone di fronte a una nuova sfida: infatti,
la mentalit? contemporanea ha portato a considerare socialmente e giuridicamente
uguali 4 o, almeno, equiparabili 4 codeste unioni di fatto nei confronti della
vera unione matrimoniale.
Di fronte a queste pretese, conviene ricordare la natura della famiglia fondata
sul matrimonio, il carattere soprastorico di cui ? rivestita, al di sopra dei
cambiamenti temporali, di luogo e di cultura, nonch? la dimensione di giustizia
che scaturisce dallo stesso essere della famiglia e dalle relazioni che la
costituiscono[8].
 
Le unioni di fatto e la loro disfunzione sociale
 
Alla luce della verit? sul matrimonio come l’unico cammino degno della persona
umana per stabilire una relazione che implichi la donazione della propria
condizione sessuale, e quindi dell’identit? propria della famiglia fondata sul
matrimonio, analizzeremo il fenomeno delle unioni di fatto, descrivendo gli
elementi che le caratterizzano, siano esse omosessuali o eterosessuali. In
questo modo, attraverso una valutazione razionale, e non confessionale o tanto
meno ideologica, si potranno costatare le differenze abissali che distinguono
l’una e l’altra realt? (matrimonio e unioni di fatto) e, quindi, l’ingiustizia
che comporterebbe la loro equiparazione giuridica, cosi come i mali sociali –
per l’intera comunit? umana – che deriverebbero dal riconoscimento pubblico di
tali unioni non matrimoniali. Partiremo dall’analisi dell’espressione del
matrimonio come frutto dell’esperienza giuridica plurisecolare della Chiesa, per
poi vedere il graduale svuotamento che questa realt? ha subito negli ultimi
secoli e, infine, il modo in cui il fenomeno delle unioni di fatto e i diversi
tentativi di riconoscimento ? stato affrontato dal magistero pi? recente della
Chiesa.
 
La necessit? di un’adeguata comprensione dell’espressione canonica delmatrimonio
 
Prima di addentrarci nell’analisi della complessa realt? delle unioni di fatto,
? d’obbligo un seppur breve riferimento all’espressione canonica del matrimonio
o, detto con altre parole, al modo in cui ? contemplata la realt? naturale del
matrimonio nella legge vigente della Chiesa. La legge descrive nella sua
sostanza l’essere naturale del matrimonio, tanto nel suo momento in fieri 4 il
patto coniugale 4 quanto nella sua condizione di realt? permanente 4 chiamata
dalla tradizione matrimonio in facto esse 4 nella quale si inseriscono
vincolarmente non soltanto la relazione coniugale ma anche le altre relazioni
propriamente familiari. In questo senso, la giurisdizione sul matrimonio che
compete alla Chiesa ?, in questi momenti, decisiva come baluardo e salvaguardia
dei valori intrinsecamente matrimoniali e familiari.
Ciononostante, certe prassi pastorali 4 e alcune decisioni giudiziarie 4 non
comprendono adeguatamente i principi nucleari dell’essere del matrimonio, almeno
in queste due aree di conoscenza: quella dell’amore coniugale e quella della
sacramentalit? del matrimonio cristiano. Per quanto riguarda la prima, si parla
frequentemente dell’amore come base del matrimonio, e di questo quale comunit?
di vita e di amore, ma non di rado non si capiscono convenientemente queste
espressioni, dimenticando di metterle in connessione con la coniugalit? come
elemento intrinseco, lasciando anche fuori dalla definizione dell’amore
coniugale la sua dimensione di giustizia. Questo fa si che per questa via si
tralascino gli argomenti possibili contro le unioni di fatto, e persino che
queste espressioni possano servire alle unioni di fatto come ?alibi? per
affermare la loro ?identit??: anche coloro che difendono l’unione di fatto
potrebbero dire che la loro unione ? fondata sull’amore, o che costituisce una
comunit? di vita e di amore. Il problema ?, invece, che non pu? essere tale se
non ?, realmente e intrinsecamente, ?coniugale?, cio?, unione nella propria
condizione maschile e femminile, dovuta in giustizia, e per la sua stessa natura
fedele, indissolubile e aperta alla vita.
Nei confronti della sacramentalit?, la questione ? pi? complessa, perch? i
pastori della Chiesa non possono mettere in disparte l’immensa ricchezza che
scaturisce dall’essere sacramentale del matrimonio tra battezzati. Dio ha voluto
che il patto coniugale ?del principio?, il matrimonio della creazione, fosse
segno permanente dell’unione di Cristo e la sua Chiesa, e fosse perci? vero
sacramento della Nuova Alleanza. Il problema risiede nel comprendere
adeguatamente che la sacramentalit? non ? qualcosa di sopraggiunto o qualcosa di
estrinseco all’essere naturale del matrimonio, bens? lo stesso matrimonio voluto
dal Creatore, il quale viene elevato alla dignit? di sacramento mediante
l’azione redentrice di Cristo, senza che questo supponga uno snaturamento della
realt? naturale. A causa della mancata comprensione del significato della
sacramentalit? e della peculiarit? di questo sacramento nei confronti degli
altri sacramenti della Nuova Alleanza, appaiono delle imprecisioni, persino
terminologiche, che finiscono per oscurare l’essenza del matrimonio e, di
conseguenza, l’essenza della propria sacramentalit?. Questo ha una speciale
importanza nella preparazione al matrimonio: i lodevoli sforzi nel formare i
fidanzati, per la celebrazione del sacramento, possono lasciare in ombra una
chiara comprensione di quello che ? il matrimonio che stanno per contrarre,
senza che pertanto si rendano conto che non si presentano dinanzi alla Chiesa
primariamente per celebrare il sacramento mediante determinati riti, ma per
contrarre un matrimonio che ? sacramento in virt? dell’inserzione nella Nuova
Alleanza di Cristo e la Chiesa che si ? attuata mediante il battesimo di coloro
che per il patto coniugale divengono coniugi[9].
Una siffatta visione della sacramentalit?, in qualche modo estrinseca e legata a
determinati riti sacri, in non poche occasioni spinge i contraenti che non hanno
fede alla celebrazione del matrimonio civile o, persino, alla costituzione di
un’unione di fatto, la quale verrebbe percepita come un modo alternativo di
unirsi, e nella quale la differenza essenziale con il matrimonio cristiano
sarebbe soltanto la mancata osservanza di determinati requisiti formali. Da l?
l’importanza di recuperare una visione unitaria e intrinseca della
sacramentalit? del matrimonio dei battezzati[10].
 
