La nuova legge contro l?aborto in South Dakota: una lezione americana

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ROMA, domenica, 23 aprile 2006 (ZENIT.org – Codice: ZI06042313 – Data pubblicazione: 2006-04-23).- Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica l?intervento della dottoressa Claudia Navarini, docente presso la Facolt? di Bioetica dell?Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.


 


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Uno dei pi? radicati pregiudizi del nostro tempo riguarda la presunta impossibilit? di combattere e vincere la battaglia per ?il Vangelo della vita? che, nelle parole di Giovanni Paolo II, ?va annunciato con coraggiosa fedelt? come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura? (Evangelium vitae, 1). In una sorta di resa preventiva, si ? difficilmente disposti a credere che, nel XXI secolo, dogmi della dittatura del relativismo quali, ad esempio, l?aborto, possano essere scalfiti e contrastati nella coscienza degli individui, nella cultura e nella mentalit? corrente come nelle istituzioni e nelle leggi.

Non ? ovunque cos?. Negli Stati Uniti, di concerto con la pressante azione presidenziale e in funzione delle battaglie congressuali, pi? legislazioni di singoli stati hanno introdotto o stanno introducendo varie limitazioni alla pratica abortiva. Sono questi i primi frutti di una pluridecennale, coerente e incessante battaglia culturale condotta nel paese dai cristiani e dagli uomini di buona volont? ad essi uniti. L?ultimo atto di questa interessante tendenza viene dallo stato del South Dakota, il cui governatore, Mike Rounds, ha firmato e promulgato in data 6 marzo 2006 una legge decisamente restrittiva di ogni forma di aborto volontario. Si tratta della House Bill 1215, la ?Legge per la difesa della salute delle donne e della vita umana? (South Dakota Women?s Health and Human Life Protection Act). Una legge non molto dissimile ? appena stata approvata in commissione dal Senato della Louisiana.

La legge ? stata approvata in prima deliberazione alla Camera dello Stato con il 70% dei voti per poi essere approvata dal Senato con il 66% e passare infine definitivamente alla Camera con il 71%. Alla larghissima e scontata maggioranza repubblicana del supporto si ? avuto anche un notevolissimo apporto dei democratici (37% alla Camera e 60% al Senato). A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, dunque, ? stata una decisione trasversale agli schieramenti politici, e massicciamente sostenuta (85%) dalle donne del parlamento dello stato americano, con il che si dimostra la fallacia di un altro mito contemporaneo: quello secondo cui ?le donne? considerano sempre e comunque la soppressione del frutto del loro grembo come il cardine indistruttibile della loro ?emancipazione? e sarebbero invariabilmente pronte alle ?barricate? solo per difendere qualunque violazione della legge naturale.

La prima sezione della HB 1215 svela il percorso che ha dato origine della norma, precisando che ?la legislatura accetta e condivide le conclusioni della Task Force per lo Studio dell?aborto del South Dakota sulla base di documentazione scritta, studi scientifici e testimonianze secondo le quali la vita inizia all?istante del concepimento? e che ?ogni essere umano ? totalmente unico fin dall?istante della fecondazione?.

Segue la dichiarazione del nesso fondamentale fra salute della donna e diritto alla vita del figlio. Troppo spesso, infatti, questi due principi sono presentati in modo contrapposto, come conflitto fra interessi ugualmente legittimi e fra loro incompatibili, facendo prevalere ? cos? nella legge italiana ? la salute della madre sulla vita del bambino. La HB 1215 dichiara, tra l?altro, che gli aborti in South Dakota dovranno essere proibiti ?per proteggere pienamente i diritti, l?interesse e la salute della madre gravida; i diritti, l?interesse e la vita del suo bambino non nato?.

