Bullismo, grimaldello per il gender?

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L’Arcigay di Trieste ha riproposto un corso di formazione gratuito dal titolo apparentemente neutrale: “A scuola per conoscerci”. Propagandato come finalizzato a «prevenire e contrastare il bullismo omofobico e transfobico nelle scuole medie e superiori», è tristemente noto per la diffusione dell’ideologia omosessualista e l’orientamento alla sessualità gay.
Tuttavia, l’ennesimo collegamento del bullismo all’omofobia (1) aiuta a portare alla luce una strategia che prevede l’introduzione dell’ideologia gender in modo nascosto e subdolo.

Le continue campagne della RAI per trovare casi di bullismo da presentare in programmi televisivi, possono far sorgere il dubbio che il fenomeno non sia così diffuso.
Perché c’è bisogno di una campagna RAI per trovare dei casi? Se ripensiamo alla nostra vita scolastica, quante volte ci è capitato di incontrare il bullismo? Probabilmente mai o, forse, non c’è chiarezza su cosa sia il bullismo.

Una definizione di bullismo ci viene da “Save the children”, la ONG internazionale che di tutto si occupa eccetto che di salvare i bambini uccisi con l’aborto: «È bullismo il comportamento che contiene tutti e tre questi elementi: a) Atti persecutori ricorrenti e ripetuti nel tempo che possono essere diretti (come, ad esempio, spinte, calci, etc.) oppure indiretti (come, ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie, prese in giro, etc.); b) luoghi fisici specifici (come la Scuola) oppure VIRTUALI (via computer on line); c) Presenza della vittima che subisce l’abuso e non riesce a reagire».

La legge conferma tale definizione? No, perché non esiste una legge contro il bullismo ma ne esiste una contro il cyberbullismo, la 71/2017.
Già la definizione di “Save the children” è lacunosa e generica: non è detto che “escludere dal gruppo” sia sempre deplorevole; a prender le botte potrebbe essere anche il bullo, non solo la vittima; un battibecco, una lite, una naturale scazzottata occasionale, anche tra minori, non sono necessariamente atti di bullismo.
In definitiva, mancando una definizione giuridica, la definizione di “Save the children” non ha alcun valore.

Non si capisce neanche cosa sia il cyberbullismo, perché la 71/2017 sembra comprendere qualsiasi cosa: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (art. 2).
Uno spettro così ampio (2) fa tornare il dubbio che si voglia ingigantire il fenomeno: l’unico discrimine riguarda i minori. E’ chiaro soltanto che è improprio usare il termine per qualificare l’aggressione a un docente o a un maggiorenne… ma ormai questo è ciò che fanno tutti i massmedia!

Ma allora su quali dati si è approvata la legge? Nelle audizioni precedenti l’approvazione della legge sul cyberbullismo nessuno è stato in grado di fornire dati accurati: si parla di “percepito”, di percentuali (Telefono Azzurro), mai numeri di denunce, di arresti e di sentenze definitive.
E’ esemplare la premessa fatta dalla dirigente dell’Ufficio studi, ricerche e attività internazionali – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, Isabella Mastropasqua: «A partire da un dato più esperienziale che statistico abbiamo
percepito l’aumento dei reati».

I dati del Ministero dell’Interno? Non ci sono. Si attivano numeri verdi nei comuni, le attività di prevenzione sono infinite su tutta la Penisola, le esortazioni a “raccontate tutto e denunciate” sono persino ossessive, ma… l’ultimo report risale al 31/8/2014! Si tratta di un report molto significativo perché:
– i dati riportati possono riferirsi a bullismo ma anche ad altro
– il numero dei casi è irrisorio rispetto ad altri reati
– i reati di minori su minori calano anche del 50% (ad es. le percosse)
– il mancato aggiornamento potrebbe significare che la polizia abbia problemi ben più rilevanti.
La conferma viene dalle singole Prefetture: ad esempio, quella di Belluno conferma che «Il fenomeno del bullismo, anche in ambito scolastico, così come per la forma perpetrata attraverso il cyberbullismo, non assume connotati preoccupanti».

I dati Istat sul bullismo. In base alla definizione della legge 71/2017 sembra che tutto sia bullismo. E’ questa la critica che si può rivolgere anche a un’indagine ISTAT su un campione di ca. 25.000 studenti, la quale ha concluso che la metà degli intervistati è stata oggetto di «qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento».
Tuttavia, va rivelato che «La scelta metodologica è stata quella di non parlare genericamente di “prevaricazioni” o di “atti di bullismo”, ma di descrivere concretamente atti e/o comportamenti vessatori», tra i quali spiccano «parolacce, offese e prese in giro».
Risultato: tutti credono che la metà degli studenti sia vittima di bullismo, perché nessuno fa notare i criteri con cui questo numero è stato ricavato.

La tecnica dei “casi pietosi”. Come per l’approvazione delle leggi sul divorzio e sull’aborto, sembra proprio che anche per il bullismo si stia utilizzando lo stratagemma dei “casi”. Allora vennero diffusi dai massmedia orripilanti casi di aborto clandestino; oggi il coro dei massmedia politicamente corretti – RAI in testa – ci propina questa nuova emergenza e calamità nazionale.
Ma a quale scopo?

Il legame tra bullismo e gender è previsto dalla legge 71/2017 all’articolo 3, quando istituisce un «tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte […] associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere».

La lotta al bullismo è collegata alla strategia LGBT. Lo conferma l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), un organo statale (fa capo al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) passato alle cronache come finanziatore di orge gay: il tema del bullismo è sempre inserito dall’UNAR all’interno della Strategia Nazionale LGBT.

Qualunque tipo di violenza si intenda con il termine bullismo occorre sempre premettere che “uno è troppo”. Tuttavia, diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova»: sembra proprio che il bullismo sia un grimaldello per diffondere l’ideologia gender.

NOTE.

  1. In Italia non esiste una legge nazionale contro l’omofobia: la c.d. “Scalfarotto” fu bocciata in Parlamento nel 2013. L’esistenza in Italia del pericolo “omofobia” è tutto da dimostrare (https://www.uccronline.it/2014/04/09/i-dati-smentiscono-lomofobia/) anche perché non si considerano mai le statistiche relative alle sentenze, ma soltanto i presunti casi riportati dai giornali.
    Esistono però leggi regionali che, col pretesto del contrasto all’omofobia, sono gravemente liberticide (https://www.osservatoriogender.it/osservazioni-sul-progetto-di-legge-regionale-per-lemilia-romagna%E2%80%A8contro-lomotransnegativita-e-violenze-connesse/ ).
  2. Esistono però anche diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione che possono essere applicate ai casi di bullismo [Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.), lesioni (art. 582 del c.p.), danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), ingiuria (art. 594 del c.p.), diffamazione (art. 595 del c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori – stalking (art. 612 bis del c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)].

fonte: https://www.osservatoriogender.it/bullismo-grimaldello-per-il-gender/

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