Il graduale svuotamento dell’istituto matrimoniale negli ordinamenti secolari
 
Questa espressione canonica del matrimonio, che era patrimonio comune della
cultura occidentale, ha subito grandi mutamenti nei sistemi giuridici moderni.
Per capirne il perch?, prima di analizzare l’evoluzione degli ordinamenti
statuali sul matrimonio, conviene soffermarsi sulla comprensione culturale del
diritto al matrimonio che ? alla base delle grandi trasformazioni delle leggi
riguardanti il matrimonio.
Il diritto di contrarre il matrimonio non pu? essere interpretato come un
semplice diritto di libert?, senza tener conto della verit? sul matrimonio e
sulla famiglia. Non ? un diritto alla libert? nell’esercizio della sessualit?,
bens? il diritto a contrarre matrimonio come l’unica strada umana e umanizzante
nell’uso della sessualit?, che non ? un istinto corporale, ma una tendenza che
ha il suo fondamento nella persona umana sessuata e, quindi, nella
complementarit? tra persona-uomo e persona-donna, e che implica tutta la persona
nei suoi diversi elementi: corporale, degli affetti e spirituale.
La concezione del diritto al matrimonio come un frutto della cultura,
suscettibile perci? di superamento, ha fatto s? che questo diritto sia stato
inteso in modo sbagliato. Pi? che un diritto alla realizzazione della vocazione
all’amore nel matrimonio, ? stato inteso come diritto alla libert? assoluta di
scelta 4 senza nessun rapporto con la verit? dell’uomo 4 nell’esercizio della
sessualit?.
Questa impostazione, d’accordo con l’imperante concezione della libert? 4
libert? come assenza assoluta di determinazioni o di finalit?, anzich? come
capacit? di scegliere il bene, di autodeterminazione verso il bene 4 ha portato
gravi conseguenze. Tutti i successi dei difensori dell’amore libero, del
divorzio, dell’unione tra omosessuali, sono stati impostati come una vittoria
della libert? contro le imposizioni della cultura di un determinato momento
storico, ormai superate. Partendo da una visione del matrimonio come un frutto
della cultura, nel quale poco o nulla avrebbe da dire la natura, oggi ?
frequente una visione secondo la quale se, per la cultura e la morale classiche
dell’occidente, il matrimonio era l’unione di un uomo e una donna per sempre,
unione peraltro aperta alla fecondit?, la cultura odierna avrebbe smontato, a
uno a uno, i fondamenti di questa concezione del matrimonio.
Il primo elemento a subire questo assalto ? stata l’indissolubilit?: perch? solo
per sempre? Dovremmo avere il diritto a un’unione transitoria, non solo fino a
che la morte ci separi, ma finch? vi sia l’amore, inteso come un sentimento. La
conseguenza di questa prospettiva ? stata l’introduzione del divorzio. Nella
stragrande maggioranza delle legislazioni questo atteggiamento ha portato non
soltanto a una modificazione del contenuto del diritto al matrimonio, nel senso
che le persone avrebbero il diritto a contrarre un matrimonio che si pu?
dissolvere, ma ha portato anche al diniego dell’autentico diritto al matrimonio
di molte persone, nel senso che lo Stato non ha voluto riconoscere il diritto a
contrarre il matrimonio cosi come esso si intende, e cio? uno, indissolubile e
aperto alla vita[11].
Un’ulteriore tappa in questo svuotamento 4 sebbene molti lo intendano come una
conquista 4 ? stata la mentalit? contraccettiva, che ha portato alla scissione
tra sessualit? e fecondit?. Non sarebbe pi? un’unione tra uomo e donna aperta
alla fecondit?, ma un’unione con una qualunque finalit?, che cercherebbe
soltanto di soddisfare il desiderio di piacere e di realizzazione: un altro
passo nel cammino verso l’intendimento dello ius connubii come semplice diritto
di libert? nell’esercizio della sessualit?. La situazione ? pi? grave nei paesi
in cui lo Stato obbliga i coniugi a regolare la natalit? o impone e promuove
campagne di sterilizzazione o, ancora pi? grave, di aborto come mezzo di
controllo delle nascite. Lo stesso si potrebbe dire della possibilit? di
separare la filiazione dalla sua dimensione coniugale, mediante l’utilizzo dei
metodi di fecondazione artificiale che non tengono conto dell’inseparabilit? tra
coniugalit? e procreazione, o con il dilagare dell’aborto, che fa perdere l’idea
basilare del figlio come un dono e della famiglia come la cornice nella quale la
vita concepita, frutto della coniugalit?, si dovrebbe trovare pi? protetta.
L’ultimo passo, al quale abbiamo assistito con la risoluzione del Parlamento
europeo sul diritto al ?matrimonio? fra gli omosessuali[12], ? stata la
negazione dell’esigenza della eterosessualit?: perch? uno con una, solo un uomo
con una donna? Respingere il diritto al matrimonio a due uomini o a due donne,
affermano, sarebbe negare l’esercizio del diritto al matrimonio. ? questo
l’ultimo gradino nello svuotamento dello ius connubii, che non sarebbe pi? un
diritto con un contenuto determinato dalla stessa natura dell’uomo e del
matrimonio, ma un semplice diritto di libert?, intesa questa come libert?
assoluta di scelta. Pi? che di diritto a contrarre matrimonio, si dovrebbe
parlare di diritto di contrarre: che cosa? Nessuno lo sa.
Contro questa impostazione del diritto al matrimonio, conviene ritrovare una
visione conforme alla verit? sull’uomo e sul matrimonio, che tiene conto della
natura della sessualit? umana come essenzialmente diversa da quella animale in
tutti i suoi piani o livelli. Lo ius connubii ha un contenuto che va specificato
4 pi? che limitato 4 dalla stessa natura umana. Quello che ha fatto il sistema
giuridico matrimoniale della Chiesa durante i secoli, e che era stato accolto
dalla cultura e dai sistemi giuridici occidentali, ? stato delineare questo
diritto, sempre nel rispetto del suo contenuto naturale, anche tenendo conto
della condizione di persona-fedele dei contraenti del matrimonio tra cristiani.
In questo modo, possiamo affermare che il diritto al matrimonio, dal punto di
vista del suo contenuto essenziale, determinato dalla sua natura, implicherebbe