La legge assicura che le garanzie costituzionali dello stato del S. Dakota valgono ?egualmente per gli esseri umani nati e non nati?, e che ?una donna gravida e il suo bambino non nato possiedono entrambi un diritto naturale e inalienabile alla vita?. Per tale ragione, si vieta ogni tipo di aborto provocato intenzionalmente sia in forma chirurgica che farmacologia, e la sottolineatura dell?intenzionalit? o meno dell?atto ? ripetuta pi? volte nel testo, a ribadire che mai l?aborto procurato pu? essere giustificato, magari come una ?cura? o addirittura una ?legittima difesa? da un presunto ingiusto aggressore. Come ? costretta a ribadire, sulla base di dottrina definita e ripetuta per millenni, la Evangelium vitae al numero 58, ?chi viene soppresso ? un essere umano che si affaccia alla vita, ossia quanto di pi? innocente in assoluto si possa immaginare: mai potrebbe essere considerato un aggressore, meno che mai un ingiusto aggressore! ? debole, inerme, al punto di essere privo anche di quella minima forma di difesa che ? costituita dalla forza implorante dei gemiti e del pianto del neonato.?

? necessario sottolineare che l?impianto originale del testo (http://legis.state.sd.us/sessions/2006/bills/HB1215p.htm) ? stato emendato e liberato di quasi tutti i consueti ?punti di incontro? e di ?mediazione? che gli abortisti e i loro preziosi alleati ?dialoganti? cercano sempre di salvare o quali cavalli di Troia per futuri aggiramenti delle leggi o per pura subalternit? culturale al relativismo. L?unica eccezione sopravvissuta ? quella della sezione 4 concernente il caso di intervento effettuato per salvare la vita della donna, ma specificando che il medico ?dovr? fare ogni ragionevole sforzo date le circostanze di preservare sia la vita della madre sia la vita del bambino non nato in modo coerente con la pratica medica corrente. Trattamenti disposti per la madre da medici abilitati che comportino la accidentale o involontaria lesione o morte del bambino non nato non sono violazioni di questa legge?.

Inoltre, dopo avere stabilito l?assenza di conseguenze penali per la donna su cui venisse comunque eseguito o tentato un aborto, la legge offre alcune importanti precisazioni terminologiche, che liberano il campo da ogni possibile ambiguit? relativamente all?inizio della vita o della gravidanza.

Nella sezione 5, si chiarisce che il termine ?pregnant? (incinta, gravida) viene inteso nella legge come quella condizione della donna che la porta ad ?avere un essere umano vivente nel proprio corpo?, e si estende per tutta la durata delle ?fasi embrionale e fetale che il bambino non nato attraversa dalla fecondazione alla gestazione e alla nascita?.

Inoltre, ?unborn human being? (essere umano non nato) va inteso come ?membro vivente e individuale della specie homo sapiens?, nel periodo ? come indicato sopra ? che copre le ?fasi embrionale e fetale del bambino non nato dalla fecondazione alla gestazione e alla nascita?.

Infine, il termine ?fertilization? (fecondazione) viene con chiarezza e precisione definito come ?il momento in cui uno spermatozoo maschile umano penetra nella zona pellucida di una cellula uovo femminile umana?, stroncando cos? alla radice ogni tentativo di prometeica violenza contro vite innocenti e indifese fatto rientrare dalla finestra di presunte ?zone grigie? sull?inizio della vita dopo essere stato cacciato dalla porta dell?evidenza scientifica. ? infatti la scienza, e in particolare l?embriologia, non l?ideologia o la fede, che costringe periodicamente il fronte anti-vita ad arretrare ulteriormente il limite temporale ammissibile per l?aborto pur di salvare il principio generale della manipolabilit? dell?embrione. Si pensi alle vexatae quaestiones sull?apparizione della stria primitiva del sistema nervoso o a quella pi? recente sull?ootide (cfr. C. Navarini, ?Ootide?: per non dire zigote, ZENIT, 25 settembre 2005).

Questa insistenza sulla precisione terminologica ? rivelatrice dell?intenzione e dello spirito con cui la legge ? stata concepita: non un compromesso che punta a ?cedere per non perdere? ? ottenendo solo di perdere a seguito e a causa del cedimento ? ma un passo avanti nella lotta per un ritorno a un fondamento di verit? nelle leggi a partire dal linguaggio, arma fondamentale delle battaglie culturali. ? notevole che il testo utilizzi sistematicamente l?espressione ?bambino non nato?, proprio per tenere presente di cosa si stia parlando e contro la ?neolingua? orwelliana che ? decisiva nell?assopimento delle coscienze.