le seguenti realt?: a) diritto a contrarre matrimonio uno, indissolubile e
aperto alla fecondit?, e al riconoscimento, difesa e promozione di questo
diritto da parte della comunit? ecclesiastica e civile; b) diritto di fondare
una famiglia. Il diritto al matrimonio e il suo riconoscimento sarebbero la
prima manifestazione di una realt?: la sovranit? della famiglia in quanto realt?
in se stessa[13]; c) diritto di strutturare la propria famiglia secondo le
proprie convinzioni. Il diritto al matrimonio ? diverso da altri diritti
individuali, ma ? in stretto rapporto con essi: la libert? religiosa, la libert?
delle coscienze, la libert? di pensiero, la libert? di educazione ecc.; d)
diritto della famiglia di essere riconosciuta come parte del bene comune e come
soggetto del dialogo sociale.
Alla luce di questi principi, possiamo ora analizzare le trasformazioni della
comprensione del matrimonio e della famiglia negli ordinamenti secolari.Agli
esordi del cosiddetto processo di secolarizzazione dell’istituzione
matrimoniale, la prima e quasi unica cosa che venne secolarizzata furono le
nozze o forme di celebrazione del matrimonio, almeno nei paesi occidentali di
radice cattolica. Furono mantenuti negli ordinamenti secolari, almeno per un
certo tempo, i principi basilari del matrimonio, tra i quali il principio
vincolare indissolubile.
L’introduzione generalizzata in questi ordinamenti di quello che il concilio
Vaticano Il denomina ?la piaga del divorzio? diede origine a un progressivo
allontanamento da quello che costitu? durante secoli una grande conquista
dell’umanit?, grazie allo sforzo della Chiesa primitiva, non gi? per
sacralizzare o cristianizzare la nozione romana del matrimonio, bens? per
restituire questa istituzione alle sue origini creazionali, alla ?verit? del
principio?. ? vero che nella coscienza di quella Chiesa primitiva c’era la
chiara persuasione che l’essere naturale del matrimonio era stato pensato da Dio
creatore per essere il segno dell’amore di Dio verso il suo popolo e, nella
pienezza dei tempi, dell’amore di Cristo per la sua Chiesa. Ma la prima cosa che
fa la Chiesa, guidata dal vangelo e dagli espliciti insegnamenti di Cristo, ??
quella di ricondurre il matrimonio ai suoi principi, consapevole che ? Dio
stesso l’autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini; tutti quanti
di somma importanza per la continuit? del genere umano, il progresso personale e
il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignit?, la
stabilit?, la pace e la prosperit? della stessa famiglia e di tutta la societ?
umana?[14].
Man mano che trascorre il tempo, il principio consensuale perde vigore in quanto
causa effettiva di un vincolo giuridico, fino a diventare una mera formalit?,
circondata di alcuni riti che danno alle nozze, al fatto di sposarsi, una
qualche solennit? e riconoscimento pubblico, la quale culminerebbe con
l’iscrizione in un registro civile. Con la scomparsa graduale di impedimenti
importanti, gli ordinamenti secolari si allontanano ogni giorno di pi? da quello
che ? l’essere naturale del matrimonio, avvicinandosi invece a quello che
sarebbe una mera unione di fatto. Secondo questo modo di capire il matrimonio,
la differenza ?essenziale? tra il matrimonio e l’unione di fatto sarebbe che il
primo ? stato celebrato con i requisiti di forma e le solennit? richieste dalla
legalit? vigente ed ? stato iscritto nel registro ufficiale, ricevendo quindi il
?nome? di matrimonio, mentre le unioni di fatto non si legherebbero a nessuna
regola stabilita, oltre a quelle estrinseche dei requisiti formali per ottenere
un qualche riconoscimento. Ad ogni modo, le distinzioni, nella pratica,
resterebbero molto vaghe, soprattutto nella misura in cui l’equiparazione fosse
pi? forte. Da un lato, nelle unioni di fatto riconosciute vi ? una qualche
formalizzazione. D’altro lato 4 come si preciser? di seguito 4 si mantiene una
differenza di nomen iuris, la quale ha non poca importanza di fatto nei
confronti della volont? reale delle parti. Inoltre, nelle unioni di fatto
riconosciute, la tendenza ? quella di stabilire una qualche procedura di
?divorzio? 4 altrimenti il caos giuridico sarebbe insostenibile 4 e quindi ci
sarebbe una certa ?stabilit?? riconosciuta.
Con questo si vuol dire che la proliferazione di certe unioni di fatto,
lasciando a parte le argomentazioni antropologiche e ideologiche, trova un buon
terreno di crescita nel declino progressivo che hanno subito le leggi
matrimoniali statuali nei confronti di quella che ? la sostanza del matrimonio e
della famiglia. Ci? non significa, per?, che chi si sposa secondo le formalit?
stabilite dalla legge dello Stato non possa o non voglia contrarre un vero
matrimonio, perch? la tendenza all’unione coniugale ? inerente alla persona
umana sessualmente differenziata, e nella sua decisione sovrana 4 e non nelle
leggi dello Stato 4 trova il suo fondamento la giuridicit? del patto coniugale e
la nascita di un vero vincolo coniugale. Sposarsi in questo modo, cio? con le
solennit? richieste e con l’esigenza dell’iscrizione registrale, conferisce al
patto coniugale la dimensione pubblica e sociale inerente alla sua natura, il
che non succede con le cosiddette ?unioni di fatto?. Qui risiede in buona parte
la ragione di fondo della necessit? di distinguere tra il matrimonio e la
famiglia fondata sul matrimonio 4 con gli effetti giuridici sociali che il suo
riconoscimento pubblico implica 4 e le unioni di fatto, che per la loro propria
natura deliberatamente intendono mantenersi al di fuori del sistema legale.
Qualunque sia la valutazione morale o etica del fatto, ? certo che in una
societ? come quella attuale ? difficile pensare a una restrizione della libert?
di convivere o coabitare privatamente, incluso more uxorio, delle persone che
cosi lo desiderino. Cosa ben diversa ? che a queste unioni gli si trasferisca il
nome di matrimonio e gli si riconosca uno status giuridico identico 4 o almeno
analogo 4 con il matrimonio e con la famiglia d’origine matrimoniale.
 
Le unioni di fatto nel recente magistero ecclesiastico
 
Tenuto conto di quanto abbiamo detto sull’importanza della difesa della famiglia
fondata sul matrimonio per la protezione del bene della societ?, faremo
riferimento al modo in cui il magistero della Chiesa ha affrontato l’argomento
delle unioni di fatto negli ultimi anni. Non si tratta, per?, di una ?visione di
fede?, ma di una necessit? che riguarda tutte le persone nel loro bene, nella
misura in cui questi interventi del magistero, pi? che rivolti ai soli
cristiani, sono uno sforzo per chiarire quale sia la verit? della persona e
della sua dimensione sessuale, al di sopra dei singoli credi e delle culture,
cio? con un fondamento nella natura stessa della persona umana, come ben esprime
Giovanni Paolo Il nel suo discorso alla Rota romana dell’anno 2001: ?Ma tale
donazione personale ha bisogno di un principio d? specificit? e di un fondamento
permanente. La considerazione naturale del matrimonio ci fa vedere che i coniugi
si uniscono precisamente in quanto persone tra cui esiste la diversit? sessuale,
con tutta la ricchezza anche spirituale che questa diversit? possiede a livello
umano. Gli sposi si uniscono in quanto persona-uomo ed in quanto persona-donna.
Il riferimento alla dimensione naturale della loro mascolinit? e femminilit? ?
decisivo per comprendere l’essenza del matrimonio. Il legame personale del
coniugio viene a instaurarsi proprio al livello naturale della modalit? maschile
o femminile dell’essere persona umana?[15]. Alla luce di questa ?natura del
matrimonio?, vedremo gli interventi del magistero nei confronti delle unioni di
fatto.
Nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo attuale, il concilio Vaticano II ha
fatto vedere come la salvezza della persona e della societ? umana e cristiana ?
strettamente connessa con una felice situazione della comunit? coniugale e
familiare. E avverte in seguito come non dappertutto la dignit? di questa
istituzione brilla con identica chiarezza, poich? ? oscurata dalla poligamia,
dalla piaga del divorzio, del cosiddetto libero amore e da altre
deformazioni[16].
I Padri conciliari ebbero la consapevolezza del fatto che il cosiddetto ?amore
libero? costituiva un elemento dissolvente e distruttore del matrimonio, perch?
mancante dell’elemento costitutivo dell’amore coniugale, il quale si fonda sul
consenso personale e irrevocabile mediante il quale gli sposi si danno e si
ricevono mutuamente, dando cosi origine a un vincolo giuridico e a un’unit?
sigillata da una dimensione pubblica di giustizia.
Il fenomeno dell’amore libero, contrapposto al vero amore coniugale, ora 4 ed ?
4 il seme che ha fatto germogliare in grande misura le unioni di fatto, in un
primo momento e, successivamente, e con la rapidit? con cui si operano oggi i
cambiamenti culturali, ? tentativi dei poteri pubblici di equiparare queste
unioni di fatto con la famiglia di fondazione matrimoniale, almeno in alcuni
livelli giuridici e di riconoscimento pubblico.
Il recente magistero pontificio spiega con grande chiarezza questo processo di
assimilazione. Nel 1981, quando Giovanni Paolo Il scriveva l’esortazione
apostolica Familiaris consortio, le unioni senza un vincolo istituzionale
pubblicamente riconosciuto 4 n? civile n? religioso 4 costituivano un fenomeno
sempre pi? frequente che attirava l’attenzione dell’azione pastorale della
Chiesa. Per dare un’adeguata risposta alle singole situazioni, il pontefice
invita a distinguere i diversi elementi e fattori che originano queste unioni di
fatto. In effetti, non sono la stessa cosa le unioni alle quali alcuni si vedono
come portati da situazioni difficili 4 economiche, culturali e religiose 4 e
quelle volute in se stesse con un atteggiamento di disprezzo, di contestazione o
di rigetto della societ?, dell’istituto familiare, dell’ordinamento
sociopolitico, o di sola ricerca del piacere[17]. Il papa aggiunge un terzo tipo
di unioni di fatto: quelle di coloro che si trovano in queste situazioni spinti
dall’estrema ignoranza e povert?, talvolta da condizionamenti dovuti a
situazioni di vera ingiustizia, o anche da una certa immaturit? psicologica, che
li rende incerti e timorosi di contrarre un vincolo stabile e definitivo[18]. Il
modo di affrontare il fenomeno dovr? necessariamente tenere conto della
molteplicit? di realt? che si trovano sotto la stessa categoria di ?unioni di
fatto?[19].
Quelle che siano le cause che originano queste unioni senza vincolo giuridico
valido a causa della mancata formalizzazione adeguata del consenso,
l’irregolarit? di queste situazioni 4 riconosce il pontefice 4 pone alla Chiesa
ardui problemi pastorali, per le gravi conseguenze che ne derivano, sia
religiose e morali (perdita del senso religioso del matrimonio, visto alla luce
dell’alleanza di Dio con il suo popolo; privazione della grazia del sacramento;
grave scandalo), sia anche sociali (distruzione del concetto di famiglia;
indebolimento del senso di fedelt? anche verso la societ?; possibili traumi
psicologici nei figli; affermazione dell’egoismo)[20].
Queste parole rispecchiano la preoccupazione del pontefice dinanzi a queste
unioni non soltanto non riconosciute, ma che in molti casi rifiutano in partenza
l’idea di un impegno stabile. Ma non si intuisce ancora il problema che si
sarebbe presentato con forza posteriormente alla Familiaris consortio 4 dovuto
alla pretesa di poteri pubblici4 di equiparare, in un modo o nell’altro, queste
unioni di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio.
Invece, in un discorso del 1998, il papa mostra in modo pi? chiaro la sua
preoccupazione al riguardo: ?Ancora pi? preoccupante ? l’attacco diretto
all’istituto familiare che si sta sviluppando sia a livello culturale che
nell’ambito politico, legislativo e amministrativo E chiara infatti la tendenza
ad equiparare alla famiglia altre e ben diverse forme di convivenza,
prescindendo da fondamentali considerazioni di ordine etico e
antropologico?[21].
Pi? di recente, nel suo discorso al tribunale della Rota romana del 21 gennaio
1999, il romano pontefice affronta direttamente il problema, descrivendolo con
chiarezza e sottolineando la gravit? e l’insostituibilit? di alcuni principi,
che sono basilari per l’umana convivenza, e ancor prima per la salvaguardia
della dignit? di ogni persona. Le ragioni invocate dal papa non sono teologiche
o sacramentali, n? ricorda questi principi basici soltanto a coloro che fanno
parte della Chiesa di Cristo Signore, ma altres? a tutte le persone sollecite
del vero progresso umano, perch? ? l’essere stesso del matrimonio come realt?
naturale e umana quello che ? in gioco, ed ? il bene di tutta la societ? quello
che si mette in pericolo. Come tutti sanno 4 afferma il papa 4 oggi non si
mettono in discussione soltanto le propriet? e le finalit? del matrimonio, ma il
valore e l’utilit? stessa dell’istituto. Pur escludendo indebite
generalizzazioni, non ? possibile ignorare, al riguardo, il fenomeno crescente
delle semplici unioni di fatto (cf. Familiaris consortio, 81: AAS 74[19821 181S)
e le insistenti campagne d’opinione volte a ottenere dignit? coniugale a unioni
anche fra persone appartenenti allo stesso sesso[22].
In tal modo, non ? la finalit? del pontefice, nell’ambito di questa allocuzione,
quella di insistere nella ?riprovazione e la condanna?, bens? quella di indicare
positivamente i binari entro i quali deve trascorrere la riflessione circa
quello che ? il matrimonio nel suo essere naturale. In questo senso, il nucleo
centrale ed elemento portante di tali principi ? l’autentico concetto di amore
coniugale fra due persone di pari dignit?, ma distinte e complementari nella
loro sessualit?[23]. Si tratta di un principio centrale che il papa sviluppa in
continuazione e al quale abbiamo gi? fatto riferimento, cio? di un amore che,
per essere qualificato come vero amore coniugale, deve essere trasformato in un
amore dovuto in giustizia, mediante l’atto libero del consenso matrimoniale.
Alla luce di questi principi 4 conclude il papa 4 pu? essere stabilita e
compresa l’essenziale differenza esistente fra una mera unione di fatto 4 che
pur si pretenda originata da amore 4 e il matrimonio, in cui l’amore si traduce
in impegno non soltanto morale, ma rigorosamente giuridico. Il vincolo, che
reciprocamente si assume, sviluppa di rimando un’efficacia corroborante nei
confronti dell’amore da cui nasce, favorendone il perdurare a vantaggio della
comparte, della prole e della stessa societ?[24].
Per tutto questo 4 aggiunge il papa 4 si rivela anche quanto sia incongrua la
pretesa di attribuire una realt? ?coniugale? all’unione fra persone dello stesso
sesso. Vi si oppone, innanzitutto, l’oggettiva impossibilit? di far fruttificare
il connubio mediante la trasmissione della vita, secondo il progetto inscritto
da Dio nella stessa struttura dell’essere umano. ? di ostacolo, inoltre,
l’assenza dei presupposti per quella complementarit? interpersonale che il
Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello
eminentemente psicologico, tra il maschio e la femmina[25].
Nel suo discorso alla Rota romana del l’ febbraio 2001, egli ribadisce come
queste pretese di equiparazione tra il matrimonio e le unioni di fatto, persino
quelle tra omosessuali, traggano origine da una visione del matrimonio come
realt? meramente culturale, senza un solido fondamento nella natura- ?Questa
contrapposizione tra cultura e natura lascia la cultura senza nessun fondamento
oggettivo, in balia dell’arbitrio e del potere. Ci? si osserva in modo molto
chiaro nei tentativi attuali di presentare le unioni di fatto, comprese quelle
omosessuali, come equiparabili al matrimonio, di cui si nega per l’appunto il
carattere naturale?[26].
 