Insegna infatti Giovanni Paolo II: ?Di fronte a una cos? grave situazione, occorre pi? che mai il coraggio di guardare in faccia alla verit? e di chiamare le cose con il loro nome, senza cedere a compromessi di comodo o alla tentazione di autoinganno. A tale proposito risuona categorico il rimprovero del Profeta: ?Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre? (Is 5, 20). Proprio nel caso dell’aborto si registra la diffusione di una terminologia ambigua ( ?) che tende a nasconderne la vera natura e ad attenuarne la gravit? nell’opinione pubblica. (?). Ma nessuna parola vale a cambiare la realt? delle cose: l’aborto procurato ? l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita? (Evangelium vitae, 58).

Il fatto che il South Dakota sia parte degli USA e non di qualche nazione ?arretrata? o governata da un blocco di cattolici fedeli al Magistero, ma da cristiani e non-cristiani di ogni appartenenza e tendenza, dovrebbe aprire gli occhi sulle possibilit? che il bene ? diffusivo di suo ? possa aprirsi dei varchi in ogni secolo e sotto ogni cielo, se solo si decida di perseguirlo e di proporlo senza infingimenti, suscitando o risvegliando coscienze, intelligenze e volont? del tessuto sociale.

Una potenziale falla ?strategica? interna a questa importante legge pu? essere individuata in un passaggio della sezione 3, laddove si dichiara: ?Niente della sezione 2 di questo Atto pu? essere interpretato al fine di proibire la vendita, uso, prescrizione o somministrazione di un metodo, farmaco o prodotto chimico contraccettivo, se somministrato antecedentemente al tempo in cui una gravidanza pu? essere diagnosticata tramite test medici convenzionali e se la misura contraccettiva ? venduta, usata, prescritta o somministrata in conformit? alle istruzioni del produttore?. Lasciando per ora da parte la questione della contraccezione, si nota che, da un lato, la legge ? in pi? punti chiarissima nel definire l?inizio della vita e nel sancirne la protezione, dall?altro ? chiaro che una gravidanza pu? essere diagnosticata solo in seguito.

Se dovesse affermarsi la definizione ? falsa ? delle ?pillole del giorno dopo? e delle pillole a basso dosaggio quali semplici contraccettivi, si rischierebbe un esito simile a quello della spirale, che nel sentire comune e nella prassi ? considerato un contraccettivo mentre si tratta di un vero e proprio strumento abortivo. Nelle suddette ?pillole?, infatti, l?effetto abortivo ? sebbene non l?unico ? ? certamente possibile, ed ? comunque accettando la possibilit? di un tale effetto che si ricorre di fatto alla pillola del giorno ?dopo?. Una interpretazione onesta della legge non lascerebbe simili spazi, ma l?esperienza insegna che ci? non ? scontato.

Altro aspetto da tenere presente, quanto alle prevedibili controffensive politico/giudiziare, ? la mancanza di eccezioni, persino di quelle legate allo stupro e all?incesto che la giurisprudenza americana ha sempre tendenzialmente visto come ammissibili. Il senatore Ben Nevers, principale sostenitore della legge, pur manifestando profonda vicinanza e solidariet? nei confronti delle vittime di stupri e di incesti, ha osservato che abortire i bambini eventualmente concepiti attraverso tali atti aberranti rappresenterebbe solo un ulteriore crimine, e dunque non pu? essere consentito. D?altra parte, pi? di un esponente delle organizzazioni per la vita fa notare che l?incidenza degli aborti a seguito di stupro e/o incesto ? inferiore all?1% del totale e quindi ? in una strategia ?incrementale? ? tale eccezione consentirebbe comunque di mettere al bando il 99% degli aborti attualmente praticati senza rischiare l?annullamento della legge da parte della Corte Suprema o di qualche Corte d?Appello.