La problematicit? del riconoscimento delle unioni di fatto
 
Le unioni di fatto e l’inadeguatezza del loro riconoscimento giuridico e
pubblico
 
Una volta studiato il fenomeno delle unioni di fatto e il modo in cui il
magistero della Chiesa ? venuto incontro a questo, incentriamo la nostra analisi
nel problema di queste unioni ai nostri giorni e nell’inadeguatezza del loro
riconoscimento come realt? di diritto pubblico negli ordinamenti statuali.
a) Che cosa si intende oggi per ?unioni di fatto? alle quali alcuni ordinamenti
civili vogliono dare uno statuto giuridico-pubblico, equiparandole – in molti
dei loro effetti – all’unione matrimoniale?
Non ? facile elaborare una nozione unica che coinvolga i molteplici ed
eterogenei fenomeni implicati nell’espressione ?unioni di fatto?. L’elemento
comune che le configura ? il loro carattere di unioni non matrimoniali, vale a
dire fondate sul rifiuto dell’impegno matrimoniale. Di conseguenza, tutto ci?
che si pu? predicare del matrimonio, in ordine al bene delle persone e della
societ? intera, deve porre su un piano negativo le unioni di fatto.
Nel matrimonio si assumono pubblicamente, mediante il patto coniugale, tutte le
responsabilit? che nascono dal vincolo creato, il quale costituisce un bene per
gli stessi coniugi e per il loro perfezionamento; per i figli nella loro
crescita affettiva e di formazione; per gli altri membri della famiglia estesa
fondata sulla coniugalit? e la consanguineit?; e per la societ? tutta la cui
trama pi? solida poggia sui valori che scaturiscono dalle diverse relazioni
familiari[27]. Continua a essere vera la massima secondo la quale la salute
dell’umanit? passa attraverso la salute della famiglia: ?L’avvenire dell’umanit?
passa attraverso la famiglia?[28]. Le unioni di fatto costituiscono, in questo
senso, una malattia che intaccher? tutto il corpo sociale se, anzich? provvedere
alla sua guarigione, viene stimolata la loro propagazione e le si etichetta
pubblicamente con il nome e lo statuto del matrimonio e la famiglia, almeno in
modo analogo.
La societ? odierna porta l’uomo a ritenere che pu? desiderare e optare per un
uso della sessualit? diverso da quello previsto dalla stessa natura e dalle sue
finalit? proprie. Privatamente pu? vivere in coppia in modo stabile o
transitorio, in relazioni eterosessuali od omosessuali. Da un punto di vista
morale ? chiaro che questi atteggiamenti non rispettano la dinamica dell’amore
coniugale proprio della condizione di persona-maschio e persona-femmina e quindi
non sono degni della persona umana, pi? radicalmente nel caso delle unioni tra
omosessuali, che snaturano alla sua radice la sessualit? umana e rendono
impossibile la comprensione della sua struttura e finalit?. Ma la questione non
? ora quella di insistere nella condanna morale di questi atteggiamenti, bens?
di mettere in guardia sull’inadeguatezza di elevare questi interessi privati
alla categoria di interesse pubblico, sancito e riconosciuto dalla legge alla
stregua o in maniera analoga alle relazioni matrimoniali e familiari, come se
nella loro essenza fossero un bene da tutelare e persino da promuovere. Seguendo
il paragone precedente, una cosa ? convivere con la malattia per il fatto che
molti scelgono liberamente quello stato, pensando forse che sia uno stato di
perfetta salute, e tutt’altra cosa sarebbe quella di dare impronta pubblica di
salute a degli atteggiamenti che, in quanto sono in relazione con l’istituto
matrimoniale, potrebbero recare un danno grave a questa istituzione naturale e a
tutto il corpo sociale, che trova in essa il suo fondamento basilare.
b) Ma non tutte le cosiddette ?unioni di fatto? hanno lo stesso impatto sociale
n? le stesse motivazioni. Oltre a essere unioni non matrimoniali, i tratti che
le caratterizzano si potrebbero descrivere nel seguente modo: 1) il carattere
puramente ?di fatto? della relazione, perch? sono unioni che mancano di
giuridicit? intrinseca propria: i conviventi non hanno titolo alcuno di
giustizia per esigere a vicenda un tipo specifico di condotta, n? per chiedere
all’altro ragione delle decisioni prese, il che non toglie che da quelle
relazioni possano derivare conseguenze giuridiche di carattere privato; 2) una
coabitazione nella quale c’? un qualche contenuto sessuale; 3) un certo
carattere di stabilit?, che le distingue dalle unioni sporadiche od occasionali:
non si tratta, pertanto, di una stabilit? basata su un vincolo giuridico, perch?
la caratteristica di queste unioni ? proprio quella di non accettare alcun
vincolo; 4) l’apertura costante alla possibilit? di interruzione della
convivenza; 5) nelle relazioni di fatto si verifica anche un qualche carattere
di esclusivit? simultanea, nel senso che l’unione non ?, in linea di principio,
poligamica, bench? non include di per s? alcun dovere di fedelt?; 6) in linea di
massima non implicano un rapporto intrinseco con il debito coniugale n? con la
prole, bench? quest’ultima si possa accettare come circostanza occasionale[29].
Bench? abbiamo indicato questi tratti comuni delle unioni di fatto, dobbiamo
dire che la loro tipologia ? molto varia a seconda delle circostanze e dei
motivi che danno loro origine. Ci sono unioni di fatto volute come alternativa
al matrimonio, ma ne esistono altre non cercate come tali, ma semplicemente
tollerate o sopportate.
All’origine delle prime, ci possono essere i motivi pi? svariati. Tra questi: 1)
ideologici, di rifiuto del matrimonio, il quale viene considerato come una forma
inammissibile di fare violenza al benessere personale, per poi optare per altre
alternative o modi d? vivere la sessualit?; 2) motivi economici o giuridici; 3)
la considerazione dell’unione di fatto come una sorta di matrimonio ?a prova?,
nella quale la coppia avrebbe il progetto di contrarre il matrimonio in futuro,
ma le parti non hanno ancora una vera volont? matrimoniale, che in ogni caso
condizionerebbero all’esito positivo dell’unione ?senza vincolo?[30].
Tra le altre possiamo anche distinguere diverse situazioni. In alcuni paesi, il
maggior numero di unioni di fatto si deve a una disaffezione al matrimonio non
basata su motivi ideologici, bens? sulla mancanza di una formazione adeguata,
conseguenza di una situazione di povert?, emarginazione o mancata
evangelizzazione. In altri casi, buona parte delle unioni di fatto trovano la
loro spiegazione nella cultura nella quale sono immersi i conviventi, per
esempio in quelle societ? nelle quali pi? di un secolo di legislazione
divorzistica ha fatto si che il matrimonio perdesse quasi tutto il suo senso e
il suo contenuto. Infine, troviamo delle situazioni nelle quali i
condizionamenti familiari, economici, ambientali portano a delle situazioni di
vera ingiustizia che impediscono o, almeno, rendono molto difficile la
celebrazione del matrimonio. In questi casi ? possibile trovare delle unioni di
fatto che contengono, persino sin dal loro inizio, una volont? coniugale
autentica, e nelle quali i conviventi si ritengono vincolati come marito e
moglie e si sforzano per adempiere i loro doveri matrimoniali e familiari. In
queste situazioni, l’azione pastorale molte volte verr? indirizzata alla
?regolarizzazione? di queste unioni, mediante la celebrazione del matrimonio o
tramite la convalidazione o la sanazione, a seconda dei casi[31].
Altre situazioni di convivenza di fatto possono rispondere a motivi
?assistenziali?. Sarebbe il caso, ad esempio, delle persone in et? anziana che
stabiliscono relazioni di fatto per la paura che l’unione matrimoniale causi
loro danni fiscali o la perdita della pensione. Forse anche in questi casi non ?
del tutto assente la volont? di essere e di vivere veramente come coniugi.
Potrebbe anche darsi il caso di persone che abbiano una vera volont?
matrimoniale ma si trovino ingiustamente impedite per accedere alle nozze alle
quali hanno diritto in virt? dello ius connubii proprio di ogni persona umana
come sarebbe, ad esempio, il caso di un ingiusto divieto di matrimonio per
ragioni eugenetiche[32]. In casi del genere, se non ci sono altri motivi che si
oppongono alle nozze, pensiamo che si potrebbe presumere l’esistenza di una
volont? matrimoniale.
Come ? ovvio, negli ultimi due tipi di situazioni descritte si dovr? agire
partendo dalla pastorale familiare, nel primo caso, e tentando di rimuovere gli
ostacoli ingiusti per l’esercizio effettivo dello ius connubii, nel secondo.
Perci?, queste situazioni non rappresentano il problema principale al quale ci
riferiamo quando parliamo della pretesa di riconoscimento pubblico e di
istituzionalizzazione delle unioni di fatto in quanto tali da parte del
legislatore, dato che queste unioni tendono verso il vero matrimonio, nella
misura in cui esiste una vera volont? matrimoniale, e possono essere ricondotte
verso un’unione matrimoniale.
c) Bench?, tenendo conto di queste diverse situazioni, il modo giuridico
pubblico di trattare gli stati delle persone non pu? n? deve essere identico –
come non lo ? neanche il loro giudizio etico o morale, n? i mezzi pastorali per
venir loro incontro – conviene, ciononostante, evidenziare le differenze
sostanziali tra il matrimonio e le unioni di fatto o, se si preferisce 4 in una
visione pi? ampia 4 tra la famiglia fondata sul matrimonio e la comunit?
affettiva che nasce da un’unione di fatto.
?Il fatto differenziale, autenticamente sostantivo, ? che i vincoli giuridici
delle comunit? familiari hanno quella struttura di riferimento originaria: la
famiglia fondata sul matrimonio, la cui prima giuridicit? scaturisce da se
stessa e non invece da una creazione del potere legislativo, esecutivo o
giudiziario dello Stato. Le comunit? affettive, invece, sono quelle che mancano
della giuridicit? specifica e intrinseca che trova la sua fonte nella
coniugalit? o nella consanguineit?. ? il caso di quelle coppie che mettono in
comune il “fatto” del loro reciproco affetto, ma allo stesso tempo rifiutano
espressamente che quel fatto costituisca un vincolo giuridico tra di loro sul
quale si debba articolare una consanguineit? che anche escludono. Manca anche la
giuridicit? familiare nelle convivenze affettive tra le coppie dello stesso
sesso, le quali, come ? palese, possono mettere in comune dei legami affettivi,
ma gli manca assolutamente il potere sovrano di originare tanto la coniugalit?,
che poggia sulla dualit? maschio-femmina, quanto la trasmissione della vita in
modo consanguineo, la quale pure riposa sulla stessa dualit? sessuale?[33].
Questa radicale differenza tra il matrimonio, il quale ha una dimensione di
giustizia intrinseca che esige di essere riconosciuta, protetta e promossa dallo
Stato, e le unioni di fatto, che acquisiscono uno statuto legale che trae la sua
forza soltanto ed esclusivamente dal potere dello Stato, fa si che sia una grave
ingiustizia e un abuso da parte delle autorit? pubbliche il tentativo di
equiparazione di queste con la famiglia fondata sul matrimonio.
Di conseguenza, ?una prospettiva oggettiva, serenamente lontana da una posizione
arbitraria o demagogica, invita a riflettere circa le importanti differenze nel
contributo reale al bene comune della societ? tutta, che si danno tra gli
apporti della famiglia fondata sul matrimonio e, con essa, delle comunit?
familiari [&], e di quelle che offrono le mere convivenze affettive. ? un chiaro
dato di fatto che, in paragone con le comunit? familiari, le funzioni
strategiche di trasmettere la vita umana, di curarla ed educarla in una comunit?
di lacci amorosi e affettivi, e di congiungere la convivenza e la successione
intergenerazionale di valori e di beni [&] non possono essere realizzate in
forma massiva, stabile e permanente dalle convivenze meramente affettive?[34].
d) Queste differenze sostanziali tra il matrimonio e le unioni di fatto
costituiscono l’argomento principale per considerare inadeguati i tentativi di
equiparare o di misurare con gli stessi criteri, da parte dei poteri pubblici,
delle realt? cos? diverse e con dei contributi al bene comune tanto dispari. Non
si deve confondere una societ? pluralista con una societ? uniforme.
L’uguaglianza dinanzi alla legge deve essere presieduta dal principio di
giustizia, il che significa trattare come uguale quello che ? uguale, e quello
che ? diverso come diverso; vale a dire, dare a ognuno quello che gli ? dovuto
per giustizia. Questo principio basilare della societ? umana verrebbe infranto
se si desse alle unioni di fatto un trattamento giuridico pubblico identico o
assimilato a quello che spetta alla famiglia fondata sul matrimonio. Se la
famiglia matrimoniale e le unioni di fatto non sono equiparabili nei loro
doveri, funzioni e servizi alla societ?, non possono allora essere uguagliate n?
nel loro nome n? nel loro statuto giuridico. Diversamente, il tentativo di non
discriminare le unioni di fatto comporterebbe una discriminazione della famiglia
matrimoniale. Per questo, sarebbe un segno di dittatura ideologica o di pensiero
debole il fatto di promuovere dai poteri pubblici, con il pretesto del
pluralismo democratico, un trattamento politico e giuridico indifferenziato, che
discrimina le comunit? familiari nei confronti delle comunit? di fatto, senza
tenere conto del loro contributo reale al benessere sociale e al bene comune
generale[35].
Non si deve dimenticare, nello stesso ambito dei principi, la distinzione tra
interesse pubblico e interesse privato. Nel primo caso, la societ? e i poteri
pubblici che la rappresentano devono sviluppare un’azione di protezione e di
promozione. Nel secondo caso, lo Stato deve soltanto garantire la libert?.
Laddove l’interesse sia pubblico, interviene il diritto pubblico. Quello che
invece risponde agli interessi privati, deve essere rinviato al diritto privato.
Ai sensi dell’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la
famiglia riveste un interesse pubblico: ?La famiglia ? nucleo naturale e
fondamentale della societ? e dello Stato, e come tale deve essere riconosciuta e
protetta. Due o pi? persone possono decidere di vivere insieme, con una
dimensione sessuale o senza, ma quella convivenza o coabitazione non riveste un
interesse pubblico. Lo Stato pu? tollerare il fenomeno privato di quella opzione
libera, ma non equipararla pubblicamente al matrimonio, e ancor meno riconoscere
quegli interessi privati come se fossero pubblici. Per di pi?, nel matrimonio si
assumono, dinanzi alla societ?, delle responsabilit? in modo pubblico e formale,
esigibili in ambito giuridico, cosa che non avviene nelle convivenze di fatto?.
Un’equiparazione giuridico-pubblica delle unioni di fatto con il matrimonio,
vuoi in forma diretta, vuoi per analogia, oltre a costituire un trattamento
ingiusto e poco ragionevole, sarebbe il frutto di una profonda incoerenza e
ipocrisia giuridica: a) da una parte, si pretende regolare quello che rifiuta
espressamente qualunque regolamentazione del suo contenuto; b) inoltre, si
stabilisce uno statuto giuridico pubblico costituito da soli diritti: i
conviventi rifiutano per principio di legarsi con doveri; c) di fronte alle
unioni di fatto che si costituiscono a causa dell’impossibilit? di contrarre
matrimonio dovuta all’esistenza d? un impedimento legale, ? difficile che lo
stesso sistema giuridico non apra loro un’altra via di applicazione degli stessi
diritti che il matrimonio gli proibisce; d) neanche si riuscirebbe a capire
perch? regolare soltanto le unioni di fatto il cui contenuto venga determinato
dal sesso, facendo di esso un elemento sostanziale, lasciando al di fuori altre
forme legittime di cooperazione e d? convivenza mutua – un anziano con sua
nipote, due fratelli anziani che dipendono e si sostengono mutuamente ecc. – per
il solo fatto che non esiste un contenuto sessuale nella relazione tra coloro
che convivono; e) infine, se si attribuisse alle unioni di fatto determinati
effetti giuridici per il semplice fatto di osservare il requisito di un registro
pubblico, le altre unioni di fatto che rifiutassero di osservare questo
requisito potrebbero esigere con lo stesso fondamento gli effetti attribuiti
alle unioni registrate, o accusare lo Stato di discriminazione ingiusta, poich?
i fatti reali di convivenza sarebbero gli stessi in entrambi i casi[36].
 