? in effetti concreto, in questo momento e in questo clima, il rischio che una simile legge, per la sua nettezza, si scontri con una visione della ?privacy? che presso parte della magistratura attivista degli Stati Uniti giustifica molti atti contro la vita umana, e che addirittura potrebbe portare la HB 1215 ad una dichiarazione di incostituzionalit? da parte della Corte Suprema, nella quale, a tutt?oggi, la posizione solidamente ?originalista? e ?pro-life? conta soltanto 4 dei 5 voti necessari tra i 9 giudici nominati a vita. ? per questo che nel dibattito americano si insiste per demandare agli elettori e al dibattito politico e culturale la soluzione del problema, sottraendolo ai tribunali.

In ogni caso, resta significativa quella che potremmo chiamare ?la lezione americana?, impartita cio? da una nazione che sta vivendo da decenni un acceso confronto culturale, politico e morale, dove l?azione indefessa di uomini di buona volont? riesce a mobilitare fasce sempre pi? larghe di popolazione, fino a risultati clamorosi come quello dei referendum sul ?matrimonio? omosessuale o come l?elezione di maggioranze politiche via via pi? nettamente a favore della vita nei vari parlamenti locali. Per non parlare dell?imponente apparato mediatico e accademico costruito nei decenni, che ha saputo innestare i vari temi di confronto su quello pi? generale dell?identit? culturale e dell?impianto costituzionale degli Stati Uniti d?America.

Se molto ? anzi, moltissimo ? resta ancora da fare, ? tuttavia significativo che le maggiori organizzazioni abortiste ed eugeniste americane lancino continui allarmi sull?efficacia di questa battaglia culturale presso individui, famiglie e legislatori.

Si veda ad esempio il rapporto che NARAL-Pro Choice America ha diffuso lo scorso gennaio (http://www.prochoiceamerica.org/choice-action-center/in_your_state/who-decides/nationwide-trends/), nel quale si lamenta l?accelerato declino degli aborti in un numero crescente di Stati USA come conseguenza sia delle leggi locali sia dell?azione della presidenza Bush e della sua pressione sul Congresso. E, si badi, un declino dovuto non alla contraccezione, come spesso si ripete falsamente, ma proprio a una mentalit? sempre pi? a favore della vita, aiutata da leggi sensate. Non vi ? qui lo spazio per una disamina dettagliata, ma una delle leggi pi? criticate dal rapporto ? quella sulla ?notificazione parentale?, ovvero l?obbligo di informare le famiglie in caso di minorenni che richiedano un intervento o un farmaco abortivo.

Il coinvolgimento della famiglia ? con tutta evidenza quanto di pi? lontano si possa immaginare dalla prospettiva ideologica della ?emancipazione?, eppure esso trova ampio consenso proprio nella presunta patria dell?individualismo pi? sfrenato. Tale consenso non pare indebolito dalle mistificazioni propagandistiche secondo le quali limitare l?aborto ne favorirebbe la clandestinit? e la frequenza, mentre la legge avrebbe pi? che altro il dovere di far avvenire gli aborti in ?condizioni di sicurezza?. Come se il problema della soppressione di un innocente fossero le circostanze e le ?precauzioni? da prendere, e non l?atto stesso, sempre omicida in s?.

Una puntuale opera di informazione e formazione, unita ad una pi? attenta azione politica e sociale, ha contribuito a sfatare questo tipo di miti in molte coscienze d?oltreoceano. Si riuscir? a farlo in quell?Europa per le cui radici cristiane tanto si batt? Giovanni Paolo II con al fianco ?l?amico fidato? Joseph Ratzinger, ora felicemente regnante come Papa Benedetto XVI? La dottrina ? ricca, imponente e costantemente riaffermata da quella roccia salda su cui Cristo edific? la sua Chiesa. ? tempo di tradurla in quella ?animazione cristiana dell?ordine temporale? di cui parla il Concilio Vaticano II. Parafrasando Dante (Purg. XVI,97), si potrebbe dire: ?le encicliche son, ma chi pon mano ad esse? ?.