Sembra anche inadeguata una regolamentazione specifica delle unioni di fatto e
degli effetti giuridici che comportano, non gi? soltanto per quanto riguarda gli
eventuali figli che siano nati da quelle relazioni, ma anche per la stessa
relazione tra i conviventi, quando quella relazione s? sia protratta nel tempo.
Sono tanto svariate le possibilit? di convivenze senza vincolo e cosi diverse le
situazioni, che risulta difficile e problematico sottometterle tutte a uno
stesso regime giuridico. Inoltre, il fondamento giuridico-sociale di un tale
regime sarebbe troppo debole, per quanto riguarda una realt? instabile,
giuridicamente e sociologicamente, quali sono le unioni non matrimoniali.
D’altra parte, difficilmente si potrebbe evitare l’impressione, nell’insieme dei
cittadini, che tale regolamentazione specifica sia una forma strategica di
eludere l’equiparazione diretta, ma configurando una specie di ?sostitutivo? del
matrimonio, nel quale ci sarebbero quasi tutti i diritti di esso, ma non i
doveri, configurandosi quasi in uno strumento per raggirare le esigenze del
matrimonio, ottenendone per? i vantaggi. Da parte dello Stato, il riconoscimento
delle unioni di fatto potrebbe essere inteso come un tentativo di controllare
socialmente, da parte dei poteri pubblici, quello che per sua propria natura ?
un puro fatto, frutto di un comportamento sociale libero e che vuol restare
tale: controllo che otterrebbe lo Stato dando come contraccambio determinati
benefici in materia patrimoniale.
Tutte queste ragioni servono a dimostrare l’inconvenienza di creare uno statuto
pubblico nei confronti delle unioni di fatto. Ma oltre a questi motivi, c’? una
ragione di fondo che non va dimenticata: il matrimonio e la famiglia fondata su
di esso sono l’unica strada di sviluppo della dimensione sessuale della persona
che ? degna di essa e quindi conforme alla natura umana. Le unioni di fatto,
siano esse eterosessuali od omosessuali, non rispondono alle esigenze
intrinseche della natura umana, intesa non come una realt? statica ed estrinseca
alla libert?, ma come quello che ? ?degno della persona umana?. Inoltre, nel
caso delle unioni tra omosessuali, mancano assolutamente i presupposti per una
qualsiasi integrazione della propria sessualit?, la quale, per sua natura, si
fonda sulla diversit? e complementarit? tra mascolinit? e femminilit? in quanto
dimensioni intrinseche della persona umana.
In conclusione, il matrimonio ? l’unica unione tra uomo e donna in quanto tali 4
nella loro condizione maschile e femminile 4 che permette la costruzione di un
rapporto che ha in s? la potenza di condurre verso il bene e la realizzazione
della persona nella donazione totale della sua dimensione sessuale, e verso il
bene della persona dell’altro coniuge e dei figli nati dalla loro unione.
 
Il ricorso alle regole del diritto per la soluzione di alcune questioni
patrimoniali
 
Nella misura in cui si tratta di una questione meramente di fatto, sembra che
quello che dovrebbe fare lo Stato ? determinare le relazioni private di
giustizia patrimoniale che possono essere nate in ogni singolo caso, riguardo ai
figli che siano nati, riguardo al tempo che sia durata la convivenza e, in
alcuni casi, nei confronti dei possibili svantaggi che la dedicazione della
donna alla vita comune abbia avuto per il suo sviluppo professionale e per le
entrate che avrebbe potuto avere in quel periodo o delle quali avrebbe disposto
nel caso di non aver avuto una relazione di dipendenza. Infatti, nulla osta
affinch?, partendo dall’equit? e dai principi generali del diritto, si riconosca
in alcuni casi l’esistenza di un vero patto implicito in questa dedicazione, il
che esige di conseguenza un risarcimento da parte di colui che ne abbia ottenuto
beneficio personale.
Proprio per questo non sembra opportuno elaborare delle regole generali sul
momento iniziale di una relazione che ? volontariamente aliena all’impegno di
giustizia, la quale manca in se stessa di una dimensione di giustizia intrinseca
che chieda una protezione giuridica da parte della societ?. Invece, ci sembra
che il momento giudiziale 4 quando sia il caso 4 possa essere quello adeguato
per risolvere le esigenze concrete e private d? giustizia le quali, anche per la
via di fatto, possano essere sorte durante una convivenza more uxorio, non a
causa di determinati impegni assunti in quanto tali, bens? a causa della realt?
di fatto di un patto implicito che genera, con il passare del tempo, degli
obblighi naturali[37].
 
H?ctor Franceschi
** Dottore in diritto canonico e in diritto civile (Universit? di Navarra),
avvocato della Rota romana, vicerettore della Pontificia universit? della Santa
Croce a Roma. Professore alla Facolt? di diritto canonico della Pontificia
universit? della Santa Croce, dove ? coordinatore di studi e direttore tecnico
del corso di specializzazione in diritto canonico del matrimonio e della
famiglia. Collaboratore dell’Istituto di scienze per la famiglia dell’Universit?
di Navarra. ? stato invitato a partecipare a numerosi corsi, convegni e riunioni
in materia matrimoniale e familiare. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui:
Curso de actualizaci?n en derecho matrimonial y procesal (2001).



* Testo tratto da: Pontificio consiglio per la famiglia (a c, di), Lexicon.
Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Bologna. EDB,
2003, pp. 835-851.

[1] Giovanni Paolo II, enciclica Veritatis splendor, 4.
[2] Giovanni Paolo II, enciclica Evangelium vitae, 20; cf. 19.
[3] Giovanni Paolo II, esortazione apostolica Familiaris consortio, 6; cf. Id.,
Lettera alle Famiglie, 13.
[4] CIC 1055; Catechismo della Chiesa cattolica, 1601.
[5] Cf. Concilio Vaticano II, costituzione Gaudium et spes, 48-49.
[6] ? chiaro il pi? grave disordine antropologico e quindi morale delle unioni
tra omosessuali, nelle quali ? radicalmente impossibile qualsiasi integrazione
della propria sessualit? in un rapporto con l’altro, nel quale mancano la
diversit? e la complementarit? proprie e specifiche della donazione sessuale.
[7] Cf. Catechismo della Chiesa cattolica, 2390; Familiaris consortio, 81.
[8] Cf.Pontificio consiglio per la famiglia, ?Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, Citt? del Vaticano 2000, 19-22.
[9] Cf. Familiaris consortio, 68; cf. anche Giovanni Paolo II, ?Discorso alla
Rota romana del 1? febbraio 2001?, in L’Osservatore Romano, 2 febbraio 2001.
[10] Cf. T. Rinc?n, El matrimonio cristiano. Sacramento de la creaci?n y de la
redenci?n. Claves de un debate teol?gico-can?nico, Pamplona 1997; Id., ?Admisi?n
a la celebraci?n sacramental del matrimonio de los bautizados imperfectamente
dispuestos, seg?n la Exh. Apost?lica Familiaris consortio?, in Sacramentalidad
de la Iglesia y sacramentos, Pamplona 1983, 717-741.
[11] Cf. J.M. Mart?, ?Ius connubii y regulaci?n del matrimonio?, in Humana Iura
5(1995), 149-176.
[12] Risoluzione dei Parlamento Europeo dell’8 febbraio 1994, sulla Paridad de
derechos para los homosexuales en la Comunidad.
[13] Cf. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie, 16.
[14] Gaudium et spes, 48.
 
[15] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota romana del 1? febbraio 2001?, 5.
[16] Gaudium et spes, 47.
[17] Familiaris consortio, 81.
[18] Familiaris consortio, 81.
[19] Cf. Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, 4-6.
[20] Familiaris consortio, 81.
[21] Giovanni Paolo II, ?Discorso al “Forum delle Associazioni familiari”?, 27
giugno 1998, 2.
[22] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota Romana dei 21 gennaio 1999?, 2.
[23] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota Romana del 21 gennaio 1999?, 3.
[24] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota Romana del 21 gennaio 1999?, 5.
[25] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota Romana dei 21 gennaio 1999?, 5.
[26] Giovanni Paolo II, ?Discorso alla Rota romana del l’ febbraio 2001?, 3.
[27] Cf. Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, 25-28.
[28] Familiaris consortio, 86.
[29] Cf. Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, 4.
[30] Cf. Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, 5.
[31] Cf. Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e ?unioni di
fatto?, 6.
[32] Cf. Pio XI, enciclica Casti connubii, 24; Pio XII, ?Allocuzione ai
partecipanti nel Convegno internazionale di genetica medica, il 7 settembre
1953?, in AAS 45(1953), 605-607.
[33] P.J. Viladrich, ?Documento sobre la familia de 40 Organizaciones No
Gubernamentales 3 ONG’s – presentado en Madrid el 29 de noviembre de 1994, en
conmemoraci?n del A?o Internacional de la Familia?, in Documentos del Instituto
de Ciencias para la Familia dell’Universit? di Navarra, Madrid 21998.
[34] P.J. Viladrich, ?Documento sobre la familia de 40 Organizaciones?.
[35] P.J. Viladrich, ?Documento sobre la familia de 40 Organizaciones?.
[36] Cf. J.I. Ba?ares, ?Derecho, antropolog?a y libertad en las uniones de
hecho?, in Ius Canonicum 39(1999)77, 187-204.
[37] Cf. J.I. Ba?ares, ?Derecho, antropolog?a y libertad en las uniones de
hecho?.